CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2021
Cassazione n. 12052/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PI Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e tenuto a non lasciare l'abitazione dopo le ore 21,00, è risultato assente al controllo effettuato alle ore 23,40; che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, Agresta lamenta che la Corte di appello abbia proceduto, all'udienza del 30 marzo 2021, nelle forme della trattazione scritta, come previsto dall'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a dispetto del fatto che egli avesse ritualmente chiesto, il 23 dicembre 2020, che il procedimento, già fissato per l'udienza del 18 gennaio 2021, poi differita per l'impedimento di uno dei componenti il collegio giudicante, venisse trattato oralmente; che il motivo si palesa manifestamente infondato, atteso, in primo luogo, che l'istanza indicata dal ricorrente era stata presentata — con espresso ed esclusivo riferimento all'udienza del 18 gennaio 2021 — ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, al tempo vigente, distinta, anche se analoga nel contenuto, da quella, l'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, applicata dalla Corte di appello ai fini della celebrazione del giudizio ed entrata in vigore il 25 dicembre 2020, ovvero in epoca posteriore rispetto alla presentazione della richiesta dell'appellante; che, d'altro canto, Agresta non ha reiterato l'istanza a seguito del differimento dal 18 gennaio 2021 al 30 marzo 2021 e con riferimento a quest'ultima udienza; che, soprattutto, la sentenza impugnata dà atto che l'appellante, nel rassegnare, come disposto dalla Corte di appello, le proprie conclusioni scritte, nulla eccepì in ordine all'illegittimo sacrificio delle proprie prerogative difensive, onde, discorrendosi di nullità a regime intermedio, perché attinenti alla violazione delle norme relative all'assistenza ed alla rappresentanza dell'imputato, e non assoluta, avendo il difensore partecipato, sia pure in forma scritta, all'attività giurisdizionale per la quale è obbligatoriamente prevista la sua presenza, l'eventuale nullità dovrebbe intendersi, comunque, sanata; che, con riferimento al secondo ed ultimo motivo, con il quale Agresta contesta la legittimità del diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, va, in primis, ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen. — modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); che, in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); che, nel caso di specie, il giudice di merito ha dato ampiamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a ritenere il fatto non particolarmente tenue, indicando, tra l'altro, l'elevata offensività della condotta, che aveva visto l'imputato, soggetto dal nutrito curriculum criminale ed autore, a breve distanza temporale dal fatto in contestazione, di analogo comportamento, allontanarsi dall'abitazione per poi tornare, appena avvertito dalla moglie della presenza delle forze dell'ordine, in compagnia della figlia, cui egli assumeva di avere fatto visita in ragione di un contingente, e del tutto indimostrato, malore della donna; che il ricorrente si pone, per contro, in un'ottica di mera confutazione, non idonea ad evidenziare profili di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ed invoca, in buona sostanza, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dal vizio ipotizzato; che l'iter argomentativo sviluppato dalla Corte di appello si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente la quale, va ribadito, sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Ribi poù , e.prtu 1\1113MA,di nL) j‘ift mZi,) tr.4. Artnero CP,Z. l\lect v2.(94q, P.Q.M. Dichiara inammissibile il rìcorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident Dar/1e C4