CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la responsabilitàdei soci della società di persone rispetto alla responsa- bilitàdella società non esclude la natura solidale della relativa obbliga- zione(Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6997 del 11/03/2020). Pertanto, lacancellazione della società di persone dal registro delle imprese non impediscedi procedere all'iscrizione a ruolo in conseguenza della so- cietàestinta per la riscossione dei tributi da essa non versati, e di azio- nare il credito tributario nei confronti dei soc i, sia perché coobbligati solidali,sia perché, comunque, successori "ex lege" della società me- desima(Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 31037 del 28/12/2017). 8.Da ciò discende che, per le società di persone, la responsabilità illi- mitatadei soci in merito al le obbligazioni tributarie rappresenta un’in- combenzadi tipo diretto per la quale il debito della società si trasforma indebito del socio (Cass. nn.21763 del 2015; 20704 del 2014; 11228 del2007) e, di conseguenza, ai fini della riscossione della pretesa tri- butaria,non è necessario che l’Amministrazione finanziaria notifichi al socio direttamente il titolo di accertamento del credito tributario già formalmentecomunicato alla società. 8.1.L’Amministrazione può quindi limitarsi a notificare al socio l'avv iso dimora ovvero la cartella di pagamento (cfr. Cass. n.16713 del 2016) potendoil contribuente contestare, con l'impugnazione di questo atto, anchel'esistenza e l'ammontare del debito d'imposta, senza che possa ravvisarsiviolazione del suo diritto di difesa (Cass. nn.28361 del 2013). 9.Per tali ragioni, l'assetto che nell'ordinamento positivo delle società dipersone assume il rapporto tra soci e società in relazione ai debiti sociali,il quale implica che i debiti della società sono debiti dei soci e l'interruzione della prescrizione che abbia luogo nei confronti della primaè efficace anche nei confronti dei soci, non prevede che l’estin- zionedella società produca gli effetti prospettati nella censura in disa- mina. In primo luogo non sussiste l’effett o processuale interruttivo, nellaspecie non occorso dal momento che la società [OSCURATO:SOCIETA]. siera estinta in data 26.10.2007 a seguito di cancellazione dal registro delle imprese e la cartella è stata notificata il 4.12.2012 (cfr. p.3 ri- corso)agli ex soci successori nei debiti della società. In secondo luogo, nonsussiste alcun effetto sostanziale estintivo dell’obbligazione tribu- taria,né interruttivo della prescrizione del credito suo oggetto, perché ildebito del socio è il medesimo della societ à estinta. 10.Dev’essere conseguentemente scrutinato anche il primo motivo, il qualea sua volta non può trovare ingresso. 10.1.Erra l’agente della riscossione a ritenere che la notifica della car- tellaabbia consentito di conseguire l’effetto sospensivo della prescri- zioneper 60 giorni in conseguenza dell’intimazione ad adempiere di cui alcombinato disposto degli artt.25 e 50 del d.P.R. n.602/73, a norma deiquali da un lato la cartella di pagamento contiene l’intimazione ad adempiereall’obbligazione e ntro sessanta giorni e, dall’altro, l’esecu- zioneforzata segue una volta decorso inutilmente tale termine. Non vi èalcuna frizione con il principio fissato dall’art.2935 cod. civ., secondo ilquale il termine di prescrizione del credito presuppone che il diritto relativopossa essere esercitato. 11.Infatti, il sistema sul piano normativo non prevede l’effetto sospen- sivoinvocato da parte contribuente, dal momento che le cause della sospensionedel decorso della prescrizione, insegnano le Sezioni Unite dellaCorte già con sentenza n. 7194/1992, sono tassativamente pre- vistedal codice civile negli artt. 2941 e 2942 Cod. Civ. e non è consen- tito, in mancanza di una esplicita disposizione legislativa, aggiunger- venealtre. 11.1.Il fatto che esistano limiti, fis sati dall'art. 50 comma 1 del d.P.R. n.602del 1973, che impediscono all’agente della riscossione l'esecu- zionedel diritto per sessanta giorni e, quindi, escludano l’esigibilità del credito tributario prima del decorso di tale termine decorrente dalla notificadella cartella, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento, non assicura l’effetto sospensivo (cfr., mutatismutandis, Cass. S. U., ult. cit.), perché l'"esercizio del diritto” èun evento che si colloca sul piano sostanziale, sul quale non incidono glieventi di ordine processuale, compresa l'impossibilità di agire a tu- teladel diritto medesimo prima del decorso di un determinato termine. 12.La fattispecie va dunque governata alla luce del principio suddetto, conconseguente reiezione integrale del ricorso. 13.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccom- benza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 4.300,00 per compen si, oltre Euro 200,00 per rimborsospese borsuali, Iva e Cpa. Si dà