CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2021
Cassazione n. 42399/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 gennaio 1972 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 ottobre 1969 avverso la sentenza emessa il 18 novembre 2020 dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del 17 giugno 2021 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta, presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; Lette le conclusioni scritte, presentate dal difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 18 novembre 2020 la Corte d'appello di Catania ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 490 c.p. perché estinto per prescrizione; ha rideterminato la pena per il residuo reato di cui all'art. 648 bis c.p., qualificato come 648 c.p. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorsi per cassazione il difensore degli imputati. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la violazione della I. n. 251 del 5 dicembre 2015, per non essere stato dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato. Quanto a [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione della I. n. 251 del 5 dicembre 2015, per non essere stato dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato; 2) violazione di legge e vizi della motivazione per non essere state concesse le attenuanti generiche in misura prevalente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 II motivo, con cui entrambi i ricorrenti hanno censurato la mancata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, è del tutto privo di specificità, contenendo l'esposizione dei principi generali dettati in materia di prescrizione, senza alcun riferimento al caso concreto. Questa Corte (Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, Rv. 277495) ha invece affermato che è inammissibile, perché carente del requisito della specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo "ex officio" da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge. Si è precisato che la prescrizione è un evento giuridico e non un mero fatto naturale, in quanto implicante la risoluzione di plurime questioni di diritto e di fatto, onde il suo accertamento non è frutto del mero computo aritmetico del relativo termine sul calendario. 1.2 Anche il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. Le attenuanti generiche non sono state riconosciute in considerazione della negativa personalità dell'imputato, desumibile sia dal precedente penale, che il medesimo annovera per i reati di tentata violenza privata, lesioni volontarie e minacce, sia dalle modalità esecutive del fatto in contestazione. In tal modo il Collegio territoriale si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Rv. 249163).2. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che i medesimi hanno proposto i ricorsi determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - al .versamento della sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso in Roma, udienza del 17 giugno 2021 Il Consigliere estensore I Presi ente Giuseppi