CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 44525/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, previa ratifica del decreto del Magistrato di Sorveglianza, revocava l'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo manifesta illogicità della motivazione. Reale, allo stato, non era nemmeno indagato dalla Procura della Repubblica competente per il reato di truffa oggetto della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su considerazioni in fatto e su argomentazioni in diritto palesemente infondate. In effetti, il Tribunale di Sorveglianza, in base al principio generale posto dall'art. 2 cod. proc. pen., aveva la possibilità di valutare incidentalmente gli atti che gli erano stati trasmessi, senza dovere attendere le decisioni dell'A.G. inquirente o quelle dell'A.G. giudicante. L'analisi degli atti è stata adeguatamente motivata e, del resto, nessun travisamento viene denunciato dal ricorrente. La valutazione finale, relativa alla inidoneità della misura alternativa a favorire il recupero del condannato e il suo reinserimento nel contesto civile, è del tutto logica e risponde alla ratio dell'affidamento in prova, che può.essere concesso solo se la misura "contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati". 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]