CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 30437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della Corte d'appello di Lecce, Sezione staccata di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca dei mezzi non utilizzati per l'attività illecita e il rigetto nel resto; udito per entrambi i ricorrenti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 novembre 2021 la Corte d'appello di Lecce, Sezione staccata di Taranto, provvedendo sulle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 16 giugno 2020 del Tribunale di Taranto, con la quale gli stessi erano stati dichiarati responsabili dei reati di cui agli artt. 452 quaterdecies cod. pen. (capo 1 della rubrica) e 610 cod. pen. (capo 2), venendo condannati alle pene di un anno e dieci mesi di reclusione il primo e di un anno e sei mesi di reclusione il secondo, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con la confisca di quanto in sequestro perché utilizzato per commettere i reati, ha qualificato il fatto di cui al capo 2) ai sensi dell'art. 612 cod. pen., rideterminando la pena inflitta a Delle Grottaglie in un anno e nove mesi di reclusione e quella inflitta ad Ammaturo in un anno e cinque mesi di reclusione, limitando la loro condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile solamente in relazione al reato di cui al capo 1) e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a sei motivi. 2.1. Ha premesso che nel decreto di giudizio immediato del 11/2/2020 era stato indicato quale unico difensore di fiducia dei due imputati solamente l'[OSCURATO:PERSONA], senza considerare la nomina quale difensore di fiducia dell'imputato anche quella dell'[OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel corso del procedimento di riesame innanzi al Tribunale di Lecce e di cui era stato dato atto nel verbale dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nel corso del giudizio di merito innanzi al Tribunale di Taranto era quindi stata eccepita la nullità del decreto di giudizio immediato a causa della sua mancata notificazione anche al suddetto [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza il Tribunale ne aveva disposto la notificazione, unitamente al verbale d'udienza, anche a tale difensore, perfezionatasi il 23/4/2020. Entrambi gli imputati, nel termine di 15 giorni da tale comunicazione, avevano quindi avanzato richiesta di applicazione pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che era però stata dichiarata inammissibile a causa della sua tardività dal medesimo magistrato che aveva emesso il decreto di giudizio immediato, sulla base del rilievo che la nomina dell'[OSCURATO:PERSONA] era efficace solamente nel procedimento di riesame. I rilievi sollevati con l'atto d'impugnazione della sentenza di primo grado, in ordine alla nullità di tale sentenza per violazione del diritto di assistenza dell'imputato e per la mancata astensione del giudice per le indagini preliminari, nonché a proposito della configurabilità del delitto di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., della aggravante della ingente quantità, in ordine alla responsabilità del ricorrente e alla confisca dei veicoli, erano, però, tutti stati disattesi dalla Corte d'appello. 2.2. Tanto premesso, ha denunciato, con il primo motivo, la violazione del diritto di assistenza dell'imputato e un vizio della motivazione, con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della propria richiesta di applicazione di pena, a causa della sua tardività, giacché il termine di 15 giorni per presentare tale richiesta, decorre, ai sensi degli artt. 446 e 458, comma 1, cod. proc. pen., dall'ultima delle notifiche, all'imputato o al difensore, del decreto di giudizio immediato o dell'avviso della data d'udienza, cosicché la propria richiesta avrebbe dovuto essere considerata tempestiva, in quanto avanzata entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e del decreto di giudizio immediato all'[OSCURATO:PERSONA], nominato nel corso dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudizio di riesame innanzi al Tribunale di Lecce, che erroneamente era stata ritenuta limitata alla sola fase di riesame, ma che, invece, avrebbe dovuto essere considerata efficace anche nel giudizio di merito e conosciuta dal pubblico ministero, con la conseguente tempestività della richiesta di concordato di pena. 2.3. Con un secondo motivo ha lamentato la violazione degli artt. 446, 447 e 458, comma 1, cod. proc. pen. e ha eccepito la nullità, conseguente a tali violazioni, di entrambe le sentenze di merito, a causa del fatto che il Giudice per le indagini preliminari che aveva emesso il decreto di giudizio immediato si era anche pronunciato sulla richiesta di applicazione pena, dichiarandola inammissibile a causa della sua tardività, pur versando in una situazione di incompatibilità. Ha prospettato anche la illegittimità costituzionale dell'art. 448 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 111 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 6 Convenzione EDU, nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice persona fisica che ha emesso il decreto di giudizio immediato a esaminare la richiesta di applicazione pena avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 444 cod. proc. pen. La illegittimità della decisione sulla richiesta di applicazione pena adottata dal medesimo Giudice per le indagini preliminari che aveva emesso il decreto di giudizio immediato ne determinava la nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., posto che la ricusazione di tale giudice nei tre giorni successivi alla conoscenza del provvedimento costituiva condotta inesigibile per la parte privata, non essendo espressamente prevista dall'art. 34 cod. proc. peri, detta incompatibilità, con la conseguente illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione nella parte in cui non contempla anche tale causa di incompatibilità. 2.4. Con il terzo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 452 quaterdecies cod. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza degli elementi oggettivi del delitto di traffico illecito di rifiuti contestato al capo 1), sia con riferimento alla sua veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di cui all'epoca dei fatti contestati era solo dipendente, sia in relazione alla realizzazione delle operazioni di sversamento di reflui liquidi nelle campagne di Lizzano, Fragagnano, Sava e Torricella. Ha censurato, in particolare, l'affermazione della propria responsabilità in relazione a ciascuna delle operazioni di prelievo, sversamento e spargimento al suolo di rifiuti liquidi, evidenziando il carattere apodittico e congetturale della affermazione della propria partecipazione a ciascuna delle operazioni contestate, che avrebbero comunque potuto essere anche di semplice sturamento anziché di prelievo e successivo spargimento di liquami, come affermato apoditticamente dai giudici di merito (a proposito delle condotte del 25/8/2017; del 12/9/2017; del 20/9/2017 in via Montanara in Sava; del 21/9/2017; del 15/11/2017 in via Venezia 15 in Sava; del 16/11/2017; del 17/11/2017, del 18/11/2017; del 19/11/2017 in via Nenni in Lizzano; del 20/11/2017 in Sava; del 21/11/2017; del 22/11/2017; del 1/12/2017; del 13/2/2018; del 14/2/2018; del 15/2/2018; del 16/2/2018). Ha aggiunto che, in ogni caso, anche volendo ritenere attendibili le deposizioni dei testi a carico Marangi e Verrenti e gli accertamenti diretti compiuti dalla polizia giudiziaria, gli unici episodi di sversamenti attribuibili al ricorrente erano solo quattro, e cioè quelli del 12/9/2017, 22/11/2017, 19/2/2018 e 13/2/2019, con la conseguenza che l'affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione agli altri episodi doveva ritenersi fondata su una errata applicazione delle regole logiche e delle massime di esperienza e sul travisamento delle prove disponibili, in particolare del dato che il veicolo targato [OSCURATO:TARGA], di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., si recasse presso abitazioni private dei comuni di Lizzano, Fragagnano o Sava, ormai tutti serviti dalla rete fognaria, disgiunto da elementi certi sia in ordine alla presenza del ricorrente a bordo di tale veicolo, sia a proposito del prelievo di reflui, nonché dei rallentamenti in aperta campagna del medesimo mezzo, insufficienti a consentire di ritenere che contestualmente ad essi avvenisse lo sversamento di liquami (per il quale occorreva necessariamente lo stazionamento del mezzo). 2.5. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione e l'inosservanza della medesima disposizione di legge penale e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione del trattamento abusivo di una ingente quantità di rifiuti, cui la Corte d'appello era pervenuta in maniera immotivata, omettendo di considerare il lungo periodo nel quale erano state realizzate le condotte, da settembre 2017 a settembre 2019, l'utilizzo di un solo mezzo di trasporto, il prelievo dei reflui solamente da alcune private abitazioni.2.6. Con il quinto motivo ha lamentato l'errata applicazione dell'art. quaterdecies cod. pen. e un vizio della motivazione, a causa della mancata qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, in quanto non era stata considerata la occasionalità degli illeciti smaltimenti di rifiuti liquidi, consistenti in 4 episodi in circa due anni, e la modestia dei mezzi utilizzati. 2.7. Con il sesto motivo ha denunciato l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 452 quaterdecies cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla confisca degli automezzi di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., estranea al reato, consistenti in quattro automezzi attrezzati per lo spurgo di pozzi neri e il trasporto di rifiuti liquidi, in quanto uno solo di tali veicoli era stato utilizzato per l'attività illecita, e cioè quello targato [OSCURATO:TARGA], e dunque non vi era prova che anche gli altri fossero stati utilizzati per commettere il reato e che quindi ne fosse consentita la confisca. 2.8. Con memoria del 4 giugno 2022 ha ribadito la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, sottolineando che il Giudice per le indagini preliminari era a conoscenza della nomina dell'[OSCURATO:PERSONA], al quale avrebbe dunque dovuto far notificare il decreto di giudizio immediato. 3. Ha proposto ricorso avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del medesimo [OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a sei motivi di contenuto sovrapponibile a quelli del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Dopo aver riassunto negli stessi termini lo svolgimento del procedimento, con il primo motivo ha lamentato anch'egli la violazione del diritto di assistenza dell'imputato e un vizio della motivazione, con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità della propria richiesta di applicazione di pena, a causa della sua tardività, sulla base dell'identico rilievo secondo cui il termine di 15 giorni per presentare tale richiesta, decorre, ai sensi degli artt. 446 e 458, comma 1, cod. proc. pen., dall'ultima delle notifiche all'imputato o al difensore del decreto di giudizio immediato o dell'avviso della data d'udienza, cosicché anche la propria richiesta avrebbe dovuto essere considerata tempestiva, in quanto avanzata entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza e del decreto di giudizio immediato all'[OSCURATO:PERSONA], nominato nel corso dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudizio di riesame innanzi al Tribunale di Lecce, che erroneamente era stata ritenuta limitata alla sola fase di riesame, ma che, invece, avrebbe dovuto essere considerata efficace anche nel giudizio di merito e conosciuta dal pubblico ministero. 3.2. Con un secondo motivo ha lamentato anch'egli la violazione degli artt. 446, 447 e 458, comma 1, cod. proc. pen. e ha eccepito la nullità, conseguente a tali violazioni, di entrambe le sentenze di merito, a causa del fatto che il Giudice 5 per le indagini preliminari che aveva emesso il decreto di giudizio immediato si era anche pronunciato sulla richiesta di applicazione pena, dichiarandola inammissibile a causa della sua tardività, pur versando in una situazione di incompatibilità, prospettando anch'egli l'illegittimità costituzionale dell'art. 448 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 111 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 6 Convenzione EDU, nella parte in cui non prevede la incompatibilità del giudice persona fisica che ha emesso il decreto di giudizio immediato a esaminare la richiesta di applicazione pena avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all'art. 444 cod. proc. pen. 3.3. Con il terzo motivo ha denunciato anch'egli l'errata applicazione dell'art. 452 quaterdecies cod. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza degli elementi oggettivi del delitto di traffico illecito di rifiuti contestato al capo 1), con riferimento alla sua partecipazione alle operazioni di sversamento di reflui liquidi nelle campagne di Lizzano, Fragagnano, Sava e Torricella e alla loro effettiva realizzazione. Ha censurato anch'egli l'affermazione della propria responsabilità in relazione a ciascuna delle operazioni di prelievo, sversamento e spargimento al suolo di rifiuti liquidi, evidenziando il carattere apodittico e congetturale della affermazione della propria partecipazione a ciascuna delle operazioni contestate, che avrebbero comunque potuto essere anche di semplice sturamento anziché di prelievo e successivo spargimento di liquami, come invece affermato apoditticamente dai giudici di merito (a proposito delle condotte del 25/8/2017; del 12/9/2017; del 20/9/2017 in via Montanara in Sava; del 21/9/2017; del 15/11/2017 in via Venezia 15 in Sava; del 16/11/2017; del 17/11/2017, del 18/11/2017; del 19/11/2017 in via Nenni in Lizzano; del 20/11/2017 in Sava; del 21/11/2017; del 22/11/2017; del 1/12/2017; del 13/2/2018; del 14/2/2018; del 15/2/2018; del 16/2/2018). Ha sottolineato anch'egli