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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021

Cassazione n. 09615/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che con le doglianze prospettate in punto di responsabilità sono riprodotti profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare i riferimenti argomentativi spesi in ordine alla non influenza del già' riconosciuto vizio parziale di mente e dei motivi inerenti le ragioni di allontanamento non autorizzato dal luogo di restrizione domiciliare sull'elemento soggettivo); ritenuto che con le censure inerenti la determinazione del trattamento punitivo sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione mentre il diniego delle generiche trova adeguato e satisfattivo riferimento, a tacer d'altro, nella rimarcata assenza della indicazione di utili elementi di segno positivo nel caso pretermesse dai giudici del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Petru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che con le doglianze prospettate in punto di responsabilità sono riprodotti profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano in particolare i riferimenti argomentativi spesi in ordine alla non influenza del già' riconosciuto vizio parziale di mente e dei motivi inerenti le ragioni di allontanamento non autorizzato dal luogo di restrizione domiciliare sull'elemento soggettivo); ritenuto che con le censure inerenti la determinazione del trattamento punitivo sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione mentre il diniego delle generiche trova adeguato e satisfattivo riferimento, a tacer d'altro, nella rimarcata assenza della indicazione di utili elementi di segno positivo nel caso pretermesse dai giudici del merito; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] na Petru
Sentenza Cassazione n. 09615/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris