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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49009/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma ne ha dichiarato la responsabilità per il reato di cui all'art. pronunciato la condanna al pagamento di euro 850,00 di ammenda per il reato commesso ai sensi dell'art. 691 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della penale responsabilità della ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla sentenza di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma ne ha dichiarato la responsabilità per il reato di cui all'art. pronunciato la condanna al pagamento di euro 850,00 di ammenda per il reato commesso ai sensi dell'art. 691 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine all'affermazione della penale responsabilità della ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla sentenza di condanna; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/
Sentenza Cassazione n. 49009/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris