CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 1960
Cassazione n. 31325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/09/1960 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha riformato parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato molestie, perché estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione in mitius della pena, confermandone la condanna per í rimanenti reati; considerato che l'unico motivo di impugnazione - che ha denunciato il vizio di motivazione, assumendo che nella specie avrebbe dovuto essere compiuto un più penetrante vaglio dell'attendibilità della persona offesa e della moglie, in particolare in ragione dell'inimicizia tra loro e l'imputato - difetta della necessaria specificità poiché, lungi dal muovere effettive censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che ha dato conto del fatto che il racconto della persona offesa trovi riscontro non solo nelle convergenti dichiarazioni della moglie ma anche nel referto acquisito e nelle dichiarazioni degli altri testi), si è limitato a riportare le doglìanze prospettate con l'atto di appello e disattese dalla Corte territoriale, così non confrontandosi in toto e neppure con la necessaria puntualità con l'iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Faìlla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci