CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08486/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Rho il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25/01/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 novembre 2022, la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 12 aprile 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2 cod. pen. per aver, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 145 cod. strada), alla guida della autovettura [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:TARGA], omettendo di dare la precedenza alla confluenza di una rotatoria al motociclo [OSCURATO:PERSONA] tg. DF 39069, condotto da [OSCURATO:PERSONA], realizzato le condizioni per il verificarsi dell'urto tra i veicoli, dal quale derivava il disarcionamento del motociclista e la morte, a causa del grave trauma con l'impatto con il suolo, in Saronno il 2.09.2014. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, in termini di equivalenza con la aggravante contestata, rideterminato la pena nella misura finale di mesi sei di reclusione. 2. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita dai giudici di merito, l'imputato, alla guida della citata autovettura [OSCURATO:PERSONA] impegnava la rotatoria tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel comune di Saronno, senza dare la precedenza agli altri veicoli che percorrevano lo snodo, coì da urtare il motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA], che decedeva per le gravi lesioni riportate a seguito della collisione, del disarcionannento e dell'impatto con il suolo. L'auto dello Schiesaro, in particolare, nell'immettersi nella rotatoria affiancava e superava il veicolo condotta da [OSCURATO:PERSONA], finendo per impattare, senza rallentare, con il motociclo condotta dalla vittima. 3. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore dell'imputato, affidandosi a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo di doglianza deduce la erronea applicazione della legge penale con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 589 cod. pen. Ritiene che la sentenza della Corte di appello sia censurabile laddove ha individuato la sussistenza di un nesso causale tra la condotta dell'imputato e il decesso della vittima, in quanto il veicolo condotto dallo Schiesaro si è semplicemente affiancato e non ha superato l'altro veicolo all'atto dell'immissione nella rotatoria, consentendo ciò la larghezza della strada di immissione. Evidenzia altresì che, come riportato dalle consulenze tecniche in atti, il veicolo dello Schiesaro procedeva ad una velocità pari a 30 km/h, inferiore ai limiti cittadini, mentre il motociclo del Delussu aveva una velocità superiore al limite di 30 km/h previsto sulla strada dalla quale proveniva. Tale circostanza, unitamente al fatto che il conducente del motoveicolo non indossava correttamente il casco, secondo la ricostruzione difensiva, incideva sulla verificazione del sinistro oggetto di contestazione in relazione alla possibilità di reazione dell'imputato rispetto alla eventualità dell'impatto con l'altro mezzo e delle lesioni patite dalla vittima.3.2. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge penale con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 589, comma 7, cod. pen. , ipotizzando la configurabilità nel caso di specie di un concorso di colpa della vittima, escluso dalla Corte di merito. 3.3. Con il terzo motivo di doglianza, il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento in termini di prevalenza sulla contestata aggravante delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Inammissibile è il primo motivo di ricorso, versato esclusivamente in fatto, in cui la difesa del ricorrente prospetta una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro. 2.1. Deve evidenziarsi, in via preliminare, che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo argonnentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovo e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 4, n. 31224 del 16/06/2016). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché - come nel caso in esame - siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (per tutte, Sez. Un. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Più in particolare è stato sottolineato come, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542). Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto, risultando preclusa la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. 2.2. La sentenza impugnata richiama puntualmente la decisione di primo grado, esprimendo considerazioni del tutto adesive nella parte in cui ricostruisce la dinamica del sinistro.L'autovettura condotta dall'imputato, proveniente da via Stoppani e verosimilmente diretta in via Bellavita, si immetteva nella rotatoria e qui urtava il motociclo condotto da [OSCURATO:PERSONA], proveniente da [OSCURATO:PERSONA], che stava già percorrendo la rotatoria anch'esso nella direzione di via Bellavita. Il veicolo condotto da [OSCURATO:PERSONA] su [OSCURATO:PERSONA], poco prima dell'immissione nella rotatoria, veniva superato dall'auto dello Schiesaro. [OSCURATO:PERSONA], come riportato nella impugnata sentenza, dichiarava di aver visto il veicolo dell'imputato impegnare la rotatoria "senza rallentare, tantomeno fermarsi", investendo così in pieno il motociclista che si trovava già all'interno della stessa, facendolo letteralmente volare sul parabrezza della Renault per poi cadere a terra. Sulla base di tale ricostruzione, confortata dalle dichiarazioni del teste e dagli esiti della CTU, la Corte di merito individuava profili di colpa specifica e generica nella condotta dell'imputato, ritenendo configurata la violazione dell'art. 145 cod. strada, per l'inosservanza sull'obbligo di dare la precedenza ai veicoli che percorrevano il senso rotatorio. 2.3. Con tali argomentazioni e ricostruzione, non si confronta la difesa dell'imputato, che ha sviluppato considerazioni di mero merito, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte della completezza e della tenuta logica - giuridica dell'apparato argomentativo posto a supporto della sentenza impugnata. La vicenda oggetto del procedimento è stata ricostruita con chiarezza dalle decisioni di merito, che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale in virtù dei ripetuti richiami che la sentenza d'appello opera alla sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). La difesa si limita a proporre, infatti, una ricostruzione della dinamica fondata su elementi del tutto ininfluenti rispetto all'evidenziato determinismo causale, quale la situazione di mero affiancamento dell'altro veicolo nell'immissione nella rotatoria ovvero la velocità tenuta dai due veicoli. Si tratta di circostanze che non elidono il profilo di colpa specifica e generica contestato né incidono in concreto sulla determinazione dell'evento letale. 3. Del pari inammissibile è il secondo motivo di doglianza relativo al diniego della circostanza attenuante del concorso colposo della persona offesa, per aver indossato in modo non corretto il casco protettivo. A sostegno dell'assunto, si riportano le conclusioni del consulente tecnico della difesa, e si lamenta che la Corte di appello abbia reputato irrilevante tale profilo, che pur sempre costituisce violazione delle norme sulla circolazione. Si tratta di censure manifestamente infondate, aspecifiche, e costituite da valutazioni in fatto il cui vaglio è precluso al giudice di legittimità. Le doglianze, infatti, sono sostanzialmente orientate a riprodurre un quadro di argomentazioni già ampiamente vagliato e correttamente disatteso dai giudici di merito, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Il ricorso, dunque, non è volto a rilevare mancanze argomentative e contraddittorietà ictu oculi percepibili, né a sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo su passaggi decisivi della motivazione. 3.1. Diversamente da quanto assume il ricorrente, la sentenza impugnata ha dato adeguato conto di come la responsabilità penale del prevenuto sia desumibile, al di là di ogni ragionevole dubbio, dalla violazione delle norme sulla circolazione per aver omesso di dare precedenza al motociclo che percorreva la rotatoria. La Corte di merito, pur prendendo atto del presumibile non corretto allacciamento del casco protettivo del motociclista, sfilatosi all'esito dell'impatto, ha valutato tale circostanza non direttamente incidente sulla dinamica del sinistro, non ponendosi la riscontrata violazione dell'art. 171 cod. strada in stretto nesso causale con la causazione del sinistro, atteso il limitato spazio di manovra a disposizione del motociclista per evitare l'impatto con il veicolo dell'imputato. La sentenza impugnata ricorda che l'imputato, pur potendo percepire ìla presenza del motociclo, non metteva in atto alcuna manovra di rallentamento o di arresto, come dimostrato dall'assenza di tracce di frenata sulla piattaforma stradale, né di aggiramento dell'ostacolo mediante lo spostamento a destra del veicolo. Osserva la Corte del merito che, se avesse rigorosamente mantenuto una condotta di guida appropriata, l'imputato avrebbe, senza dubbio, evitato l'impatto con il motociclo. 3.2. Va ricordato che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia ed altri, Rv. 229369). Ciò detto, l'iter argomentativo della sentenza impugnata non presta il fianco ad alcuna illogicità ed appare del tutto coerente rispetto alle illustrate risultanze fattuali. 4. Inammissibile, perché del tutto generico, è anche il terzo motivo di ricorso. La difesa dell'imputato si è limitata a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza, senza indicare specifiche carenze od errori sul punto della sentenza impugnata. 4.1. Nel caso di specie, la Corte di appello ha valutato le attenuanti generiche concesse in termini di equivalenza alla contestata aggravante per adeguare la pena al fatto, individuando l'entità della sanzione da irrogarsi in valori prossimi ai minimi edittali, alla luce delle complessive modalità dell'azione e delle condotte tenute dai mezzi coinvolti. 4.2. Il ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni svolte dalla Corte territoriale in tema di determinismo retributivo. Si consideri, in proposito, che le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01) e la valutazione in termini di equivalenza con l'aggravante contestata appare correttamente motivata in relazione al contenimento della pena nel minimo edittale. 4.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della