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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00309/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 582 e 583, comma secondo, n. 1, cod. pen., per avere colpito alla testa, con uno oggetto contundente (pietra o ferro), [OSCURATO:PERSONA], cagionando a quest'ultimo lesioni personali gravissime consistite, tra l'altro, in una emiparesi sinistra con perdita dell'uso degli arti inferiori.

Con la medesima pronuncia l'imputato è stato prosciolto dal delitto di minaccia, perché estinto per intervenuta prescrizione; la pena è stata conseguentemente rideterminata.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen. l'omessa valutazione della memoria depositata presso la Corte di appello in data 5 ottobre 2020, nonché l'omessa acquisizione documentale che, con quella memoria, si richiedeva.

Lamenta il ricorrente che la Corte distrettuale non avrebbe fornito alcuna risposta alla istanza, formulata con la memoria del 5 ottobre 2020, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., l'acquisizione presso l'Inail di Nuoro di tutta la documentazione sanitaria (e non) relativa al Congiu.

Tanto al fine di dimostrare che la vittima era già portatrice di "menomazioni derivanti da precedente sinistro", sì da incidere sulla prova del nesso causale tra azione ed evento.

L'adempimento istruttorio sarebbe stato tanto più necessario alla luce della scarsa attendibilità dimostrata dalla persona offesa anche in ordine alla individuazione del colpevole, data la presenza sul posto anche di [OSCURATO:PERSONA] (zio dell'imputato, in lite con Congiu per ragioni pregresse) e di [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell'imputato) e considerata la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur trovandosi a pochi metri di distanza dall'accaduto, non avrebbe visto né sentito alcunché.

3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nella giurisprudenza di legittimità si è definitivamente consolidato il principio per cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578).

2.1. Nel caso di specie la memoria di cui si lamenta l'omessa valutazione non espone ragioni di critica argomentativa, ma si incentra sulla richiesta di acquisire, ex officio, tutta la documentazione sanitaria (e non) relativa al Congiu, esistente presso l'Inail di Nuoro.

In astratto, dunque, la dedotta omissione non interferisce con il percorso motivazionale della sentenza, ma configura, piuttosto, la mancata assunzione di una prova decisiva, in astratto riconducibile al caso di cui alla lettera d) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (vizio non denunciato dal ricorrente).

Ad ogni conto, sia che si voglia ravvisare un vizio della motivazione sia che si intenda denunciare la diversa ipotesi di mancata rinnovazione istruttoria, è sempre necessario dimostrare la decisività degli argomenti spesi (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589) o della prova omessa (cfr. dato normativo testuale).

Decisività che nella specie non viene illustrata: - la richiesta probatoria è esplorativa, laddove parla di "tutta la documentazione sanitaria (e non) relativa a Congiu"; - il ricorso è aspecifico laddove fa riferimento a pregresse menomazioni derivanti da un precedente sinistro, senza indicarne la natura e la effettiva incidenza sul nesso di causalità, che, peraltro, non sarebbe escluso da un concorso di cause.

D'altra parte il rigetto (anche implicito) dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr. Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589, cit.) e, nella specie, il profilo del nesso causale è stato investigato in maniera approfondita, vagliando anche gli esiti della perizia medico-legale appositamente istituita.

2.2. La doglianza sulla individuazione del responsabile è generica, essendo integrata da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata.

I giudici di merito danno conto, in modo esauriente, dei concordi elementi raccolti a carico dell'imputato (le dichiarazioni della persona offesa, la circostanza che costui si trovasse sul luogo del fatto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria).

3. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 07/10/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE di APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 582 e 583, comma secondo, n. 1, cod. pen., per avere colpito alla testa, con uno oggetto contundente (pietra o ferro), [OSCURATO:PERSONA], cagionando a quest'ultimo lesioni personali gravissime consistite, tra l'altro, in una emiparesi sinistra con perdita dell'uso degli arti inferiori. Con la medesima pronuncia l'imputato è stato prosciolto dal delitto di minaccia, perché estinto per intervenuta prescrizione; la pena è stata conseguentemente rideterminata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen. l'omessa valutazione della memoria depositata presso la Corte di appello in data 5 ottobre 2020, nonché l'omessa acquisizione documentale che, con quella memoria, si richiedeva. Lamenta il ricorrente che la Corte distrettuale non avrebbe fornito alcuna risposta alla istanza, formulata con la memoria del 5 ottobre 2020, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., l'acquisizione presso l'Inail di Nuoro di tutta la documentazione sanitaria (e non) relativa al Congiu. Tanto al fine di dimostrare che la vittima era già portatrice di "menomazioni derivanti da precedente sinistro", sì da incidere sulla prova del nesso causale tra azione ed evento. L'adempimento istruttorio sarebbe stato tanto più necessario alla luce della scarsa attendibilità dimostrata dalla persona offesa anche in ordine alla individuazione del colpevole, data la presenza sul posto anche di [OSCURATO:PERSONA] (zio dell'imputato, in lite con Congiu per ragioni pregresse) e di [OSCURATO:PERSONA] (fratello dell'imputato) e considerata la deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur trovandosi a pochi metri di distanza dall'accaduto, non avrebbe visto né sentito alcunché. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella giurisprudenza di legittimità si è definitivamente consolidato il principio per cui l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578). 2.1. Nel caso di specie la memoria di cui si lamenta l'omessa valutazione non espone ragioni di critica argomentativa, ma si incentra sulla richiesta di acquisire, ex officio, tutta la documentazione sanitaria (e non) relativa al Congiu, esistente presso l'Inail di Nuoro. In astratto, dunque, la dedotta omissione non interferisce con il percorso motivazionale della sentenza, ma configura, piuttosto, la mancata assunzione di una prova decisiva, in astratto riconducibile al caso di cui alla lettera d) dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (vizio non denunciato dal ricorrente). Ad ogni conto, sia che si voglia ravvisare un vizio della motivazione sia che si intenda denunciare la diversa ipotesi di mancata rinnovazione istruttoria, è sempre necessario dimostrare la decisività degli argomenti spesi (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589) o della prova omessa (cfr. dato normativo testuale). Decisività che nella specie non viene illustrata: - la richiesta probatoria è esplorativa, laddove parla di "tutta la documentazione sanitaria (e non) relativa a Congiu"; - il ricorso è aspecifico laddove fa riferimento a pregresse menomazioni derivanti da un precedente sinistro, senza indicarne la natura e la effettiva incidenza sul nesso di causalità, che, peraltro, non sarebbe escluso da un concorso di cause. D'altra parte il rigetto (anche implicito) dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (cfr. Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589, cit.) e, nella specie, il profilo del nesso causale è stato investigato in maniera approfondita, vagliando anche gli esiti della perizia medico-legale appositamente istituita. 2.2. La doglianza sulla individuazione del responsabile è generica, essendo integrata da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata. I giudici di merito danno conto, in modo esauriente, dei concordi elementi raccolti a carico dell'imputato (le dichiarazioni della persona offesa, la circostanza che costui si trovasse sul luogo del fatto al momento dell'intervento della polizia giudiziaria). 3. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/10/2
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