che, anche volendo ritenere attendibili le deposizioni dei testi a carico Marangi e Verrenti e gli accertamenti diretti compiuti dalla polizia giudiziaria, gli unici episodi di sversamenti attribuibili ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Anmmaturo erano solo quattro, e cioè quelli del 12/9/2017, 22/11/2017, 19/2/2018 e 13/2/2019, con la conseguenza che l'affermazione di responsabilità del ricorrente in relazione agli altri episodi doveva ritenersi fondata su una errata applicazione delle regole logiche e delle massime di esperienza e sul travisamento delle prove disponibili, in particolare sia del dato che il veicolo targato [OSCURATO:TARGA], di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., si recasse presso abitazioni private dei comuni di Lizzano, Fragagnano o Sava, ormai tutti serviti dalla rete fognaria, disgiunto da elementi certi sia in ordine alla presenza del ricorrente a bordo di tale veicolo, sia a proposito del prelievo di reflui, anziché dello svolgimento della sola attività di sturamento e manutenzione di impianti idrici, sia dei rallentamenti in aperta campagna del medesimo mezzo, insufficienti a consentire di ritenere che contestualmente ad essi avvenisse lo sversamento di liquami (per il quale occorreva necessariamente lo stazionamento del mezzo). 3.4. Con il quarto motivo ha anch'egli denunciato la violazione e l'inosservanza della medesima disposizione di legge penale e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione del trattamento abusivo di una ingente quantità di rifiuti, cui la Corte d'appello sarebbe pervenuta in maniera immotivata, omettendo di considerare il lungo periodo nel quale erano state realizzate le condotte, da settembre 2017 a settembre 2019, l'utilizzo di un solo mezzo di trasporto e il prelievo dei reflui solamente da alcune private abitazioni. 3.5. Con il quinto motivo ha lamentato anch'egli l'errata applicazione dell'art. quaterdecies cod. pen. e un vizio della motivazione, a causa della mancata qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, in quanto non era stata considerata la occasionalità degli illeciti smaltimenti di rifiuti liquidi, consistenti in 4 episodi in circa due anni, e la modestia dei mezzi utilizzati. 3.6. Con il sesto motivo ha sollevato identici rilievi a proposito della confisca degli automezzi di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., estranea al reato. 3.7. Con memoria nella stessa data (4 giugno 2022) ha ribadito nei medesimi termini la fondatezza dei primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono, nel loro complesso, infondati. 2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, di contenuto identico e quindi esaminabile congiuntamente, non è fondato. Mediante tali doglianze i ricorrenti hanno eccepito la nullità di entrambe le sentenze di merito a causa della erroneità della dichiarazione di inammissibilità della propria richiesta di applicazione di pena, giudicata tardiva dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto da tale giudice, ai fini della decorrenza del termine di cui agli artt. 446 e 458, comma 1, cod. proc. pen. per la presentazione di tale richiesta avrebbe dovuto essere considerata la notificazione del decreto di giudizio immediato all'[OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti con dichiarazione resa nel corso del procedimento di riesame innanzi al Tribunale di Lecce, con la conseguenza che così computando il termine la loro richiesta di concordato di pena risulterebbe tempestiva. Tale rilievo è infondato, in quanto è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui la nomina del difensore di fiducia da parte nfitl dell'indagato per il procedimento incidentale di riesame non produce alcun effetto nel procedimento principale, che è del tutto autonomo e separato dal primo, non essendone prevista la conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è avvisata della richiesta di riesame soltanto al fine della trasmissione degli atti e non anche ad altri effetti (così, da ultimo, Sez. 3, n. 2199 del 19/11/2019, dep. 2020, Trionfanti, Rv. 277646; conf. Sez. 3, n. 32323 del 05/02/2015, Zanoli, Rv. 264181; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247057; Sez. 4, n. 22042 del 06/05/2009, Curraj, Rv. 243968). Correttamente, dunque, è stata ritenuta irrilevante, ai fini della decorrenza di detto termine, la notificazione della fissazione dell'udienza innanzi al Tribunale di Taranto all'[OSCURATO:PERSONA], neppure necessaria stante la limitatezza degli effetti della sua nomina, in quanto questi era stato nominato solamente nel corso del procedimento di riesame, e come tale non era destinatario necessario della notificazione del decreto di giudizio immediato, cosicché il termine per la presentazione della richiesta di applicazione pena è stato correttamente considerato come decorrente dalla notificazione di tale decreto agli altri difensori, con la conseguente infondatezza delle censure formulate da entrambi i ricorrenti con il primo motivo di ricorso in ordine alla erroneità della dichiarazione di inammissibilità, a causa della sua tardività, di detta richiesta. 3. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi, anch'essi di contenuto identico, dunque anch'esso esaminabile congiuntamente, mediante i quali è stata eccepita la nullità di entrambe le sentenze di merito a causa del mancato rilievo della situazione di incompatibilità tra il giudice che emette il decreto di giudizio immediato e quello chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione pena sui medesimi fatti, che nel caso di specie era stato il medesimo magistrato, è anch'esso infondato. 3.1. Le questioni concernenti l'incompatibilità del giudice possono essere proposte esclusivamente mediante la ricusazione, in quanto l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce solamente motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio (cfr., Sez. U, n. 23 del 24/11/1999, dep. 2000, Scrudato, Rv. 215097, e Sez. U, n. 5 del 17/04/1996, D'Avino, Rv. 204464, nonché, tra le più recenti, Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136, e Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419). Il difetto di capacità del giudice di cui all'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., che costituisce causa di nullità, è inteso quale mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tali funzioni in un determinato procedimento (così Sez. U, n. 5 del 1996, D'Avino, cit.).Tale soluzione, secondo cui va esclusa la configurabilità di nullità in presenza di situazioni di incompatibilità del giudice, è stata ritenuta più volte legittima dalla Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 473 del 1993; Corte cost., ordinanze n. 36 del 1999 e n. 346 del 2000). 3.2. Il principio in forza del quale l'eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio non può essere revocato in dubbio quando, e perché, la causa di incompatibilità è divenuta nota all'interessato solo dopo la conclusione del grado di giudizio (o del subprocedimento) cui la stessa si riferisce. La funzione della ricusazione rimane circoscritta nell'ambito di ciascun grado del giudizio, non potendo operare dopo la chiusura del grado del processo cui la causa di incompatibilità si riferisce (cfr. Sez. 6, n. 42707 del 27/09/2011, Murana, Rv. 250987, relativa a fattispecie in cui l'istanza di ricusazione era stata presentata dopo la definizione del processo di secondo grado cui si riferiva la dedotta causa di incompatibilità del collegio giudicante, nonché Sez. 3, n. 7836 del 21/05/1998, Nardella, Rv. 211347, con riguardo a causa di incompatibilità sorta, in esito ad una sentenza della Corte Costituzionale, in epoca successiva alla chiusura del grado di giudizio del processo cui l'incompatibilità si riferiva). Dunque, la situazione di incompatibilità del giudice non può trasformarsi in causa di nullità solo perché la stessa è divenuta nota solo dopo che si è verificata la preclusione a proporre istanza di ricusazione. Da un lato, infatti, questa opzione ermeneutica risulta in contrasto con il principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., posto che la situazione di incompatibilità del giudice, di per sé, non è riconducibile ad una causa di nullità di ordine generale, né è prevista come causa di nullità da specifiche disposizioni di legge. D'altra parte, sarebbe indebito "convertire" in causa di nullità un motivo di incompatibilità rilevabile a mezzo di istanza di ricusazione, quando quest'ultima non possa essere più proposta, e proprio allo scopo di superare tale preclusione (così, in motivazione, Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, cit.). 3.4. Ora, nel caso in esame, i ricorrenti, una volta conosciuta la causa di ritenuta incompatibilità, non hanno presentato dichiarazione di ricusazione, come pure avrebbero potuto secondo l'orientamento in base al quale ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione da parte dell'imputato, quando la causa addotta attiene a eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dell'udienza e del processo, occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito una conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (cfr. Sez. 2, n. 