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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 45888/2022

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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/9/2022 dalla Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal consegnando e che lo stesso è per tale ragione inammissibile (Sez. 6, n. 42062 del 13/9/2017, Lissandrello); che, pertanto, la decisione del ricorso deve essere assunta con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, alla inammissibilità non osta la memoria con motivi aggiunti depositata dal difensore, attesa la radicale inammissibilità del ricorso; che, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I.n. 69/2006; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I.n. 69/2005.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 16/9/2022 dalla Corte di Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; MOTIVAZIONE Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dal consegnando e che lo stesso è per tale ragione inammissibile (Sez. 6, n. 42062 del 13/9/2017, Lissandrello); che, pertanto, la decisione del ricorso deve essere assunta con procedura de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, alla inammissibilità non osta la memoria con motivi aggiunti depositata dal difensore, attesa la radicale inammissibilità del ricorso; che, alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 22, comma 5, I.n. 69/2006; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I.n. 69/2005. Così deciso, il
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