CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2018
Cassazione n. 03677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso29836/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domic . in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in atti; -Ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali è rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al controricorso; -Controricorrente- avverso la sentenza n. 1868/2018 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 10/7/2018;uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022,dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza pubblicata il 15.5.2017 il Tribunale di Bologna dichiarò inefficace l’opposizione a decreto ingiuntivoemesso, su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA],nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], debitrice principale, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, quali fideiussori, proposta da [OSCURATO:PERSONA], per omessa notificazione nel termine di cui all’art. 644 cpc, e per l’effetto, condannò l’opponente al pagamento, quale garante, in favore dell’opposta, della somma di euro 155.832,16 oltre interessi convenzionali al tasso dell’8%, sulla somma di euro 273,91, e al tasso del 5,70% sulla somma di euro 155.558,25, dalla domanda al saldo. Avverso tale sentenza il Solignani propose appello, sostenendo: l’inefficacia della fideiussione per il mancato rilievo del disconoscimento della sottoscrizione da parte dell’opponente, e della mancata presentazione dell’istanza di verificazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]; l’inefficacia della fideiussione prestata da qualificarsi invece quale contratto autonomo di garanzia e dunque in considerazione della mancata sottoscrizione da parte della banca; la mancata ammissione di ctu contabile con conseguente indeterminatezza e mancanza della prova del crediti della banca. Si costituiva quest’ultima chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza depositata in data 10.7.18, la Corte territoriale rigettò l’appello, osservando che: l’equivoca espressione utilizzata dall’opponente al decreto ingiuntivo nell’atto di opposizione (“.. si rileva la nullità ed inefficacia delle fideiussioni assertivamente rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], in quanto non sottoscritte dallo stesso e dalla banca convenuta opposta”..), indistintamente riferita a più documenti e non ripresa, né illustrata in alcun atto successivo di causa (a parte l’appello), non era idonea a manifestare la volontà dell’opponente di disconoscere le proprie sottoscrizioni; la diversa qualificazione giuridica attribuita alla fideiussione non determinava alcuna conseguenza in ordine alla sua efficacia e validità, considerando altresì che il testo della stessa era sottoscritta in ogni sua parte dall’opponente e dalla banca; l’istanza di ctu contabile era stata disattesa dal giudice di primo grado proprio in base alle generiche allegazioni dell’opponente alle quali l’appello non avevaposto rimedio. Solignani ricorre in cassazione con tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215, n.2, 216, cpc, in relazione all’art. 360,nn. 3 e 5, cpc, per aver la Corte d’appello ritenuto la piena efficacia e validità della fideiussione invocata dalla banca, senza tener conto dell’avvenuto disconoscimento della sottoscrizione della stessa riferibile all’opponente, e della successiva mancata formulazione dell’istanza di verificazione da parte della banca. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 Tuf e 117 Tub, per la mancata consegna al cliente della copia del contratto autonomo di garanzia (fideiussione omnibus) e per la mancata sottoscrizione della predetta fideiussione da parte della banca. Il terzo motivo, in subordine, deduce vizio di motivazione per aver la Corte d’appello omesso di valutare la documentazione contabile prodotta, senza disporre ctu diretta a ricostruire i rapporti tra le parti in ordine alle var ie doglianze formulate in appello (mancata pattuizione circa la reciprocità degli interessi;applicazione del tasso taeg superiori al pattuito; il legittima applicazione di commissione di massimo scoperto; tassi usurari sul finanziamento; illegittimità dell’ammortamento alla francese), dovendosi escludere il carattere esplorativo della richiesta consulenza tecnica in presenza di dettagliata produzione documentale, anche alla luce del diritto del cliente di chiedere alla banca, almeno una volta l’anno, a norma dell’art. 119 d.lgs. n. 385/03, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto e, con la periodicità convenuta, gli estratti-conto. Il primo motivo èinammissibile perché genericamente diretto a censurare la motivazione della sentenza impugnata circa l’inefficace disconoscimento della sottoscrizione riferibile al ricorrente apposta sul contratto di fideiussione. Al riguardo, v a osservato che il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato; pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove più siano i documenti prodotti e a quali di questi si riferisca (Cass., n. 1537/1; n.18042/14). Nel caso concreto, la Corte territoriale ha, seppure molto sinteticamente, rilevato che tale disconoscimento era stato generico perché indistintamente riferito ad unapluralità di atti, avendo la banca prodottoin sede monitoria quattro contratti di cui due fideiussioni, come si evince anche dall’opposizione a decreto ingiuntivo(v. anche controricorso) e, pertanto, privo di specificità.Il secondo motivo è inammissibile. Invero, premessa la scarsa chiarezza della doglianza sulla questione della mancata consegna della copia del contratto di fideiussione (questione peraltro non oggetto dei motivi d’appello riportatinel ricorso), il motivo tendeal riesame dei fatti circa la sottoscrizione del testo della fideiussione; inoltre, come si desume dal controricorso, in tale contrattoil ricorrente aveva espressamente riconosciuto che un originale dello stessoera stato da lui ritirato. Il terzo motivo è parimenti inammissibile in quanto censura la discrezionalità dei giudici di merito in ordine alla mancata nomina di ctu contabile, considerata inammissibile perché fondata sugeneriche allegazioni; invero, il motivo non attinge la ratio decidendi in quanto si traduce in una generica richiesta di ricostruzione del rapporto di conto corrente, non corredata da specifiche deduzioni. Al riguardo, secondo la giurisprude nza consolidata di questa Corte,la c.t.u. non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati(Cass., n. 30218/17; n. 10373/19). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15%quale rimborso forfettario delle spese generalied accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R.n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in mis