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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 15252/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; che, in ogni caso, tale motivo risulta comunque riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, non essendo sufficiente il mero stato di incensuratezza del prevenuto ai fini della concessione, in assenza di altre specifiche provate ragioni per il loro riconoscimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; che, in ogni caso, tale motivo risulta comunque riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in ordine al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, non essendo sufficiente il mero stato di incensuratezza del prevenuto ai fini della concessione, in assenza di altre specifiche provate ragioni per il loro riconoscimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/03/2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15252/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris