CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 22067/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20783/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- e sul controricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatein [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentate e difes e dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e PASQUAL E ACONE; -ricorrenti incidental i - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenteal ricorso incidentale - avverso SENTENZA CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3319/2017 depositata il14/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al Tribunale dIAriano Irpino il Comune di Grottaminarda per essere risarcito dei danni subiti per l’illegittima occupazione del fondo nel corso della procedura espropriativa inerente al terreno di sua proprietà. All’esito del giudizio il Tribunale di Benevento, cui nel frattempo era stata trasferita la causa, condannò il Comune al pagamento dell’indennità di occupazione sine titulo. La Corte di Appello di Napoli in secondo grado, previo espletamento di CTU, determinò in € 614.181,68 l’indennità di esproprio ed in € 166.079,34 l’indennità di occupazione legittima con interessi e rivalutazione così riqualificando la domanda proposta. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli il ricorrente Comune di Grottaminarda ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Le eredi di [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo più memoria. Il Comune resiste con controricorso a ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente Comune di Grottaminarda denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.112 e 99 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc, perché la Corte di Appello di Napoli, dopo aver respinto la domanda di risarcimento, ha liquidato l’indennità di esproprio e di occupazione legittima incorrendo in vizio di extrapetizione nel convertire automaticamente la domanda risarcitoria in quella indennitaria. Il primo motivo è inammissibile ex art. 360 bis 1 comma cpc. E’ pacifico infatti il potere del giudice di riqualificare la domanda in ambito espropriativo ricorrendone tutti i presupposti. Infatti, così come è ormai stata affermata l’ammissibilità della modifica in corso di causa delle domande con cui si alleghino un'ipotesi di occupazione appropriativa ed una di occupazione usurpativa (pur in tempi non recenti ritenute «tra loro differenti, per diversità di "causa petendi"»), è ritenuta oggi ammissibile, in corso di causa, la modifica della prima nella seconda, quest'ultima comportando, infatti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze e situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto originariamente azionato. Analogamente si può ritenere automaticamente convertita la domanda di risarcimento del danno da occupazione illegittima in quella di opposizione alla stima se nel corso del giudizio risarcitorio sopravvenga il decreto di esproprio (Cass. Sez.1 n. 15936/2017). In ogni caso, il rilievo di una errata qualificazione della domanda da parte del giudice non ha oramai più ragion d'essere, di modo che nessun addebito, quando mai si fosse ritenuto ravvisabile alla stregua di una diversa qualificazione giuridica dei fatti e dei rapporti dedotti in lite che la norma testé citata rende sempre possibile, può perciò muoversi alla sentenza impugnata in relazione alla norme rubricate (Cass., 23maggio 2018, n. 12846), posto che nel caso di proposizione dell'azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa come relativa ad una occupazione appropriativa, entrambe le azioni sono fonte di responsabilità risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui all'art.2043 cod. civ. . Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.834 cc 37 DPR 327/2001, in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la Corte di Appello di Napoli ha determinato le indennità di esproprio dei terreni ritenuti edificabili in base a calcoli e parametri erronei senza adeguatamente motivare la decisione sul valore venale del bene al momento dell’espropriazione, influenzato dalle norme di salvaguardia del PRG adottato anche se non ancora approvato. Il secondo motivo è inammissibile in quanto censura un accertamento di merito relativamente al valore venale dei terreni per aver rapportato il valore di mercato dei terreni a quello dell’atto stipulato in data 1988 per notaio Gennarini e non agli undici atti di compravendita allegati dal Comune. Trattasi di censura di merito inammissibile in questa sede tanto più che, al contrario, il giudice ha largamente motivato in ordine alla natura edificabile dell’area (zona F adibita a parcheggio di automezzi per trasporto merci o mezzi pesanti) conaccertamento di fatto adeguatamente motivato non sindacabile in questa sede prendendo in considerazione anche gli atti prodotti dal Comune ( vedi pag. 7 e segg. della sentenza) . Il ricorso incidentale è condizionato e pertanto dal rigetto del ricorso principale discende il suo assorbimento. In considerazione di quanto sopra il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibil e con condanna del Comune di Grottaminarda ricorrente alle spese del giudizio di legittimità restando assorbito il ricorso incidentale condizionato. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore dei controricorrenti che si liquidano in euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa