CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]Silvestri unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionetelematica-ricorrente-controDoValue S.p.A., nella sua qualità di mandataria e procuratrice della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA], nonché dellaDoNext S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica-controricorrente-e contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica-controricorrente-Numero registro generale 14983/2025Numero sezionale 348/2026Numero di raccolta generale 19162/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1155/2025depositata il 28/4/2025;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiestola decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ilricorso deve intendersi rinunciato per cui si deve dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente arifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che perciascuna liquida in euro 3.600 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Roma, in data 9 giugno 2026Il PresidenteChiara Graziosi