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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 05282/2024

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24 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10890 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso la quale è domiciliata; controricorrente avverso la sentenza n.28/2019 depositat a il 4 gennaio 2019 del la Corte di appello di Bologna.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 gennaio 2024 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso; uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Con citazione notificata il 30 giugno 2009 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., correntista,unitamente ai fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere l’accertamento del saldo di alcuni conti correnti sui quali sarebbe stato operato l’addebito di interessi anatocistici ed usurari, oltre che di commissioni non dovute.

La banca si è costituita in giudizio contestando la pretesa azionata e proponendo domanda riconvenzionale con riguardo al saldo negativo portato da due dei conti oggetto del giudizio: l’esposizione debitoria lamentata con riferimento ai due rapporti in questione era pari, rispettivamente, a euro 93.892,69 e a euro 15.744,51.

Con sentenza non definitiva il Tribunale di Forlì ha respinto alcune delle domande degli attori.

In seguito all’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio il detto Tribunale ha pronunciato sentenza definitiva con cui, operata la compensazione tra i saldi dei conti correnti, ha condannato la società correntista e i fideiussori al pagamento della somma di euro 93.347,98, oltre interessi.

2. ― Gli attori soccombenti hanno proposto gravame che la Corte di appello di Bologna, nella resistenza dell’istituto di credito, ha respinto.

3. ― Avverso la sentenza della Corte emiliana, pronunciata il 4 gennaio 2019, ricorrono per cassazione, con sei motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 anche nella qualità di erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società incorporante Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna.

La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 18754 del 2023.

Sono state depositate memorie.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Ha eccepito la controricorrente che la procura ad litem dei ricorrenti non sarebbe stata apposta, spillata o trascritta in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione.

1.1. ― La deduzione va disattesa.

Non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della stessanell'originale (Cass. Sez.

U. 19 novembre 2021, n. 35466).

2. ― La banca ha altresì opposto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe documentato la qualità di erede del deceduto [OSCURATO:PERSONA].

2.1. ― Il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio, ed ha come conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso(Cass. 26 settembre 2019, n. 24050; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1943).

Nel caso in esame la mancata documentazione della qualità di erede non può tuttavia implicare l’inammissibilità del ricorso della predetta Furlani, che era comunque autonomamente legitt imata a Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in esito a un giudizio (quello di appello) di cui era parte.Deve piuttosto escludersi che la stessa sialegittimata a stare in giudizio anche nella prospettata qualità di successore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.― I l primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c..

Il secondo oppone un error in procedendo.

I due mezzi di censura sono svolti cumulativamente dagli odierni ricorrenti.

La sentenza impugnata è attaccata nella parte in cui nega che gli attori avessero contestato la decorrenza del termine prescrizionale relativo al diritto di ripetizione (indicato dalla banca nel giugno 1999).

Si osserva che, venendo in questione rimesse ripristinatorie, il termine prescrizionale non poteva che decorreredalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.

Si aggiunge, con riferimento al vizio processuale lamentato col secondo motivo, che gli attori non avevano operato alcuna ammissione quanto alla fondatezza dell’eccezione di prescrizione della banca. 3.1.― I due motivi meritano accoglimento.

Si legge nel provvedimento impugnato (pag. 6) che tutte le rimesse erano state ritenute ripristinatorie dal Tribunale: affermazione, questa, che la Corte di merito non smentisce.

Tali rimesse non possono considerarsi pagamenti suscettibili di ripetizione e quindi è escluso che con riferimento ad esse maturi alcuna prescrizione prima della cessazione del rapporto di apertura di credito: di pagamento, nella descritta situazione, può difattiparlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (così, in motivazione, Cass. Sez.

U. 2 dicembre 2010, n. 24418 ).

E’ errato dunque assumere che si sia prescritto il diritto alla ripetizione delle Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 rimesse ripristinatorie eseguite più di dieci anni prima della proposizione della domanda del correntista.

Né la Corte di appello era esonerata dalla verifica del dies a quodel termine prescrizionale per il sol fatto che gli attori non ne avessero dibattuto: il tema, incentrato su una questione di puro diritto, da raccordare a una precisa acquisizione processuale (quella relativa alla natura ripristinatoria delle rimesse effettuate) costituiva infatti oggetto di un’eccezione rilevabile d’ufficio (può citarsi, al riguardo, Cass. 21 maggio 2007, n. 11774 che, sulla base del principio per cui le eccezioni vietate in appellosono soltanto quelle in senso proprio,ha confermato lasentenza di merito che aveva ravvisato una mera argomentazione difensiva volta a contrastare la formulata eccezione di prescrizione nell'allegazione addotta in appello circa l'individuazione della diversa data di decorrenza del termine di prescrizione rispetto a quella indicata in primo grado).

4. ― Il terzo motivo censura la sentenza per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di determinazione del TEG (tasso effettivo globale) con riferimento ad alcuni rapporti (quelli in precedenza intrattenuti dalla società con la banca Carisbo).

Col quarto motivo è denunciato un error in procedendo.

Ci si duole che la Corte di Bologna abbia ritenuto che gli appellanti non avessero impugnato la sentenza parziale di primo grado con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda di determinazione del TEG per i rapporti bancari che facevano capo a Carisbo.

Viene rilevato che gli attori avevano formulato tempestiva riserva di appello e che in sede di gravame avevano impugnato le due sentenze (quella non definitiva e quella definitiva) per omessa pronuncia sulla determinazione del tasso globale usurario dei predetti rapporti.

E’ dedotto che la sentenza parziale del Tribunale era rimasta silente sulla domanda in questione, mentre quella definitiva l’aveva respinta con statuizione che era stata appellata proprio sulla premessa che la prima Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 decisione non si fosse pronunciata sul punto.

4.1. ― Anche tali motivi appaiono fondati.

Con la citazione introduttiva del giudizio si era domandato l’accertamento della nullità degli addebiti di interessi usurari effettuati sui conti facenti capo al [OSCURATO:PERSONA], avendo riguardo anche ai rapporti ex Carisbo (cfr. sentenza di appello, pag. 3).

Con riferimento a tali rapporti la sentenza non definitiva non reca una pronuncia vertente sull’asserita eccedenza dei tassi convenuti rispetto ai tassi soglia applicabili (cfr., infatti, la trascrizione della pronuncia, per la parte che qui interessa, contenuta nel controricorso: pagg. 13 s.).

