CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 23 luglio 1963;, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 16 giugno 1971; avverso la sentenza del 26 ottobre 2021, della Corte d'appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendoli responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, perché, nelle loro qualità di soci illimitatamente responsabili e amministratori della [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (dichiarata fallita il 29 ottobre 2010), avrebbero sottratto tutti i beni aziendali, le giacenze di cassa e quelle di magazzino ed avrebbero tenuto le scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti degli affari. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un unico motivo d'impugnazione, da un canto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. (perché sarebbe stata erroneamente dichiarata irreperibile e non avrebbe mai avuto la materiale conoscenza del procedimento) e la consegnante omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; dall'altro la sua estraneità rispetto alle condotte contestate (sia distrattive che documentali) avendo rimesso tutti i beni aziendali, al momento del suo ritorno in Ungheria, nelle mani del Brazzoni. 3. Il ricorso proposto nell'interesse di quest'ultimo si compone di due motivi, entrambi formulati sotto il profilo del vizio di motivazione. Il primo attiene alla ritenuta bancarotta patrimoniale e lamenta l'assenza di prova in ordine all'effettiva esistenza, all'interno del compendio patrimoniale societario, dei beni asseritamente sottratti. Prova, sostiene la difesa, fondata sul solo dato contabile, peraltro dedotto da una documentazione ritenuta inattendibile secondo la stessa prospettazione accusatoria. Il secondo attiene al profilo soggettivo della bancarotta documentale, desunto, secondo la difesa, dalla sola circostanza dell'allontanamento e della conseguente irreperibilità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interessi della Bernat è in parte manifestamente infondato ed in parte inammissibile. Quanto al profilo processuale è sufficiente ribadire ciò che è già stato evidenziato dalla corte territoriale: al processo, ratione temporis, si applica la disciplina antecedente alla riforma del 2014 e non quella invocata dalla difesa. In ogni caso, la ricorrente, dichiarata contumace in primo grado, ha ricevuto ritualmente la comunicazione dell'estratto contumaciale e ha proposto tempestivo appello, facendo valere le eventuali difese in merito all'imputazione. Ebbene, l'eventuale irregolare emissione del decreto di irreperibilità dell'imputato (ai fini della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale) determina solo una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa (Sez. 5, n. 35241 del 12/03/2013, Rv. 256523), come in concreto è stato fatto.Le ulteriori censure sono inammissibili, in quanto non si confrontano con le analitiche argomentazioni offerte nella sentenza impugnata. La corte territoriale ha, infatti, dedotto l'intraneità della Bernat rispetto alle vicende gestionali valorizzando da un canto la carica amministrativa ricoperta e le finalità delle condotte distrattive (eseguite al fine di permettere il trasferimento in Ungheria, patria della Bernat, del nucleo familiare Brazzoni - Bernat e garantire loro i mezzi per intraprendere una nuova attività); dall'altro la genericità della deduzione difensiva in ordine ad un asserito allontanamento, rimasta allo stato di mera allegazione. Su tali presupposti è stata rigettata anche la richiesta di rinnovazione probatoria, in quanto diretta a provare una circostanza (la consegna delle chiavi dell'autovettura aziendale al Brazzoni) priva di valore inferenziale rispetto all'assunto difensivo. A fronte di ciò, la ricorrente si è limitata a riproporre la medesima censura sollevata in appello senza però confrontarsi con la motivazione, logica e coerente con i dati processuali, offerta dalla corte territoriale. In questi termini, la censura è genericamente formulata e, quindi, inammissibile. 2. Il ricorso proposto dal Brazzoni è, invece, manifestamente infondato. Quanto alla bancarotta patrimoniale, l'accertamento della effettiva disponibilità dei beni oggetto delle contestazioni è stato fondato non solo sul dato contabile (riferito ad un periodo, il 2008, nel quale, per come affermato dal curatore, le scritture erano stata tenute correttamente e, quindi, potevano ritenersi attendibili), ma anche sulle successive vicende emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale e, segnatamente, il suo repentino allontanamento dai luoghi di lavoro e dallo stesso domicilio familiare, con cinque camion carichi di merce aziendale. D'altronde, lo stesso imputato, nel riferire, per come emerge dalla sentenza impugnata, che tali beni sarebbero stati usati per finalità aziendali, ne ha, implicitamente, riconosciuto la pregressa disponibilità. Quanto al secondo motivo di censura, è sufficiente rilevare che la contestazione è chiaramente formulata in termini di bancarotta patrimoniale generica (art. 216, n. 2, seconda parte, I. fall.), assistita, per come è noto dal solo dolo generico. Cosicché ogni questione in ordine alla sussistenza del dolo specifico è palesemente eccentrica rispetto alla contestazione e, in quanto tale, inammissibile. Parallelamente, la già evidenziata intenzione di trasferirsi all'estero, sottraendo l'intero patrimonio aziendale, è elemento sufficiente per ritenere che il ricorrente abbia avuto la piena consapevolezza della sua condotta, intrinsecamente diretta ad impedire la successiva ricostruzione tanto della consistenza patrimoniale dell'impresa, quanto della relativa movimentazione dell'attività economica e finanziaria. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al