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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 24649/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22049/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 129/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3055/2018 depositata il 10/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, il quale ha chiesto la parziale l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La presente causa riguarda la successione legittima di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 27 novembre 2002, lasciando i tre figli [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA].

Giuseppe è deceduto senza prole il 15 febbraio 2006, lasciando eredi i fratelli e il coniuge [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Roma, adito da [OSCURATO:PERSONA] , ha dapprima accertato, con sentenza non definitiva n. 6136 del 2012, la nullità dell’atto con il quale la de cuius aveva trasferito alla figlia [OSCURATO:PERSONA] una propria azienda, in quanto dissimulante una donazione nulla per difetto di forma.

Avverso tale decisione ha proposto appello immediato [OSCURATO:PERSONA], insistendo nella tesi della validità dell’atto di cessione.

In pendenza del giudizio d’appello, essendo nel frattempo proseguita la causa dinanzi al Tribunale, questo ha pronunciato ha sentenza definitiva n. 24421 del 2015, con la quale il bene, oggetto dell’atto dichiarato nullo, è stato attribuito ad [OSCURATO:PERSONA], dietro pagamento del conguaglio.

Il primo giudice ha ritenuto di dovere preferire tale istanza rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA], e tanto in base al rilievo che , essendo l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] riferita alla sola quota di [OSCURATO:PERSONA], l’attribuzione non avrebbe consentito di pervenire al completo scioglimento della comunione, che continuava a sussistere fra la richiedente e la SmirneaCraita Aranca. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato anche la sentenza definitiva, deducendo, per quanto qui rileva, di essersi resa ce ssionaria, con atto del 22 giugno 2011, della quota di [OSCURATO:PERSONA].

In forza di tale circostanza ha chiesto che la divisione fosse operata tenuto conto della modificazione soggettiva della comunione e della conseguente diversa misura delle quote, che poneva l’appellante nella posizione di maggiore quotista .

La Corte d’appello ha disatteso tali rilievi, osservando che, benché l’acquisto della quota fosse stato operato dall’appellante in epoca antecedente alla pronunzia della sentenza non definitiva, esso non fu rappresentato in sede di precisazione delle conclusioni, né negli scritti difensivi finali, e nemmeno con l’impugnazione della stessa sentenza non definitiva, «con conseguente passaggio in giudicato della statuizione relativa alla composizione delle quote ed al numero dei condividenti»(pag. 4 della sentenza impugnata).

Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:PERSONA], prospettando un unico motivo di ricorso.

Resiste con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA].

La causa è stata originariamente chiamata dinanzi alla Sezione VI-2 per l’adunanza del 20 giugno 2019.

In vista di tale adunanza il controricorrente ha depositato memoria.

Con ordinanza del 1° agosto 2019, n. 20803, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 277, comma 2, c.p.c. 785 e 789, comma 3, c.p.c.

Non sussisteva la preclusione ipotizzata dalla Corte d’appello, in quanto la sentenza non definitiva aveva risolto solamente la questione dell’appartenenza dell’azienda comune all’asse ereditario, disponendo la rimessione della causa in istruttoria per le operazioni divisionali.

Si evidenzia, da parte della ricorrente, che l’intera materia divisoria era stata considerata dalla sola sentenza definitiva, che era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che, in appello, ha fatto valere la posizione che le derivava dall’essersi resa cessionaria della quota della Smirnea.

2. Il ricorso è infondato, anche se deve parzialmente essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.

In primo luogo, si deve chiarire essere circostanza pacifica che l’attuale ricorrente, dopo la pronunzia della sentenza non definitiva, richiese l’assegnazione , ma il giudice ritenne preferibile l’istanza avversa, perché quella diformulata da [OSCURATO:PERSONA] era riferita non all’intera cosa, ma alla sola quota di [OSCURATO:PERSONA].

Il rilievo del primo giudice, richiamato anche nel ricorso (pag. 3), è, in linea di principio, corretto.

L’istanza di attribuzione del bene indivisibile, ai sensi dell’art. 720 c.c., ha sempre ad oggetto l’intera cosa comune, anche se talvolta nella prassi chi la formula la riferisce, in modo non corretto, solo alla quota che già non gli appartiene.

L’imprecisione, se l’istanza sia comunque riferita al complesso delle quote degli altri compartecipi, è priva di conseguenze.

Essa, seppure formulata in modo improprio, è comunque idonea, se accolta, a determinare la fine della comunione sulla cosa indivisibile.

Non è così invece se, nel concorso di più di due condividenti, l’istanza sia riferita solo ad alcune delle quote, ma non a tutte.

In questa ipotesi non si è più al cospetto di una imprecisione terminologica, perché un’istanza così concepita fuoriesce dalla previsione della norma e non sarebbe accoglibile a priori, in quanto volta a realizzare un risultato che l’ordinamento non consente.

Infatti, il suo eventuale accoglimento non avrebbe quale effetto la dissoluzione del rapporto di comunione, ma realizzerebbe una divisione parziale soggettiva.

La comunione sarebbe sciolta nei confronti di uno dei partecipanti (il titolare della quota oggetto dell’istanza), mentre continuerebbe a sussistere fra l’istante e gli altri.

Questi principi sono stati applicati correttamente dal Tribunale di Roma con la sentenza definitiva confermata in appello.

In presenza di una istanza (quella di [OSCURATO:PERSONA]) riferita, correttamente, all’intera cosa, cui si contrapponeva un’istanza (quella dell’attuale ricorrente) riferita formalmente alla sola quota di [OSCURATO:PERSONA], il giudice non poteva fare altro che dare corso alla sola istanza effettivamente rientrante nello schema dell’art. 720 c.c.

3. Si è poi appreso, nel seguito della lite, che la richiesta della ricorrente non rifletteva un errore sostanziale nel senso sopra indicato, perché in quel momento la Craita aveva già ceduto la propria quota alla richiedente, per cui l’istanza non dava luogo all’inconveniente sopra descritto, essendo solo due i compartecipi attuali della comunione.

La modificazione della comunione non fu però palesata già in quel momento.

La nuova situazione, infatti, è stata fatta valere, per la prima volta, con l’impugnazione della sentenza definitiva.

La Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la deduzione, a causa dell’ostacolo derivante dalla diversa statuizione della sentenza non definitiva, non impugnata relativamente a questo aspetto.

4. Il punto merita di essere approfondito.

La sentenza non definitiva, dopo avere accertato che l’azienda faceva parte dei beni ereditari, ha disposto la prosecuzione dell’istruzione per «lo scioglimento della comunione per quote uguali tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché questi ultimi e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]».

Si sa che il processo di divisione è un processo unitario il quale ha ad oggetto, e per ultima finalità, la trasformazione del diritto ad una quota ideale nel diritto di proprietà esclusiva su beni specifici, e pertanto le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale sono non definitive, poiché non rappresentano la definizione di una serie di processi dall'ambito chiuso e limitato, ma costituiscono altrettante tappe di un iter processuale la cui ultima fase — alla quale le precedenti sono subordinate — è costituita dalla concreta traduzione in quota reale delle quote ideali sull'asse ereditario e le attribuzioni di beni specifici a ciascun condividente, dopo che sono state condotte a definitiva risoluzione tutte le questioni e le contestazioni che sul riparto possono avere incidenza.

Pertanto dalla possibilità che la situazione giuridica, sulla quale si impernia la sentenza non definitiva, emessa nel corso del procedimento di divisione, subisca alterazioni o mutamenti, discende che, fino alla concreta attribuzione delle quote, non si possa parlare di efficacia preclusiva del giudicato, dovendosi l'ulteriore esplicazione dell'attività giurisdizionale adeguarsi agli eventuali mutamenti della massa dividenda o del numero dei coeredi o conformarsi alla evoluzione delle situazioni giuridiche che ne derivano o al superamento di rilevanti situazioni di fatto (Cass. n. 160/1968): conseguentemente se viene a mutare la situazione giuridica, sulla quale è fondata una sentenza non definitiva emessa nel corso di un giudizio di divisione, la sentenza stessa, anche se non impugnata, non acquista efficacia di giudicato (Cass. n. 1925/1974).

Il mutamento può certamente dipendere dalla cessione della quota di uno dei condividenti in fa vore di altro.

Una tale cessione realizza una ipotesi successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art 111 c.p.c., che è norma applicabile anche nel giudizio di divisione (Cass. n. 8624/2022).

In questa prospettiva è stato chiarito che «in sede di divisione ereditaria, ai fini dell'accertamento della comoda divisibilità degli immobili a norma dell'art. 720 c.c. e della individuazionedel titolare della quota maggiore, onde poter applicare il criterio preferenziale previsto da tale articolo, deve aversi riguardo alla situazione economica (consistenza e valore) e giuridica (numero ed entità delle quote) dei beni al momento della divisione e, quindi, alla situazione presa in esame dalla relativa pronuncia giudiziale, e non a quella esistente al momento dell'apertura della successione, dovendosi tener conto, pertanto, anche delle successive vicende negoziali e della eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi (Cass. n. 14321/2007).

In applicazione di questi principi si dovrebbe ammettere che l’attuale ricorrente, una volta acquistata la quota dell’altra compartecipe, avrebbe avuto il diritto di far valere la nuova situazione; e avrebbe certamente avuto il diritto, ai fini dell’attribuzione dell’intero bene ai sensi dell’art. 720 c.c., di cumulare alla propria quota originaria, quella acquistata dall’altra condividente, senza trovare alcun ostacolo nella pronunzia di una sentenza non definitiva che, nel disporre la divisione, avesse preso in considerazione la situazione originaria.

5. La Corte d’appello ha opinato diversamente, in base alla considerazione che la modificazione era avvenuta prima della pronunzia della sentenza non definitiva, che non fu impugnata per questo aspetto, ma solo per avere riconosciuto la natura simulata del trasferimento; secondo la Corte d’appello, la mancanza di specifica impugnazione impediva a [OSCURATO:PERSONA] di far valere la nuova situazione nel prosieguo del giudizio.

Tale conclusione, così come proposta, è apodittica, perché non considera che la sentenza non definitiva era stata impugnata per una ragione che disconosceva la stessa esistenza della comunione, sostenendosi che il bene non era comune, perché non apparteneva più al de cuius , che l’aveva validamente alienato prima che si aprisse la successione.

Il problema, pertanto, imponeva una riflessione più complessa di quella proposta dalla Corte d’appello.

Si trattava di stabilire se l’appellante, nonostante l’esistenza di tale radicale contestazione, avesse dovuto censurare, con apposito motivo subordinato, la determinazione delle quote proposta dal primo giudice.

In questa diversa prospettiva la soluzione, in rapporto ai principi sopra richiamati sulla natura del giudizio divisorio, non è affatto scontata.

Comunque sia, nella specie, la questione è irrilevante ai fini della decisione.

Pure a volere ammettere che sia corretta la tesi della ricorrente, e cioè che la statuizione della sentenza non definitiva avesse solovalore descrittivo e non decisorio, e quindi che la mancata impugnazione non implicasse il giudicato sulle quote, resta il fatto che nel formulare l’istanza di attribuzione in primo grado l’attuale ricorrente non fece valere la nuova situazione.

In apparenza, quindi , l’istanza di attribuzione da lei formulata, formalmente riferita solo alla quota di [OSCURATO:PERSONA], fuoriusciva dallo schema normativo.

Conseguentemente il giudice, ignaro della cessione, non avrebbe potuto tenerla in alcuna considerazione.

A un attento esame, il Tribunale, nel disporre l’assegnazione all’altro condividente, non ha nemmeno operato una scelta fra più aspiranti, preferendo uno piuttosto che un altro.

Il concetto di “preferenza” suppone l’esistenza di almeno due istanze ritualmente proposte, laddove, nel caso in esame, la sola istanza era quella di [OSCURATO:PERSONA].

L’analisi della vicenda finisce così per rivelare un’attribuzione disposta, con sentenza di primo grado, in assenza di un reale conflitto fra più aspiranti.Il conflitto si è manifestato solo in appello, allorché la richiedente fece valere la nuova situazione, proponendo un’istanza conforme a legge.

Ma se l’istanza di attribuzione deve intendersi proposta dall’attuale ricorrente per la prima volta solo in appello, è giocoforza concludere che essa, in quanto proposta in contrapposizione a un’attribuzione già disposta in primo grado in favore dell’unico richiedente, non avrebbe potuto comunque avere seguito, a prescindere dalla sussistenza della preclusione ipotizzata dalla Corte d’appello.

Vale infatti il seguente principio, la cui applicazione basta a giustificare il dispositivo della sentenza impugnata: «Nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta in appello, salvo che non sia stata già formulata, nel corso del giudizio di primo grado, da uno dei condividenti, restando in tal caso preclusa la possibilità, per gli altri, atteso che, diversamente, il diritto a conseguire l'attribuzione verrebbe a dipendere dalla mera impugnazione della sentenza con cui si sia disposto al riguardo e non dalla proposizione della domanda» (Cass. n. 10856/2016; n. 10624/2010).

6. In conclusione, essendo il dispositivo della decisi one comunque corretto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M. rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22049/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 129/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3055/2018 depositata il 10/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, il quale ha chiesto la parziale l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La presente causa riguarda la successione legittima di [OSCURATO:PERSONA], deceduta il 27 novembre 2002, lasciando i tre figli [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]. Giuseppe è deceduto senza prole il 15 febbraio 2006, lasciando eredi i fratelli e il coniuge [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Roma, adito da [OSCURATO:PERSONA] , ha dapprima accertato, con sentenza non definitiva n. 6136 del 2012, la nullità dell’atto con il quale la de cuius aveva trasferito alla figlia [OSCURATO:PERSONA] una propria azienda, in quanto dissimulante una donazione nulla per difetto di forma. Avverso tale decisione ha proposto appello immediato [OSCURATO:PERSONA], insistendo nella tesi della validità dell’atto di cessione. In pendenza del giudizio d’appello, essendo nel frattempo proseguita la causa dinanzi al Tribunale, questo ha pronunciato ha sentenza definitiva n. 24421 del 2015, con la quale il bene, oggetto dell’atto dichiarato nullo, è stato attribuito ad [OSCURATO:PERSONA], dietro pagamento del conguaglio. Il primo giudice ha ritenuto di dovere preferire tale istanza rispetto a quella di [OSCURATO:PERSONA], e tanto in base al rilievo che , essendo l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] riferita alla sola quota di [OSCURATO:PERSONA], l’attribuzione non avrebbe consentito di pervenire al completo scioglimento della comunione, che continuava a sussistere fra la richiedente e la SmirneaCraita Aranca. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato anche la sentenza definitiva, deducendo, per quanto qui rileva, di essersi resa ce ssionaria, con atto del 22 giugno 2011, della quota di [OSCURATO:PERSONA]. In forza di tale circostanza ha chiesto che la divisione fosse operata tenuto conto della modificazione soggettiva della comunione e della conseguente diversa misura delle quote, che poneva l’appellante nella posizione di maggiore quotista . La Corte d’appello ha disatteso tali rilievi, osservando che, benché l’acquisto della quota fosse stato operato dall’appellante in epoca antecedente alla pronunzia della sentenza non definitiva, esso non fu rappresentato in sede di precisazione delle conclusioni, né negli scritti difensivi finali, e nemmeno con l’impugnazione della stessa sentenza non definitiva, «con conseguente passaggio in giudicato della statuizione relativa alla composizione delle quote ed al numero dei condividenti»(pag. 4 della sentenza impugnata). Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:PERSONA], prospettando un unico motivo di ricorso. Resiste con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata originariamente chiamata dinanzi alla Sezione VI-2 per l’adunanza del 20 giugno 2019. In vista di tale adunanza il controricorrente ha depositato memoria. Con ordinanza del 1° agosto 2019, n. 20803, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 277, comma 2, c.p.c. 785 e 789, comma 3, c.p.c. Non sussisteva la preclusione ipotizzata dalla Corte d’appello, in quanto la sentenza non definitiva aveva risolto solamente la questione dell’appartenenza dell’azienda comune all’asse ereditario, disponendo la rimessione della causa in istruttoria per le operazioni divisionali. Si evidenzia, da parte della ricorrente, che l’intera materia divisoria era stata considerata dalla sola sentenza definitiva, che era stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che, in appello, ha fatto valere la posizione che le derivava dall’essersi resa cessionaria della quota della Smirnea. 2. Il ricorso è infondato, anche se deve parzialmente essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. In primo luogo, si deve chiarire essere circostanza pacifica che l’attuale ricorrente, dopo la pronunzia della sentenza non definitiva, richiese l’assegnazione , ma il giudice ritenne preferibile l’istanza avversa, perché quella diformulata da [OSCURATO:PERSONA] era riferita non all’intera cosa, ma alla sola quota di [OSCURATO:PERSONA]. Il rilievo del primo giudice, richiamato anche nel ricorso (pag. 3), è, in linea di principio, corretto. L’istanza di attribuzione del bene indivisibile, ai sensi dell’art. 720 c.c., ha sempre ad oggetto l’intera cosa comune, anche se talvolta nella prassi chi la formula la riferisce, in modo non corretto, solo alla quota che già non gli appartiene. L’imprecisione, se l’istanza sia comunque riferita al complesso delle quote degli altri compartecipi, è priva di conseguenze. Essa, seppure formulata in modo improprio, è comunque idonea, se accolta, a determinare la fine della comunione sulla cosa indivisibile. Non è così invece se, nel concorso di più di due condividenti, l’istanza sia riferita solo ad alcune delle quote, ma non a tutte. In questa ipotesi non si è più al cospetto di una imprecisione terminologica, perché un’istanza così concepita fuoriesce dalla previsione della norma e non sarebbe accoglibile a priori, in quanto volta a realizzare un risultato che l’ordinamento non consente. Infatti, il suo eventuale accoglimento non avrebbe quale effetto la dissoluzione del rapporto di comunione, ma realizzerebbe una divisione parziale soggettiva. La comunione sarebbe sciolta nei confronti di uno dei partecipanti (il titolare della quota oggetto dell’istanza), mentre continuerebbe a sussistere fra l’istante e gli altri. Questi principi sono stati applicati correttamente dal Tribunale di Roma con la sentenza definitiva confermata in appello. In presenza di una istanza (quella di [OSCURATO:PERSONA]) riferita, correttamente, all’intera cosa, cui si contrapponeva un’istanza (quella dell’attuale ricorrente) riferita formalmente alla sola quota di [OSCURATO:PERSONA], il giudice non poteva fare altro che dare corso alla sola istanza effettivamente rientrante nello schema dell’art. 720 c.c. 3. Si è poi appreso, nel seguito della lite, che la richiesta della ricorrente non rifletteva un errore sostanziale nel senso sopra indicato, perché in quel momento la Craita aveva già ceduto la propria quota alla richiedente, per cui l’istanza non dava luogo all’inconveniente sopra descritto, essendo solo due i compartecipi attuali della comunione. La modificazione della comunione non fu però palesata già in quel momento. La nuova situazione, infatti, è stata fatta valere, per la prima volta, con l’impugnazione della sentenza definitiva. La Corte d’appello ha ritenuto irrilevante la deduzione, a causa dell’ostacolo derivante dalla diversa statuizione della sentenza non definitiva, non impugnata relativamente a questo aspetto. 4. Il punto merita di essere approfondito. La sentenza non definitiva, dopo avere accertato che l’azienda faceva parte dei beni ereditari, ha disposto la prosecuzione dell’istruzione per «lo scioglimento della comunione per quote uguali tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché questi ultimi e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]». Si sa che il processo di divisione è un processo unitario il quale ha ad oggetto, e per ultima finalità, la trasformazione del diritto ad una quota ideale nel diritto di proprietà esclusiva su beni specifici, e pertanto le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale sono non definitive, poiché non rappresentano la definizione di una serie di processi dall'ambito chiuso e limitato, ma costituiscono altrettante tappe di un iter processuale la cui ultima fase — alla quale le precedenti sono subordinate — è costituita dalla concreta traduzione in quota reale delle quote ideali sull'asse ereditario e le attribuzioni di beni specifici a ciascun condividente, dopo che sono state condotte a definitiva risoluzione tutte le questioni e le contestazioni che sul riparto possono avere incidenza. Pertanto dalla possibilità che la situazione giuridica, sulla quale si impernia la sentenza non definitiva, emessa nel corso del procedimento di divisione, subisca alterazioni o mutamenti, discende che, fino alla concreta attribuzione delle quote, non si possa parlare di efficacia preclusiva del giudicato, dovendosi l'ulteriore esplicazione dell'attività giurisdizionale adeguarsi agli eventuali mutamenti della massa dividenda o del numero dei coeredi o conformarsi alla evoluzione delle situazioni giuridiche che ne derivano o al superamento di rilevanti situazioni di fatto (Cass. n. 160/1968): conseguentemente se viene a mutare la situazione giuridica, sulla quale è fondata una sentenza non definitiva emessa nel corso di un giudizio di divisione, la sentenza stessa, anche se non impugnata, non acquista efficacia di giudicato (Cass. n. 1925/1974). Il mutamento può certamente dipendere dalla cessione della quota di uno dei condividenti in fa vore di altro. Una tale cessione realizza una ipotesi successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art 111 c.p.c., che è norma applicabile anche nel giudizio di divisione (Cass. n. 8624/2022). In questa prospettiva è stato chiarito che «in sede di divisione ereditaria, ai fini dell'accertamento della comoda divisibilità degli immobili a norma dell'art. 720 c.c. e della individuazionedel titolare della quota maggiore, onde poter applicare il criterio preferenziale previsto da tale articolo, deve aversi riguardo alla situazione economica (consistenza e valore) e giuridica (numero ed entità delle quote) dei beni al