Come poi rammenta la Corte di appello (pag. 5 della pronuncia impugnata), la sentenza definitiva si occupò di altro conto, già intrattenuto dalla società correntista con [OSCURATO:PERSONA].

Ora, deducono i ricorrenti che ebbero a formulare riserva di appello in relazione alla sentenza parziale, e il punto non è controverso.Poiché, poi, il Tribunale aveva respinto, con la detta sentenza parziale, le domande aventi ad oggetto i rapporti ex Carisbo (cfr. infatti sentenza di appello, pag. 4), era necessario che gli odierni ricorrenti impugnassero, insieme alla definitiva,anche detta pronunciacon riguardo a tali rapporti: e ciò è in concreto accaduto, come emerge dall’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 21 e 22), che la Corte può esaminare direttamente, stante la natura processuale del vizio denunciato.

5. ― Il quinto motivo prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c..

Sostiene, in sintesi, la ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che il metodo di determinazione del tasso effettivo globale fosse quello previsto dalla Banca d’Italia.

Sul presupposto che l’anatocismo, nel rapporto di conto corrente, integra una forma di compenso addizionale rispetto agli interessi compensativi, si contesta l’affermazione del Giudice del gravame secondo cui gli interessi capitalizzati dovevano essere inclusi nei numeri debitori (e cioè nel Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 denominatore della frazione che, nella formula elaborata dalla Banca d’Italia, ha come numeratore gli interessimoltiplicati per il numero dei giorni che compongono un anno civile,moltiplicati per 100).

Si assume, in proposito, che il fenomeno della capitalizzazione degli interessi non muta la natura di questi ultimi: gli interessi capitalizzati non si trasformano in capitale, ma si sommano ad esso, onde non sarebbe corretto operare il calcolo del TEG(tasso effettivo globale) seguendo la formula seguita dalla Corte di merito.

5.1. ― Questa Corte si è recentemente espressa nel senso che nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso(Cass. 17 novembre 2022, n. 33964).

Nella circostanza è stato osservato che la disciplina circa il divieto dei rapporti usurari, ricavata dall'art. 644 c.p., nella versione introdotta dall’art. 1 l. n. 108 del 1996, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito; in particolare, a norma dell'art. 644, comma 5,c.p.

« per la determinazione del tasso di interessesi tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito».

Nell’arresto qui richiamato, la Corte, dopo aver precisato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi costituisceun costo del credito che, in quanto tale, deve essere inserit o nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro, ha evidenziato come non si possa ritenere che le istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione del TEGM (tasso effettivo globale medio) escludano gli effetti della capitalizzazione : « Dette istruzioni infatti stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell’art. 2, comma 1, l. n. Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il ‘tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario’, il quale ‘è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)’.

Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua ─ quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto ─ rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere».

Inoltre, «la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del TEG».

5.2. ― Nell a presente sede la ricorrente assume che detta formula non sarebbe idonea a dar ragione dell’usurarietà dell’interesse in presenza della maggiorazione anatocistica.

La formula in questione è contenuta nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura: sono da prendere qui in considerazione quelle vigenti nel periodo oggetto di controversia (2002 – 2009) .

In base alle dette istruzioni, dirette a ciascuna banca iscritta nell’albo previsto dall’art. 13 del testo unicobancario (d.lgs. n. 385/1993) e ad ogni intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del medesimo testo unico, la metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioniindividuate.

La metodologiaindicata nelle richiamate istruzioniper le aperture di credito in conto corrente, e riprodotta anche nel ricorso, è: interessi X 36.500 + oneri x 100 numeri debitori accordato dove, considerando il primo addendo della formula ― che qui rileva ― gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 trimestre di riferimento, ivi inclusequelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato, mentre i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i «capitali» ed i « giorni » (così le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, nelle version i di aggiornamento redatte nel periodo 2002-2009, al par.

C3).

La ricorrente contesta, in sintesi,che al denominatore del primo addendo della formula vada inserito il montante, come ritenuto dalla Corte di merito, piuttosto che il capitale «puro»:fa propri alcuni arresti della giurisprudenza di meritoi quali pongono in evidenza come, in realtà, i numeri debitori , ricavat i dall’estratto scalare, contengano la capitalizzazione di precedenti interessi, onde occorrerebbe separare il capitale iniziale del trimestre dagli eventuali interessi maturati nei singoli trimestri, successivamente capitalizzati .

Sostiene che il denominatore della formula di calcolo indicata non corrisponda al capitale effettivamente erogato, bensì al capitale come venutosi man mano determinando in forza delle « aggiunte » consistenti nelle capitalizzazioni degli interessi effettuate alle cadenze previstee rileva che la soluzione consistente nell’includere nei numeri deb i tori gli interessi via via capitalizzati si porrebbe in contrasto con l’art. 1 l. n. 108 del 1996,secondo cui per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

Nella pr o spettiva indicata, si deduce , dunque, che la capitalizzazionedegli interessi vada esclusa dalla formula di calcolo del TEG: ai f i ni dell’usura andrebbe pres a così in considerazione l’esposizione debitoria per capitale, senza tener conto degli interessivia via maturati e contabilizzatitrimestralmente.

5.3. ― La conclusione non sembra tuttavia coerente con la Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 dinamica funzionale del rapporto di conto corrente bancario , in cui refluiscono le passività dell’apertura di credito: perlomeno se si considera l’ipotesi , che qui ricorre , della pacifica legittimità dell’anatocismo e dellacapitalizzazione degli interessi debitori.

5.4. ― E’ appena il caso di premettere che anatocismo e capitalizzazione sono termini non perfettamente sovrapponibili, in quanto il primo designa, sul piano giuridico,la produzione degli interessi da parte degli interessi scaduti, secondo la previsione dell’art. 1283 c.c., mentre per capitalizzazione si intende, sul piano della matematica finanziaria,la trasformazione degli interessi in capitale.

Una differenziazione concettuale non è tuttavia utile ai fini che qui interessano: il fatto che gli interessi divengano capitale non esclude che, sul piano del diritto , gli interessi capitalizzati siano una componente del costo del credito erogato dalla banca.

Resta fermo, in altri termini, il principio, enunciato dalla cit. Cass. 17 novembre 2022, n. 33964, per cui la capitalizzazione degli interessi passivi rientra a pieno titolo nelle voci di cui si deve tener conto ai fini della verifica del superamentodel tasso soglia.

5.5. ― Ciò detto, n el conto corrente ordinario è prescritto che sulle rimesse decorrano gli interessi sui crediti iscritti nel conto (art.1825 c.c.); tali interessi, che hanno natura compensativa , divengono unacomponente del saldo finale .

Si è spiegato, in dottrina che, poiché nel saldo finale sono compresi gli interessi maturati sulle singole rimesse, nel rapporto di conto corrente ordinario si produce, in deroga, all’art. 1283 c.c., l’anatocismo: in sostanza, quegli interessi divengono a loro volta produttivi di interessi, dal momento che sul saldo del conto corrente, comprensivo di essi,maturano altri interessi.

Lo stessofenomeno si determina, di regola, nel conto corrente bancario, o di corrispondenza, anche se con una differenzadi rilievo .

Uno dei tratti distintividel conto corrente bancario consiste in ciò: esso assicura al cliente la disponibilità del saldo in ogni momento del Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 rapporto; diversamente che nel conto corrente ordinario il correntista ha sempre il diritto di esigere quanto maturato a suo credito dalla banca, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852 c.c.).

Tale effetto è reso possibile dalla graduale compensazione delle partite di debito e di credito: o meglio, come è stato detto, «dell’effetto puramente contabile dell'esercizio del diritto che spetta al correntista di variare continuamente la disponibilità con versamenti e prelievi».

Questa differente modalità operativa dei due contratti è il riflesso della diversa finalità cui i medesimi sono preordinati.

Il conto corrente ordinario è infatti volto a d assicurare, attraverso la temporanea inesigibilità dei crediti,quello che la dottrina ha definitol’«assoggettamento di essi a una liquidazione per differenza, attraverso la compensazione», che potrà attuarsi solo in un momento prefissato.

C ol conto corrente bancario, invece, le parti mirano ad assicurare lo svolgimento di un servizio di cassa: servizio per l’appunto affidato all’istituto di credito (in giurisprudenza si veda: Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943).

Nel conto corrente bancario l’addebito e l’accredito di interessi si colloca in tale scenario, segnato, dunque, dalle ripetute movimentazioni del contoe dalla costante esigibilità del saldo attivo per il cliente.

5.6. ― In assenza di disposizioni che regolassero la contabilizzazione degli interessimaturati nel corso del rapporto di conto corrente bancario, lo strumento per addivenire alla liquidazione periodica degli interessi stessi è stato individuato ne ll a chiusura del conto (art. 1831 c.c.): chiusura che non si traduce nello scioglimento del conto corrente bancario , giacché questo si protrae alle condizioni pattuite dopo la data di chiusura, con riporto «a nuovo» del saldo del periodo.

Nel corso del tempo, per la verità, la disciplina normativa (primaria e regolamentare, quest’ultima affidata al CICR) è venuta a mutare,interessandosi della periodicità del conteggio degli interessi in conto corrente: così, da ultimo, l’art. 120 t.u.b., comma 2 (nel testo, Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 non applicabile alla fattispecie per cui è causa,già modificato dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 esuccessivamente emendato dall’art. 17-bisdel d.l. n. 18 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 49/2016)ha stabilito che il CIC R fiss asse modalità e criteri per la produzione di interessi nelleoperazioni bancarie, « pr evedendo in ogni caso»che gli interessi debitori e creditori, oltre a dover essere liquidati con la stessa periodicità, non potesseroessere conteggiati con cadenza inferiore all’anno.

Tornando al passato, la correlazione tra chiusura del conto e liquidazione degli interessi risultava di plastica evidenza nella previsione dell’art. 7 delle norme bancarie uniformi ( consistenti in condizion i contrattualisuggerite dall’ABI e comunemente recepite dagli istituti di credito).Il cit. art. 7 prevedeva, da un lato, che i rapporti di dare e avere venisseroregolati, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese, con valuta della data di regolamento e, dall’altro, che i conti che fossero risultati anche saltuariamente debitori venisserodi regola chiusi contabilmente ogni trimestre,applicando agli interessi e competenze di chiusura la valuta della data di regolamento del conto .

In tal modo, la contabilizzazione degli interessi a credito del cliente avveniva con cadenza annuale, mentre la liquidazione di quelli a debito era operata concadenza trimestrale.

Nella pratica,in base al cit. art. 7, gli interessi si capitalizzavano e si determinava la produzione degli interessi anatocistici : in particolare,i saldi trimestrali debitori erano via via implementati degli interessi maturati per il protrarsi della posizione debitoria e tali interessi, divenuti capitale,erano quindi idonei a generare, nel futuro, ulteriori interessi (quelli che avrebbero dovuto tempo per tempo contabilizzarsi,sulla pregressa passività, fino all’estinzione di essa ) .

5.7. ― Tale effetto ha continuato legittimamente a prodursi anche dopo che la giurisprudenza di legittimità ebbe a riconoscere la nullità Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 delle pattuizioni,contenute nei contratti di conto corrente bancario, che siconformavano al cit. art. 7 delle norme bancarie uniformi. e ave vano per l’appunto ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente: giurisprudenza che , come è ben noto, venne inaugurata da Cass. 15 marzo 1999, n. 2374 e ricevette in seguito l’avallo d a lle Sezioni Unite di questa S .C. ( con Cass. Sez.

U. 4 novembre 2004, n. 21095).

Infatti ― è anche questa cosa risaputa ―, il legislatore intervenne per regolamentare la sorte dei contratticontenenti le invalide clausole anatocistiche disponendone non solo la sanatoria, per il passato, con disposizione (l’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 ) che fu poi dichiarata incostituzionale (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425), ma anche prescrivendo , per il futuro , che il CICR stabilisse « modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria , prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori siacreditori» (art. 120, comma 2, aggiunto dalsecondo comma del cit. art. 25 d.lgs. n. 342/1999); a tale disciplina il CICR diede attuazione con la delibera del 9 febbraio 2000, la quale, in sintesi, consentì ai contratti in essere di continuare a produrre interessi anatocistici purché nel conto corrente operasse la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.In ragione di tale regolamentazione anche nei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera, come quelli oggetto del presente ricorso, gli interessi poterono dunque continuare a capitalizzarsi ove fosse stata assicurata questa pari periodicità : periodicità che di fatto venn e individuata,dalle banche proponenti la modifica, in qu ella trimestrale, già operante per gli interessi debitori.