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv. 277105; Sez. 6, n. 19533 del 06/05/2014, D'urso, Rv. 260893), ma si sono entrambi limitati a prospettare, infondatamente, con l'atto d'impugnazione, la nullità della sentenza di primo grado, non sussistente, per le ragioni ricordate a 9 ..04: proposito delle conseguenze della sussistenza di una eventuale situazione di incompatibilità del giudice. 3.5. La mancata proposizione di dichiarazione di ricusazione rende, poi, priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. prospettata da entrambi i ricorrenti, non avendo essi presentato detta dichiarazione e non essendo, pertanto, stata fatta applicazione della disposizione della cui legittimità costituzionale entrambi i ricorrenti dubitano. 4. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di entrambi i ricorsi, esaminabili congiuntamente, essendo tutti relativi alla realizzazione delle condotte di cui al capo 1) e alla loro qualificazione, oltre che di contenuto completamente sovrapponibile, sono inammissibili. Mediante tali doglianze, infatti, i ricorrenti si dolgono della propria affermazione di responsabilità, lamentando l'errata valutazione degli elementi di prova, che sarebbero stati considerati in modo illogico dai giudici di merito, che avrebbero ritenuto provato lo svolgimento delle attività di raccolta e sversamento di reflui contestate sulla base di elementi insufficienti e valutati in modo congetturale, nonché della affermazione del trattamento abusivo di una ingente quantità di rifiuti e della mancata qualificazione delle condotte ai sensi dell'art. 256 d.lgs. 152/2006. Tali rilievi, però, debbono ritenersi non consentiti nel giudizio di legittimità, in quanto non sono affatto volti a denunciare un errore logico nella valutazione delle prove, o la violazione dei criteri legali stabiliti al riguardo, bensì a conseguire una rilettura e una rivalutazione degli elementi di prova, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e logica e, dunque, non è suscettibile di riletture e rivisitazioni nel giudizio di legittimità, né nella prospettiva della affermazione di responsabilità, né riguardo all'aspetto del trattamento abusivo di una ingente quantità di rifiuti, né in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte (ai sensi del citato art. 256 d.lgs. 152/2006). 4.1. La Corte d'appello non è affatto pervenuta alla conferma della affermazione di responsabilità degli imputati sulla base di una valutazione congetturale o apodittica degli elementi di prova, bensì all'esito di un esame analitico degli elementi di prova disponibili in relazione a ciascuna delle operazioni illecite contestate, che sono stati considerati in modo logico, applicando correttamente comuni massime di esperienza (tra cui quella relativa al tempo occorrente per effettuare lo smaltimento dei rifiuti in un depuratore anziché mediante il loro sversamento in aperta campagna, o quella concernente il reale motivo dell'attraversamento di zone di campagna isolate mediante strade secondarie e della effettuazione di soste non giustificate se non dalla necessità di sversare e spandere sul terreno i rifiuti liquidi).In relazione a ciascuno degli episodi per cui è stata affermata la responsabilità dei ricorrenti la Corte d'appello ha riportato analiticamente gli elementi a carico, spiegandone in modo logico le ragioni per le quali sono stati ritenuti dimostrativi della responsabilità, sottolineando l'incompatibilità delle condotte accertate con operazioni di semplice sturamento di impianti fognari e con il semplice trasporto dei reflui, riconducendo logicamente le condotte accertate al prelievo irregolare di rifiuti liquidi e al loro successivo sversamento e spandimento al suolo, evidenziando anche come più volte gli imputati siano stati fotografati dalla polizia giudiziaria a bordo dell'automezzo utilizzato per compiere tali operazioni (l'autospurgo targato [OSCURATO:TARGA] di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), fino al loro arresto in flagranza il 19/2/2018 (quando vennero sorpresi mentre stavano sversando reflui appena prelevati a Sava), oltre che osservati direttamente dai testi Marangi e Verrenti sversare liquami sul terreno (il 13/9/2019,in [OSCURATO:PERSONA] di Lizzano) e più volte ripresi dalle videocamere installate dalla polizia giudiziaria (si vedano al riguardo le pagine da 9 a 15 della motivazione della sentenza impugnata nelle quali le singole condotte sono ricostruite analiticamente, con l'indicazione degli elementi di prova dimostrativi delle stesse). Tali rilievi, sufficienti per giustificare la conferma della affermazione di responsabilità e immuni da vizi logici, essendo, anzi, pienamente razionali, sono stati censurati dai ricorrenti esclusivamente sul piano della lettura degli elementi di prova, omettendo un autentico confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata e proponendo una mera riconsiderazione e lettura alternativa degli elementi di prova, non consentita nel giudizio di legittimità, nel quale, come è noto, è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). 4.2. La Corte d'appello ha poi escluso la qualificabilità di tali condotte ai sensi dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, come richiesto dagli imputati con i loro appelli, sottolineando l'organizzazione di mezzi e persone volta a reiterare gli illeciti sversamenti di rifiuti liquidi; la realizzazione delle condotte avvalendosi dell'organizzazione di un'impresa; l'utilizzo di mezzi appositamente modificati per consentire gli sversamenti illeciti senza essere identificati; un'organizzazione della attività (con plurimi formulari utilizzati senza seguire l'ordine cronologico) in modo tale da rendere assai difficoltosa la ricostruzione delle attività di prelievo e conferimento dei reflui; la previa individuazione di luoghi presso i quali realizzare gli illeciti sversamenti; la predisposizione di un auto con funzione di vedetta allo scopo di eludere i controlli di polizia; il profitto avuto di mira dagli autori delle condotte. Sulla base di tale complesso di elementi, univocamente dimostrativi delle modalità organizzate di svolgimento dell'attività illecita e del fine di profitto, oltre che degli ingenti quantitativi di reflui smaltiti illecitamente, la Corte d'appello ha quindi correttamente escluso la qualificabilità delle condotte ai sensi dell'art. 256 d.lgs. 152/2006, in considerazione della continuità e della organizzazione delle condotte, della quantità di rifiuti trattati e del fine di profitto, e anche di tali rilievi, logici e coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità (secondo cui l'ingente quantitativo dei rifiuti, necessario a configurare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, già previsto dall'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attualmente disciplinato dall'art. 452 quaterdecies cod. pen., deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità, così, da ultimo Sez. 3, n. 39952 del 16/04/2019, Radin, Rv. 278531, nonché Sez. 3, n. 46950 del 11/10/2016, Sepe, Rv. 268667), i ricorrenti hanno proposto una non consentita riconsiderazione sul piano del merito, fondata sulla rivisitazione del contenuto delle condotte, non consentita, in presenza di motivazione idonea e razionale, nel giudizio di legittimità. Ne consegue, in definitiva, l'inammissibilità dei rilievi proposti con il terzo, il quarto e il quinto motivo di entrambi i ricorsi. 5. Il sesto motivo, relativo alla confisca degli automezzi attrezzati per lo spurgo di pozzi neri e il trasporto di liquami, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., è inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse, non essendo i mezzi confiscati di proprietà di nessuno dei ricorrenti, che quindi non hanno titolo, né alcun interesse, a dolersi della loro confisca, posto che dalla eventuale eliminazione di questa non discenderebbe per loro alcun effetto favorevole, che non è stato in alcun allegato o prospettato, come invece sarebbe stato necessario per poter valutare la sussistenza dell'interesse a impugnare (cfr. Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953). Va ricordato che costituisce orientamento univoco e consolidato di questa Corte quello secondo cui l'indagato o l'imputato non titolare del bene, oggetto di sequestro preventivo o confisca (ma si tratta di principio di carattere generale applicabile a tutti i provvedimenti con cui sia stato apposto un vincolo reale, dunque anche al sequestro probatorio, e ai provvedimenti ablatori, quale la confisca), astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., o impugnazione di merito, può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro o della revoca o della eliminazione della statuizione di confisca (così, da ultimo, Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098; conf. Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336; Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713, nella quale è stato condivisibilmente precisato che il principio trova fondamento non solo nelle norme settoriali che disciplinano le impugnazioni cautelari reali, e cioè gli artt. 322 e 322 bis cod. proc. pen., ma anche in quelle generali sull'interesse all'impugnazione, e cioè gli artt. 538, comma quarto, e 591, comma primo, lett. a, cod. proc. pen.; v. anche Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria,cit.). Ne consegue, non essendo stato allegato alcunché sul punto da nessuno dei due ricorrenti, l'inammissibilità delle censu