CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 04710/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] L' imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello di Trento che ha confermato quella emessa in data 10/10/2019 dal Tribunale di Rovereto, che ha dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81, 337 cod. pen. (a) e artt. 81, 341bis cod. pen. (b), condannandolo a pena di giustizia. Il ricorrente deduce: - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen., stante il contrastante contenuto della deposizione del teste Tonioli e la non pertinenza delle testimonianze rese da Necci, Fattorini e [OSCURATO:PERSONA]. - violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 341bis c.p., difettando la prova della presenza di più persone. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo é proposto per questioni di fatto involgentì la rivalutazione del compendio dichiarativo rispetto alla incensurabile motivazione a riguardo della sentenza impugnata ( v. pg. 6 e 7) che hanno ricostruito le condotte oppositive del ricorrente sia quando lo stesso veniva accompagnato nella stanza per asportare i propri effetti personali che nelle varie fasi di accompagnamento all'esterno della struttura. Il secondo motivo è generico rispetto alla corretta valoraizzazione della pertinente tesimonianza del [OSCURATO:PERSONA] sul sopraggiungere di vari soggetti nei pressi delal struttura al momento delle ingiurie profferite dal ricorrente. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del* ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22.9.2021 Il Consigliere estensore I? [OSCURATO:PERSONA] D E P C.) E, [OSCURATO:PERSONA] Ne E