momento della divisione e, quindi, alla situazione presa in esame dalla relativa pronuncia giudiziale, e non a quella esistente al momento dell'apertura della successione, dovendosi tener conto, pertanto, anche delle successive vicende negoziali e della eventuale concentrazione delle quote in capo ai coeredi (Cass. n. 14321/2007). In applicazione di questi principi si dovrebbe ammettere che l’attuale ricorrente, una volta acquistata la quota dell’altra compartecipe, avrebbe avuto il diritto di far valere la nuova situazione; e avrebbe certamente avuto il diritto, ai fini dell’attribuzione dell’intero bene ai sensi dell’art. 720 c.c., di cumulare alla propria quota originaria, quella acquistata dall’altra condividente, senza trovare alcun ostacolo nella pronunzia di una sentenza non definitiva che, nel disporre la divisione, avesse preso in considerazione la situazione originaria. 5. La Corte d’appello ha opinato diversamente, in base alla considerazione che la modificazione era avvenuta prima della pronunzia della sentenza non definitiva, che non fu impugnata per questo aspetto, ma solo per avere riconosciuto la natura simulata del trasferimento; secondo la Corte d’appello, la mancanza di specifica impugnazione impediva a [OSCURATO:PERSONA] di far valere la nuova situazione nel prosieguo del giudizio. Tale conclusione, così come proposta, è apodittica, perché non considera che la sentenza non definitiva era stata impugnata per una ragione che disconosceva la stessa esistenza della comunione, sostenendosi che il bene non era comune, perché non apparteneva più al de cuius , che l’aveva validamente alienato prima che si aprisse la successione. Il problema, pertanto, imponeva una riflessione più complessa di quella proposta dalla Corte d’appello. Si trattava di stabilire se l’appellante, nonostante l’esistenza di tale radicale contestazione, avesse dovuto censurare, con apposito motivo subordinato, la determinazione delle quote proposta dal primo giudice. In questa diversa prospettiva la soluzione, in rapporto ai principi sopra richiamati sulla natura del giudizio divisorio, non è affatto scontata. Comunque sia, nella specie, la questione è irrilevante ai fini della decisione. Pure a volere ammettere che sia corretta la tesi della ricorrente, e cioè che la statuizione della sentenza non definitiva avesse solovalore descrittivo e non decisorio, e quindi che la mancata impugnazione non implicasse il giudicato sulle quote, resta il fatto che nel formulare l’istanza di attribuzione in primo grado l’attuale ricorrente non fece valere la nuova situazione. In apparenza, quindi , l’istanza di attribuzione da lei formulata, formalmente riferita solo alla quota di [OSCURATO:PERSONA], fuoriusciva dallo schema normativo. Conseguentemente il giudice, ignaro della cessione, non avrebbe potuto tenerla in alcuna considerazione. A un attento esame, il Tribunale, nel disporre l’assegnazione all’altro condividente, non ha nemmeno operato una scelta fra più aspiranti, preferendo uno piuttosto che un altro. Il concetto di “preferenza” suppone l’esistenza di almeno due istanze ritualmente proposte, laddove, nel caso in esame, la sola istanza era quella di [OSCURATO:PERSONA]. L’analisi della vicenda finisce così per rivelare un’attribuzione disposta, con sentenza di primo grado, in assenza di un reale conflitto fra più aspiranti.Il conflitto si è manifestato solo in appello, allorché la richiedente fece valere la nuova situazione, proponendo un’istanza conforme a legge. Ma se l’istanza di attribuzione deve intendersi proposta dall’attuale ricorrente per la prima volta solo in appello, è giocoforza concludere che essa, in quanto proposta in contrapposizione a un’attribuzione già disposta in primo grado in favore dell’unico richiedente, non avrebbe potuto comunque avere seguito, a prescindere dalla sussistenza della preclusione ipotizzata dalla Corte d’appello. Vale infatti il seguente principio, la cui applicazione basta a giustificare il dispositivo della sentenza impugnata: «Nel giudizio di divisione, la richiesta di attribuzione di beni determinati non costituisce domanda nuova e può essere proposta per la prima volta in appello, salvo che non sia stata già formulata, nel corso del giudizio di primo grado, da uno dei condividenti, restando in tal caso preclusa la possibilità, per gli altri, atteso che, diversamente, il diritto a conseguire l'attribuzione verrebbe a dipendere dalla mera impugnazione della sentenza con cui si sia disposto al riguardo e non dalla proposizione della domanda» (Cass. n. 10856/2016; n. 10624/2010). 6. In conclusione, essendo il dispositivo della decisi one comunque corretto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigettail ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contrib
Sentenza Cassazione n. 24649/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris