CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 1966
Cassazione n. 17872/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1966; avverso la sentenza del 16/01/2025 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di Nocera inferiore; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16/01/2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del difensore di fiducia, munito a tal fine di procura speciale e presente lo stesso imputato, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di usura pluriaggravata e tentata estorsione pluriaggravata in concorso, la pena complessiva (ritenuta la continuazione sul più grave delitto di tentata estorsione pluriaggravata), su cui era stato acquisito il consenso del PM, di anni 4 di reclusione ed euro 6.000 di multa; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensori che deducono: 2.a inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche delle quali si deve tener conto nell’applicazione della legge penale (artt. 444 e 448 cod. proc. pen.; 629, co. 2 cod. pen.; 628 c.p.; 628, comma 4, 61 n. 2 e n. 5, c.p.; 63 e 68 c.p.): 2.b mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: rileva che l’erroneità del calcolo della pena relativamente al reato di cui al capo 2) avendo il giudice operato un ulteriore aumento pari ad 1/3 per l’aggravante comune che ha vanificato, annullandola, la riduzione per il tentativo, realizzando così una violazione di legge atteso che, sia alla stregua della norma incriminatrice vigente al momento del commesso reato che di quella entrata in vigore nel giugno del 2024, la concorrenza della circostanza ad effetto comune di cui all’art. 61 cod. pen. non poteva determinare un ulteriore aumento su quella stabilita dal secondo comma dell’art. 629 cod. pen.; segnala, altresì, il ricorso a mere formule di stile operato dal giudice nel giustificare il discostarsi dal minimo edittale; 3. la Procura Generale ha trasmesso la propria requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando la mancata verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278337 – 01). Con riguardo alla pena, la ricorribilità in cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitata all’ipotesi di pena “illegale” che, anche nel caso di errata applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti, è tale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (cfr., Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 – 01). Ad ogni modo, il rilievo difensivo è comunque manifestamente infondato. La difesa, infatti, deduce l’illegittimità dell’aumento operato per l’aggravante “comune” sulla pena stabilita dal secondo comma dell’art. 629 cod. pen. per le aggravanti speciali e ad effetto speciale ivi contemplate (con rinvio al terzo comma dell’art. 628 cod. pen.) in quanto, a suo avviso, avrebbe dovuto operare il criterio moderatore di cui al comma quarto dell’art. 63 cod. pen.. Si tratta di un rilievo errato atteso che la disciplina dettata dal quarto comma dell’art. 63 cod. pen. attiene al concorso di aggravanti ad effetto speciale nulla disponendo per l’ipotesi del concorso di aggravanti di questo genere con aggravanti “comuni” per le quali, pertanto, ricorrendone le condizioni, la pena va aumentata nei limiti “ordinari” di cui all’art. 64 cod. pen. (cfr., Sez. 2, n. 14652 del 21/02/2024, Quattroventi, Rv. 286211 – 01; tra le non massimate, Sez. 2, n. 8874 del 22/11/2018, Magazzù). 3. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alla somma, che si stima equa anche in considerazione delle ragioni di inammissibilità del gravame, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali