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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 33126/2022

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ORDINANZA sul ricorso 29346-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 927 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE,(gia' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 35/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 29346/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 4 del 2020, la Corte d'appello di Trento rigettava il gravame svolto dall'attuale parte ricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto in particolare l'impugnazione degli avvisi di addebito di Inps e Agenzia delle Entrate, per contestato mancato ricevimento della relativa notificazione;

2. come il primo giudice, la Corte territoriale riteneva l'immediata ed agevole corrispondenza degli avvisi di ricevimento e di addebito, nella conformità delle copie prodotte agli originali, l'inefficacia del disconoscimento generico e, in via preventiva, ..\LI,A(A;zricorrente, e conseguentemente regolare la notificazione;

3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con tre motivi, cui l'Inps e AdER resistono con controricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2702 cod.civ. e 214,215,216 cod.proc.civ. in relazione al tempestivo disconoscimento della scritturazione e della sottoscrizione apposte sulle relate di notifica degli avvisi di addebito ed alla mancata richiesta di verificazione da parte degli Enti convenuti, posto che l'opponente non si era linnitatc a disconoscere la conformità delle copie ai sensi dell'art. 2719 c.c., ma soprattutto era stata disconosciuta la scritturazione e la sottoscrizione sui referti di notifica degli avvisi di addebito e sulla cartella;

5. la doglianza, incentrata, in sintesi, sulla mancata attivazione del procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta (artt.215 e 216 c.p.c.), è infondata;

6. in primo luogo, va osservato che la sentenza impugnata ha, in via preliminare e dopo aver dato atto che l'appellante si era lamentato della mancata valutazione del disconoscimento delle copie dei documenti attestanti le notificazioni degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento, ha ribadito che il disconoscimento effettuato non poteva ritenersi rilevante in quanto generico; è stata ricordata la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene non sufficiente la generica eccezione di difformità al Fine di incidere sul valore probatorio della riproduzione informatica e sono state richiamate le pronunce di questa Corte di cassazione nn. 17526/2016 e 24613/2013;

7. in sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto idonee le riproduzioni documentali prodotte al fine di provare l'effettiva notificazione degli avvisi di addebito e della cartella oggetto di causa, concludendo il proprio percorso motivazionale con l'ulteriore affermazione dell'infondatezza anche del motivo d'impugnazione basato sulla necessità della produzione dell'originale degli atti predetti da parte del concessionario per la riscossione;

8. a fronte dello snodo motivazionale basato sulla genericità della contestazione di conformità agli originali delle riproduzioni informatiche prodotte, it ricorrente non propone specifico motivo di ricorso sulla riscontrata genericità del disconoscimento operato, ma denuncia la obliterazione dell'ulteriore disconoscimento dell'autenticità delle scritturazioni e della sottoscrizione contenute nelle relate di notifica;

9. da ciò si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non è stata attinta dall'impugnazione in cassazione in punto di conformità delle copie fotografiche ed informatiche agli originali, con la conseguenza della piena idoneità probatoria dei documenti prodotti in copia al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebiti e della cartella opposti;

10. a questo punto balza evidente l'ininfluenza delle questioni sollevate in ordine agli effetti processuali derivanti dal disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla, per la verità, unica relata di notifica a mezzo posta di cui sopra, al fine di paralizzare per altra via la loro efficacia probatoria;

11. va infatti ricordato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (di recente, Cass. n. 19813 del 2021), in ordine all' efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia, si è orientata nel senso della considerazione complessiva dei contenuti dell'art. 2719 c.c. ( quanto alla efficacia delle autentiche, se la !oro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta), dell'art. 2712 c.c. (quanto alla idoneità delle riproduzioni meccaniche a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se non se ne disconosce !a conformità ai fatti o alle cose medesime) ed anche dell' art. 214 cod.proc.civ., (secondo cui colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione), dell'art. 215 comma 1, n. 2, cod.proc.civ. (secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta, fra l'altro, se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione), nonché dell'art. 2700 c.c. (che dispone che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti);

12. applicato tale complesso normativo al caso di specie, va dunque affermato che la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali (Cass.20769 del 2021), ha pienamente legittimato l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nelle dette relate di notifica che rivestono la natura di atto pubblico;

13. già Cass. n, 8032 del 2004 ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle partì e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comun(ncerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale.

Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento;

14. in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli art. 221 ss, cod.proc.civ. per l'invalidazione degli atti pubblici (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962);

15. il secondo motivo, con I quale si deduce violazione degli artt. 72 legge n.890 del 1972 e 14 legge n. 689 del 1981, richiede, inammissibilmente, lo scrutinio di legittimità in riferimento a disposizioni inapplicabili nella specie, non vedendosi in tema di sanzioni amministrative, e peraltro dal motivo e nei termini illustrati si palesa la novità della deduzione in questa sede di legittimità;

16. del pari inammissibile è il terzo motivo con il quale, deducendo violazione dell'art. 2944 cod.civ., la parte ricorrente contesta il riconoscimento dell'efficacia interruttiva della prescrizione attribuita alla domanda di rateazione, con doglianza che introduce, in questa sede di legittimità, profili di novità non evincendosi dalla sentenza impugnata l'affermazione dell'idoneità interruttiva della domanda di rateazione;

17. in conclusione, il ricorso è da rigettare;

18. segue coerente la condanna alte spese, liquidate come in dispositivo;

19. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13„ce... 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, in favore di ciascun controricorrente, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento.

Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 29346-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro - I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro 2022 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 927 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE,(gia' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 4/2020 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 35/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 29346/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 4 del 2020, la Corte d'appello di Trento rigettava il gravame svolto dall'attuale parte ricorrente avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto in particolare l'impugnazione degli avvisi di addebito di Inps e Agenzia delle Entrate, per contestato mancato ricevimento della relativa notificazione; 2. come il primo giudice, la Corte territoriale riteneva l'immediata ed agevole corrispondenza degli avvisi di ricevimento e di addebito, nella conformità delle copie prodotte agli originali, l'inefficacia del disconoscimento generico e, in via preventiva, ..\LI,A(A;zricorrente, e conseguentemente regolare la notificazione; 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con tre motivi, cui l'Inps e AdER resistono con controricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2702 cod.civ. e 214,215,216 cod.proc.civ. in relazione al tempestivo disconoscimento della scritturazione e della sottoscrizione apposte sulle relate di notifica degli avvisi di addebito ed alla mancata richiesta di verificazione da parte degli Enti convenuti, posto che l'opponente non si era linnitatc a disconoscere la conformità delle copie ai sensi dell'art. 2719 c.c., ma soprattutto era stata disconosciuta la scritturazione e la sottoscrizione sui referti di notifica degli avvisi di addebito e sulla cartella; 5. la doglianza, incentrata, in sintesi, sulla mancata attivazione del procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta (artt.215 e 216 c.p.c.), è infondata; 6. in primo luogo, va osservato che la sentenza impugnata ha, in via preliminare e dopo aver dato atto che l'appellante si era lamentato della mancata valutazione del disconoscimento delle copie dei documenti attestanti le notificazioni degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento, ha ribadito che il disconoscimento effettuato non poteva ritenersi rilevante in quanto generico; è stata ricordata la consolidata giurisprudenza di legittimità che ritiene non sufficiente la generica eccezione di difformità al Fine di incidere sul valore probatorio della riproduzione informatica e sono state richiamate le pronunce di questa Corte di cassazione nn. 17526/2016 e 24613/2013; 7. in sostanza, la Corte territoriale ha ritenuto idonee le riproduzioni documentali prodotte al fine di provare l'effettiva notificazione degli avvisi di addebito e della cartella oggetto di causa, concludendo il proprio percorso motivazionale con l'ulteriore affermazione dell'infondatezza anche del motivo d'impugnazione basato sulla necessità della produzione dell'originale degli atti predetti da parte del concessionario per la riscossione; 8. a fronte dello snodo motivazionale basato sulla genericità della contestazione di conformità agli originali delle riproduzioni informatiche prodotte, it ricorrente non propone specifico motivo di ricorso sulla riscontrata genericità del disconoscimento operato, ma denuncia la obliterazione dell'ulteriore disconoscimento dell'autenticità delle scritturazioni e della sottoscrizione contenute nelle relate di notifica; 9. da ciò si deve trarre la conclusione che la sentenza impugnata non è stata attinta dall'impugnazione in cassazione in punto di conformità delle copie fotografiche ed informatiche agli originali, con la conseguenza della piena idoneità probatoria dei documenti prodotti in copia al fine di dimostrare l'avvenuta notificazione degli avvisi di addebiti e della cartella opposti; 10. a questo punto balza evidente l'ininfluenza delle questioni sollevate in ordine agli effetti processuali derivanti dal disconoscimento delle sottoscrizioni apposte alla, per la verità, unica relata di notifica a mezzo posta di cui sopra, al fine di paralizzare per altra via la loro efficacia probatoria; 11. va infatti ricordato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità (di recente, Cass. n. 19813 del 2021), in ordine all' efficacia del disconoscimento della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto solo in copia, si è orientata nel senso della considerazione complessiva dei contenuti dell'art. 2719 c.c. ( quanto alla efficacia delle autentiche, se la !oro conformità con l'originale non è espressamente disconosciuta), dell'art. 2712 c.c. (quanto alla idoneità delle riproduzioni meccaniche a formare piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se non se ne disconosce !a conformità ai fatti o alle cose medesime) ed anche dell' art. 214 cod.proc.civ., (secondo cui colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione), dell'art. 215 comma 1, n. 2, cod.proc.civ. (secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta, fra l'altro, se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione), nonché dell'art. 2700 c.c. (che dispone che l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti); 12. applicato tale complesso normativo al caso di specie, va dunque affermato che la mancanza di specificità del disconoscimento della conformità delle copie informatiche agli originali, considerato peraltro che non vi è obbligo per il concessionario di produrre gli originali (Cass.20769 del 2021), ha pienamente legittimato l'accertamento decisivo della esistenza delle notifiche non potendo, contrariamente alla prospettazione del ricorrente, porsi una questione di disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni e delle scritture con consequenziale operatività necessaria del procedimento di verificazione ex art. 215 c.p.c. contenute nelle dette relate di notifica che rivestono la natura di atto pubblico; 13. già Cass. n, 8032 del 2004 ha avuto modo di affermare, in tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, che l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c. in ordine alle dichiarazioni delle partì e agli altri fatti che l'ufficiale giudiziario attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo comma 4 della norma citata, la data di consegna non risulti apposta o sia comun(ncerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell'ufficiale giudiziario - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto dall'ufficiale giudiziario nella redazione del documento; 14. in mancanza di un errore materiale rilevabile in modo immediato e diretto dall'esame obiettivo dello stesso atto, l'accertamento della non rispondenza al vero, postulando un giudizio di incompatibilità della data o di altri dati apposti con altri elementi di valutazione acquisiti al processo, può avere luogo soltanto nell'ambito del procedimento previsto dagli art. 221 ss, cod.proc.civ. per l'invalidazione degli atti pubblici (Cass., sez 6-5, 31 luglio 2015, n. 16289; Cass. Sez. un., 27 aprile 2010, n. 9962); 15. il secondo motivo, con I quale si deduce violazione degli artt. 72 legge n.890 del 1972 e 14 legge n. 689 del 1981, richiede, inammissibilmente, lo scrutinio di legittimità in riferimento a disposizioni inapplicabili nella specie, non vedendosi in tema di sanzioni amministrative, e peraltro dal motivo e nei termini illustrati si palesa la novità della deduzione in questa sede di legittimità; 16. del pari inammissibile è il terzo motivo con il quale, deducendo violazione dell'art. 2944 cod.civ., la parte ricorrente contesta il riconoscimento dell'efficacia interruttiva della prescrizione attribuita alla domanda di rateazione, con doglianza che introduce, in questa sede di legittimità, profili di novità non evincendosi dalla sentenza impugnata l'affermazione dell'idoneità interruttiva della domanda di rateazione; 17. in conclusione, il ricorso è da rigettare; 18. segue coerente la condanna alte spese, liquidate come in dispositivo; 19. ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13„ce... 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, in favore di ciascun controricorrente, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell'art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo d
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