5.8. ― Ora, la soluzione perorata da parte ricorrente, consistente nell’adozione diuna formula matematica del calcolo del TEG in cui il Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 saldo trimestrale è depurato degli interessi capitalizzati (in cui, in definitiva, ai numeri debitori è sostituito il debito per solo capitale)porta ad apprezzare l’usurarietà del rapporto distorcendo la realtà di quest’ultimo: una tale operazione è infatti coerente con un contratto in cui gli interessi sono commisurati al solo capitale e non al montante , vale a dire al capitale puro incrementato dagli interessi capitalizzati.

In altri termini, una metodologia di calcolo basata su di una variante della formula della Banca d’Italia che riport i al denominatore del primo addendo il capitale puro è idonea a dar conto dell’ interesse dovuto in esecuzione di contratti in cui non è stata pattuita alcuna capitalizzazione, e non a quello dovuto in esecuzione dicontratti, come quelli che qui vengono in esame,in cui, invece, quella capitalizzazione è stata legittimamente convenuta.

5.9. ― Può dunque enunciarsi il seguente principio di diritto.

In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell’apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra gli interessi maturati nel periodo e il capitale depurato degli interessi capitalizzati non è idoneo a rappresentare l’andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell’art. 120, comma 2, t.u.b.― nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art.1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 ― e della delib.

CICR del 9 febbraio 2000 .

5.10. ― Con ciò non si intende escludere la po s sibilità di individuareulteriori formule matematiche capaci di definire l’incidenza dell’anatocismonel rapporto di apertura di credito in conto corrente che sia caratterizzato dalla convenuta capitalizzazione degli interessi passivi, né si vuole affermare che l’ad o zione del criterio di calcolo contenuto nelle richiamate istruzionisia giuridicamente necessitato.

E’ certamente da escludere che leistruzioni della Banca d’Italia possano vincolare il giudice (cfr., in tema, Cass. 28settembre 2020, n. 20464, non massimata in CED ).

E del resto, anche con riguardo ai Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 decreti ministeriali di rilevazione del TEGM le Sezioni Unite hanno evidenziato come, in linea teorica, essi ben possano essere disapplicati nel caso di mancata inclusione di taluna delle voci che la legge impone di considerare (Cass. Sez.

U. 20 giugno 2018, n. 16303, in relazione alla commissione di massimo scoperto: nella pron u ncia è pera l tro osservato che di tale commissione idecreti ministeriali davano atto).

Il compito del Giudice di legittimità non è però quello di procedere all’astratta individuazione di formule matematiche che si mostrino più precise rispetto a quelle enucleat e dalla Banca d’Italia ai fini della rivelazione dell’usura:a questa Corte compete semmai di verificare, in concreto, se una diversametodologia di calcolo, che il ricorrente indichi, sia in grado di dare evidenza aun superament o del tasso soglia che la pertinente formula della Banca d’Italia non è invece capace di far emergere.

In tal senso, chi ricorre per cassazione è onerato di conferire specificità al motivo di impugnazione indicando non solo il criterio di calcolo per la rilevazione del tasso , ma rappresentando , inoltre, le precise conseguenze che l’adozione di tale criterio determ ini , nell’accertamentodell’usura , rispetto al diverso criterio , dettato dalle istruzioni della Banca d’Italia, che sia s t ato impiegato nel giudizio di merito.

Il percorso che il ricorrente deve quindi seguire, nella formulazione delsuo mezzo di censura , non è molto diverso da quello che questa Corte ha individuato allorquando ha affermato che , ai fini della specificità del motivo di ricorso in tema di usura e commissione di massimo scoperto, non è sufficiente che la censura sollevata avverso la sentenza di merito denunci solamente e astrattamente la mancata considerazione dell'incidenza della detta commissionesul superamento del tasso soglia, occorrendo, piuttosto, che la censura medesima sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare che tale incidenza avrebbe in concreto determinato il superamento della soglia (Cass. 6 settembre 2021, n. 24013).

5.11. ― Il quinto motivo va in conclusione respinto.

Sez.

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024

6. ― Il sesto mezzo contiene una censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di violazione delle preclusioni istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..

Si deduceche la banca ha prodotto alcuni documenti contrattuali con la terza memoria di cui alla norma citatae si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto tempestiva detta produzione in considerazione del fatto che gli attori avevano in precedenza richiesto l’esibizione dei medesimi scritti.

6.1. ― Il motivo è fondato.

L’istanza di esibizione degli attori (il cui accoglimento non poteva, oltretutto, dirsi scontato, visto che l’esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: Cass. 3 novembre 2021, n. 31251) non costituisce motivo per giustificare la tardiva produzione di documenti da parte della banca, che era onerata di provare il fatto costitutivo della propria pretesa attraverso produzioni documentali eseguite nel rispetto del termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c..

Attribuire all’istanza di esibizione degli attori il significato di un tacito consenso quanto alla tardività della produzione documentale della convenuta significasconfessare il principio per cui le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (per tutte: Cass. 26 giugno 2018, n. 16800; Cass. 18 marzo 2008, n. 7270).

7. ― V anno dunque accolti i primi qua ttro motivi e il sesto.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Bologna che deciderà in diversa composizione.

Essa deciderà pure sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA].

I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 accoglie il primo, il second

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10890 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA].p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , presso la quale è domiciliata; controricorrente avverso la sentenza n.28/2019 depositat a il 4 gennaio 2019 del la Corte di appello di Bologna. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 gennaio 2024 dal Consigliere Relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso; uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] parte controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con citazione notificata il 30 giugno 2009 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., correntista,unitamente ai fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere l’accertamento del saldo di alcuni conti correnti sui quali sarebbe stato operato l’addebito di interessi anatocistici ed usurari, oltre che di commissioni non dovute. La banca si è costituita in giudizio contestando la pretesa azionata e proponendo domanda riconvenzionale con riguardo al saldo negativo portato da due dei conti oggetto del giudizio: l’esposizione debitoria lamentata con riferimento ai due rapporti in questione era pari, rispettivamente, a euro 93.892,69 e a euro 15.744,51. Con sentenza non definitiva il Tribunale di Forlì ha respinto alcune delle domande degli attori. In seguito all’esperimento di consulenza tecnica d’ufficio il detto Tribunale ha pronunciato sentenza definitiva con cui, operata la compensazione tra i saldi dei conti correnti, ha condannato la società correntista e i fideiussori al pagamento della somma di euro 93.347,98, oltre interessi. 2. ― Gli attori soccombenti hanno proposto gravame che la Corte di appello di Bologna, nella resistenza dell’istituto di credito, ha respinto. 3. ― Avverso la sentenza della Corte emiliana, pronunciata il 4 gennaio 2019, ricorrono per cassazione, con sei motivi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 anche nella qualità di erede testamentaria di [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società incorporante Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna. La causa, avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 18754 del 2023. Sono state depositate memorie. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Ha eccepito la controricorrente che la procura ad litem dei ricorrenti non sarebbe stata apposta, spillata o trascritta in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione. 1.1. ― La deduzione va disattesa. Non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l'ammissibilità del ricorso per cassazione, la presenza della stessanell'originale (Cass. Sez. U. 19 novembre 2021, n. 35466). 2. ― La banca ha altresì opposto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe documentato la qualità di erede del deceduto [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. ― Il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria legitimatio ad causam, per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio, ed ha come conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso(Cass. 26 settembre 2019, n. 24050; Cass. 27 gennaio 2011, n. 1943). Nel caso in esame la mancata documentazione della qualità di erede non può tuttavia implicare l’inammissibilità del ricorso della predetta Furlani, che era comunque autonomamente legitt imata a Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in esito a un giudizio (quello di appello) di cui era parte.Deve piuttosto escludersi che la stessa sialegittimata a stare in giudizio anche nella prospettata qualità di successore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.― I l primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2946 c.c.. Il secondo oppone un error in procedendo. I due mezzi di censura sono svolti cumulativamente dagli odierni ricorrenti. La sentenza impugnata è attaccata nella parte in cui nega che gli attori avessero contestato la decorrenza del termine prescrizionale relativo al diritto di ripetizione (indicato dalla banca nel giugno 1999). Si osserva che, venendo in questione rimesse ripristinatorie, il termine prescrizionale non poteva che decorreredalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. Si aggiunge, con riferimento al vizio processuale lamentato col secondo motivo, che gli attori non avevano operato alcuna ammissione quanto alla fondatezza dell’eccezione di prescrizione della banca. 3.1.― I due motivi meritano accoglimento. Si legge nel provvedimento impugnato (pag. 6) che tutte le rimesse erano state ritenute ripristinatorie dal Tribunale: affermazione, questa, che la Corte di merito non smentisce. Tali rimesse non possono considerarsi pagamenti suscettibili di ripetizione e quindi è escluso che con riferimento ad esse maturi alcuna prescrizione prima della cessazione del rapporto di apertura di credito: di pagamento, nella descritta situazione, può difattiparlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (così, in motivazione, Cass. Sez. U. 2 dicembre 2010, n. 24418 ). E’ errato dunque assumere che si sia prescritto il diritto alla ripetizione delle Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 rimesse ripristinatorie eseguite più di dieci anni prima della proposizione della domanda del correntista. Né la Corte di appello era esonerata dalla verifica del dies a quodel termine prescrizionale per il sol fatto che gli attori non ne avessero dibattuto: il tema, incentrato su una questione di puro diritto, da raccordare a una precisa acquisizione processuale (quella relativa alla natura ripristinatoria delle rimesse effettuate) costituiva infatti oggetto di un’eccezione rilevabile d’ufficio (può citarsi, al riguardo, Cass. 21 maggio 2007, n. 11774 che, sulla base del principio per cui le eccezioni vietate in appellosono soltanto quelle in senso proprio,ha confermato lasentenza di merito che aveva ravvisato una mera argomentazione difensiva volta a contrastare la formulata eccezione di prescrizione nell'allegazione addotta in appello circa l'individuazione della diversa data di decorrenza del termine di prescrizione rispetto a quella indicata in primo grado). 4. ― Il terzo motivo censura la sentenza per la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla domanda di determinazione del TEG (tasso effettivo globale) con riferimento ad alcuni rapporti (quelli in precedenza intrattenuti dalla società con la banca Carisbo). Col quarto motivo è denunciato un error in procedendo. Ci si duole che la Corte di Bologna abbia ritenuto che gli appellanti non avessero impugnato la sentenza parziale di primo grado con riguardo alla statuizione di rigetto della domanda di determinazione del TEG per i rapporti bancari che facevano capo a Carisbo. Viene rilevato che gli attori avevano formulato tempestiva riserva di appello e che in sede di gravame avevano impugnato le due sentenze (quella non definitiva e quella definitiva) per omessa pronuncia sulla determinazione del tasso globale usurario dei predetti rapporti. E’ dedotto che la sentenza parziale del Tribunale era rimasta silente sulla domanda in questione, mentre quella definitiva l’aveva respinta con statuizione che era stata appellata proprio sulla premessa che la prima Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 decisione non si fosse pronunciata sul punto. 4.1. ― Anche tali motivi appaiono fondati. Con la citazione introduttiva del giudizio si era domandato l’accertamento della nullità degli addebiti di interessi usurari effettuati sui conti facenti capo al [OSCURATO:PERSONA], avendo riguardo anche ai rapporti ex Carisbo (cfr. sentenza di appello, pag. 3). Con riferimento a tali rapporti la sentenza non definitiva non reca una pronuncia vertente sull’asserita eccedenza dei tassi convenuti rispetto ai tassi soglia applicabili (cfr., infatti, la trascrizione della pronuncia, per la parte che qui interessa, contenuta nel controricorso: pagg. 13 s.). Come poi rammenta la Corte di appello (pag. 5 della pronuncia impugnata), la sentenza definitiva si occupò di altro conto, già intrattenuto dalla società correntista con [OSCURATO:PERSONA]. Ora, deducono i ricorrenti che ebbero a formulare riserva di appello in relazione alla sentenza parziale, e il punto non è controverso.Poiché, poi, il Tribunale aveva respinto, con la detta sentenza parziale, le domande aventi ad oggetto i rapporti ex Carisbo (cfr. infatti sentenza di appello, pag. 4), era necessario che gli odierni ricorrenti impugnassero, insieme alla definitiva,anche detta pronunciacon riguardo a tali rapporti: e ciò è in concreto accaduto, come emerge dall’atto di appello di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 21 e 22), che la Corte può esaminare direttamente, stante la natura processuale del vizio denunciato. 5. ― Il quinto motivo prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c.. Sostiene, in sintesi, la ricorrente che avrebbe errato la Corte di appello nel ritenere che il metodo di determinazione del tasso effettivo globale fosse quello previsto dalla Banca d’Italia. Sul presupposto che l’anatocismo, nel rapporto di conto corrente, integra una forma di compenso addizionale rispetto agli interessi compensativi, si contesta l’affermazione del Giudice del gravame secondo cui gli interessi capitalizzati dovevano essere inclusi nei numeri debitori (e cioè nel Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 denominatore della frazione che, nella formula elaborata dalla Banca d’Italia, ha come numeratore gli interessimoltiplicati per il numero dei giorni che compongono un anno civile,moltiplicati per 100). Si assume, in proposito, che il fenomeno della capitalizzazione degli interessi non muta la natura di questi ultimi: gli interessi capitalizzati non si trasformano in capitale, ma si sommano ad esso, onde non sarebbe corretto operare il calcolo del TEG(tasso effettivo globale) seguendo la formula seguita dalla Corte di merito. 5.1. ― Questa Corte si è recentemente espressa nel senso che nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, poiché, anche se lecita, costituisce un costo del credito concesso(Cass. 17 novembre 2022, n. 33964). Nella circostanza è stato osservato che la disciplina circa il divieto dei rapporti usurari, ricavata dall'art. 644 c.p., nella versione introdotta dall’art. 1 l. n. 108 del 1996, considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito; in particolare, a norma dell'art. 644, comma 5,c.p. « per la determinazione del tasso di interessesi tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito». Nell’arresto qui richiamato, la Corte, dopo aver precisato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi costituisceun costo del credito che, in quanto tale, deve essere inserit o nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell'operazione di erogazione del denaro, ha evidenziato come non si possa ritenere che le istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione del TEGM (tasso effettivo globale medio) escludano gli effetti della capitalizzazione : « Dette istruzioni infatti stabiliscono, del resto parafrasando il testo dell’art. 2, comma 1, l. n. Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 108/1996, che ai fini del calcolo dei tassi per ciascuna categoria di operazione occorre che venga comunicato il ‘tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario’, il quale ‘è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG)’. Il riferimento al carattere effettivo e globale dei tassi rilevati, unitamente alla necessità che gli stessi siano espressi su base annua ─ quale che sia, dunque, la periodizzazione, anche inferiore all'anno, applicata in concreto ─ rendono evidente che dalla eventuale capitalizzazione degli interessi il legislatore non ha affatto inteso prescindere». Inoltre, «la formula di calcolo contenuta in dette istruzioni non offre alcuna sponda al ragionamento seguito dalla decisione impugnata e non esclude affatto dal computo la capitalizzazione degli interessi passivi ai fini del TEG». 5.2. ― Nell a presente sede la ricorrente assume che detta formula non sarebbe idonea a dar ragione dell’usurarietà dell’interesse in presenza della maggiorazione anatocistica. La formula in questione è contenuta nelle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura: sono da prendere qui in considerazione quelle vigenti nel periodo oggetto di controversia (2002 – 2009) . In base alle dette istruzioni, dirette a ciascuna banca iscritta nell’albo previsto dall’art. 13 del testo unicobancario (d.lgs. n. 385/1993) e ad ogni intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del medesimo testo unico, la metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioniindividuate. La metodologiaindicata nelle richiamate istruzioniper le aperture di credito in conto corrente, e riprodotta anche nel ricorso, è: interessi X 36.500 + oneri x 100 numeri debitori accordato dove, considerando il primo addendo della formula ― che qui rileva ― gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 trimestre di riferimento, ivi inclusequelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato, mentre i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i «capitali» ed i « giorni » (così le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, nelle version i di aggiornamento redatte nel periodo 2002-2009, al par. C3). La ricorrente contesta, in sintesi,che al denominatore del primo addendo della formula vada inserito il montante, come ritenuto dalla Corte di merito, piuttosto che il capitale «puro»:fa propri alcuni arresti della giurisprudenza di meritoi quali pongono in evidenza come, in realtà, i numeri debitori , ricavat i dall’estratto scalare, contengano la capitalizzazione di precedenti interessi, onde occorrerebbe separare il capitale iniziale del trimestre dagli eventuali interessi maturati nei singoli trimestri, successivamente capitalizzati . Sostiene che il denominatore della formula di calcolo indicata non corrisponda al capitale effettivamente erogato, bensì al capitale come venutosi man mano determinando in forza delle « aggiunte » consistenti nelle capitalizzazioni degli interessi effettuate alle cadenze previstee rileva che la soluzione consistente nell’includere nei numeri deb i tori gli interessi via via capitalizzati si porrebbe in contrasto con l’art. 1 l. n. 108 del 1996,secondo cui per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Nella pr o spettiva indicata, si deduce , dunque, che la capitalizzazionedegli interessi vada esclusa dalla formula di calcolo del TEG: ai f i ni dell’usura andrebbe pres a così in considerazione l’esposizione debitoria per capitale, senza tener conto degli interessivia via maturati e contabilizzatitrimestralmente. 5.3. ― La conclusione non sembra tuttavia coerente con la Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 dinamica funzionale del rapporto di conto corrente bancario , in cui refluiscono le passività dell’apertura di credito: perlomeno se si considera l’ipotesi , che qui ricorre , della pacifica legittimità dell’anatocismo e dellacapitalizzazione degli interessi debitori. 5.4. ― E’ appena il caso di premettere che anatocismo e capitalizzazione sono termini non perfettamente sovrapponibili, in quanto il primo designa, sul piano giuridico,la produzione degli interessi da parte degli interessi scaduti, secondo la previsione dell’art. 1283 c.c., mentre per capitalizzazione si intende, sul piano della matematica finanziaria,la trasformazione degli interessi in capitale. Una differenziazione concettuale non è tuttavia utile ai fini che qui interessano: il fatto che gli interessi divengano capitale non esclude che, sul piano del diritto , gli interessi capitalizzati siano una componente del costo del credito erogato dalla banca. Resta fermo, in altri termini, il principio, enunciato dalla cit. Cass. 17 novembre 2022, n. 33964, per cui la capitalizzazione degli interessi passivi rientra a pieno titolo nelle voci di cui si deve tener conto ai fini della verifica del superamentodel tasso soglia. 5.5. ― Ciò detto, n el conto corrente ordinario è prescritto che sulle rimesse decorrano gli interessi sui crediti iscritti nel conto (art.1825 c.c.); tali interessi, che hanno natura compensativa , divengono unacomponente del saldo finale . Si è spiegato, in dottrina che, poiché nel saldo finale sono compresi gli interessi maturati sulle singole rimesse, nel rapporto di conto corrente ordinario si produce, in deroga, all’art. 1283 c.c., l’anatocismo: in sostanza, quegli interessi divengono a loro volta produttivi di interessi, dal momento che sul saldo del conto corrente, comprensivo di essi,maturano altri interessi. Lo stessofenomeno si determina, di regola, nel conto corrente bancario, o di corrispondenza, anche se con una differenzadi rilievo . Uno dei tratti distintividel conto corrente bancario consiste in ciò: esso assicura al cliente la disponibilità del saldo in ogni momento del Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 rapporto; diversamente che nel conto corrente ordinario il correntista ha sempre il diritto di esigere quanto maturato a suo credito dalla banca, salva l’osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito (art. 1852 c.c.). Tale effetto è reso possibile dalla graduale compensazione delle partite di debito e di credito: o meglio, come è stato detto, «dell’effetto puramente contabile dell'esercizio del diritto che spetta al correntista di variare continuamente la disponibilità con versamenti e prelievi». Questa differente modalità operativa dei due contratti è il riflesso della diversa finalità cui i medesimi sono preordinati. Il conto corrente ordinario è infatti volto a d assicurare, attraverso la temporanea inesigibilità dei crediti,quello che la dottrina ha definitol’«assoggettamento di essi a una liquidazione per differenza, attraverso la compensazione», che potrà attuarsi solo in un momento prefissato. C ol conto corrente bancario, invece, le parti mirano ad assicurare lo svolgimento di un servizio di cassa: servizio per l’appunto affidato all’istituto di credito (in giurisprudenza si veda: Cass. 20 gennaio 2017, n. 1584; Cass. 5 dicembre 2011, n. 25943). Nel conto corrente bancario l’addebito e l’accredito di interessi si colloca in tale scenario, segnato, dunque, dalle ripetute movimentazioni del contoe dalla costante esigibilità del saldo attivo per il cliente. 5.6. ― In assenza di disposizioni che regolassero la contabilizzazione degli interessimaturati nel corso del rapporto di conto corrente bancario, lo strumento per addivenire alla liquidazione periodica degli interessi stessi è stato individuato ne ll a chiusura del conto (art. 1831 c.c.): chiusura che non si traduce nello scioglimento del conto corrente bancario , giacché questo si protrae alle condizioni pattuite dopo la data di chiusura, con riporto «a nuovo» del saldo del periodo. Nel corso del tempo, per la verità, la disciplina normativa (primaria e regolamentare, quest’ultima affidata al CICR) è venuta a mutare,interessandosi della periodicità del conteggio degli interessi in conto corrente: così, da ultimo, l’art. 120 t.u.b., comma 2 (nel testo, Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 non applicabile alla fattispecie per cui è causa,già modificato dall'art. 1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 esuccessivamente emendato dall’art. 17-bisdel d.l. n. 18 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 49/2016)ha stabilito che il CIC R fiss asse modalità e criteri per la produzione di interessi nelleoperazioni bancarie, « pr evedendo in ogni caso»che gli interessi debitori e creditori, oltre a dover essere liquidati con la stessa periodicità, non potesseroessere conteggiati con cadenza inferiore all’anno. Tornando al passato, la correlazione tra chiusura del conto e liquidazione degli interessi risultava di plastica evidenza nella previsione dell’art. 7 delle norme bancarie uniformi ( consistenti in condizion i contrattualisuggerite dall’ABI e comunemente recepite dagli istituti di credito).Il cit. art. 7 prevedeva, da un lato, che i rapporti di dare e avere venisseroregolati, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto gli interessi, le commissioni e le spese, con valuta della data di regolamento e, dall’altro, che i conti che fossero risultati anche saltuariamente debitori venisserodi regola chiusi contabilmente ogni trimestre,applicando agli interessi e competenze di chiusura la valuta della data di regolamento del conto . In tal modo, la contabilizzazione degli interessi a credito del cliente avveniva con cadenza annuale, mentre la liquidazione di quelli a debito era operata concadenza trimestrale. Nella pratica,in base al cit. art. 7, gli interessi si capitalizzavano e si determinava la produzione degli interessi anatocistici : in particolare,i saldi trimestrali debitori erano via via implementati degli interessi maturati per il protrarsi della posizione debitoria e tali interessi, divenuti capitale,erano quindi idonei a generare, nel futuro, ulteriori interessi (quelli che avrebbero dovuto tempo per tempo contabilizzarsi,sulla pregressa passività, fino all’estinzione di essa ) . 5.7. ― Tale effetto ha continuato legittimamente a prodursi anche dopo che la giurisprudenza di legittimità ebbe a riconoscere la nullità Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 delle pattuizioni,contenute nei contratti di conto corrente bancario, che siconformavano al cit. art. 7 delle norme bancarie uniformi. e ave vano per l’appunto ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente: giurisprudenza che , come è ben noto, venne inaugurata da Cass. 15 marzo 1999, n. 2374 e ricevette in seguito l’avallo d a lle Sezioni Unite di questa S .C. ( con Cass. Sez. U. 4 novembre 2004, n. 21095). Infatti ― è anche questa cosa risaputa ―, il legislatore intervenne per regolamentare la sorte dei contratticontenenti le invalide clausole anatocistiche disponendone non solo la sanatoria, per il passato, con disposizione (l’art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999 ) che fu poi dichiarata incostituzionale (Corte cost. 17 ottobre 2000, n. 425), ma anche prescrivendo , per il futuro , che il CICR stabilisse « modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria , prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori siacreditori» (art. 120, comma 2, aggiunto dalsecondo comma del cit. art. 25 d.lgs. n. 342/1999); a tale disciplina il CICR diede attuazione con la delibera del 9 febbraio 2000, la quale, in sintesi, consentì ai contratti in essere di continuare a produrre interessi anatocistici purché nel conto corrente operasse la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.In ragione di tale regolamentazione anche nei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della delibera, come quelli oggetto del presente ricorso, gli interessi poterono dunque continuare a capitalizzarsi ove fosse stata assicurata questa pari periodicità : periodicità che di fatto venn e individuata,dalle banche proponenti la modifica, in qu ella trimestrale, già operante per gli interessi debitori. 5.8. ― Ora, la soluzione perorata da parte ricorrente, consistente nell’adozione diuna formula matematica del calcolo del TEG in cui il Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 saldo trimestrale è depurato degli interessi capitalizzati (in cui, in definitiva, ai numeri debitori è sostituito il debito per solo capitale)porta ad apprezzare l’usurarietà del rapporto distorcendo la realtà di quest’ultimo: una tale operazione è infatti coerente con un contratto in cui gli interessi sono commisurati al solo capitale e non al montante , vale a dire al capitale puro incrementato dagli interessi capitalizzati. In altri termini, una metodologia di calcolo basata su di una variante della formula della Banca d’Italia che riport i al denominatore del primo addendo il capitale puro è idonea a dar conto dell’ interesse dovuto in esecuzione di contratti in cui non è stata pattuita alcuna capitalizzazione, e non a quello dovuto in esecuzione dicontratti, come quelli che qui vengono in esame,in cui, invece, quella capitalizzazione è stata legittimamente convenuta. 5.9. ― Può dunque enunciarsi il seguente principio di diritto. In tema di usurarietà dei tassi applicati ai rapporti bancari, la metodologia di calcolo del TEG basata, nell’apertura di credito in conto corrente, sul raffronto tra gli interessi maturati nel periodo e il capitale depurato degli interessi capitalizzati non è idoneo a rappresentare l’andamento di un rapporto in cui la capitalizzazione è legittimamente operata a norma dell’art. 120, comma 2, t.u.b.― nel testo anteriore alla modifica apportata dall'art.1, comma 629, della l. n. 147 del 2013 ― e della delib. CICR del 9 febbraio 2000 . 5.10. ― Con ciò non si intende escludere la po s sibilità di individuareulteriori formule matematiche capaci di definire l’incidenza dell’anatocismonel rapporto di apertura di credito in conto corrente che sia caratterizzato dalla convenuta capitalizzazione degli interessi passivi, né si vuole affermare che l’ad o zione del criterio di calcolo contenuto nelle richiamate istruzionisia giuridicamente necessitato. E’ certamente da escludere che leistruzioni della Banca d’Italia possano vincolare il giudice (cfr., in tema, Cass. 28settembre 2020, n. 20464, non massimata in CED ). E del resto, anche con riguardo ai Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 decreti ministeriali di rilevazione del TEGM le Sezioni Unite hanno evidenziato come, in linea teorica, essi ben possano essere disapplicati nel caso di mancata inclusione di taluna delle voci che la legge impone di considerare (Cass. Sez. U. 20 giugno 2018, n. 16303, in relazione alla commissione di massimo scoperto: nella pron u ncia è pera l tro osservato che di tale commissione idecreti ministeriali davano atto). Il compito del Giudice di legittimità non è però quello di procedere all’astratta individuazione di formule matematiche che si mostrino più precise rispetto a quelle enucleat e dalla Banca d’Italia ai fini della rivelazione dell’usura:a questa Corte compete semmai di verificare, in concreto, se una diversametodologia di calcolo, che il ricorrente indichi, sia in grado di dare evidenza aun superament o del tasso soglia che la pertinente formula della Banca d’Italia non è invece capace di far emergere. In tal senso, chi ricorre per cassazione è onerato di conferire specificità al motivo di impugnazione indicando non solo il criterio di calcolo per la rilevazione del tasso , ma rappresentando , inoltre, le precise conseguenze che l’adozione di tale criterio determ ini , nell’accertamentodell’usura , rispetto al diverso criterio , dettato dalle istruzioni della Banca d’Italia, che sia s t ato impiegato nel giudizio di merito. Il percorso che il ricorrente deve quindi seguire, nella formulazione delsuo mezzo di censura , non è molto diverso da quello che questa Corte ha individuato allorquando ha affermato che , ai fini della specificità del motivo di ricorso in tema di usura e commissione di massimo scoperto, non è sufficiente che la censura sollevata avverso la sentenza di merito denunci solamente e astrattamente la mancata considerazione dell'incidenza della detta commissionesul superamento del tasso soglia, occorrendo, piuttosto, che la censura medesima sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare che tale incidenza avrebbe in concreto determinato il superamento della soglia (Cass. 6 settembre 2021, n. 24013). 5.11. ― Il quinto motivo va in conclusione respinto. Sez. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 6. ― Il sesto mezzo contiene una censura di violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di violazione delle preclusioni istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.. Si deduceche la banca ha prodotto alcuni documenti contrattuali con la terza memoria di cui alla norma citatae si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto tempestiva detta produzione in considerazione del fatto che gli attori avevano in precedenza richiesto l’esibizione dei medesimi scritti. 6.1. ― Il motivo è fondato. L’istanza di esibizione degli attori (il cui accoglimento non poteva, oltretutto, dirsi scontato, visto che l’esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: Cass. 3 novembre 2021, n. 31251) non costituisce motivo per giustificare la tardiva produzione di documenti da parte della banca, che era onerata di provare il fatto costitutivo della propria pretesa attraverso produzioni documentali eseguite nel rispetto del termine di cui all’art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.. Attribuire all’istanza di esibizione degli attori il significato di un tacito consenso quanto alla tardività della produzione documentale della convenuta significasconfessare il principio per cui le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (per tutte: Cass. 26 giugno 2018, n. 16800; Cass. 18 marzo 2008, n. 7270). 7. ― V anno dunque accolti i primi qua ttro motivi e il sesto. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Bologna che deciderà in diversa composizione. Essa deciderà pure sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 10890/2019 udienza pubblica8.1.2024 accoglie il primo, il second
Sentenza Cassazione n. 05282/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris