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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28100/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai propri scritti ed insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 27 novembre 2023, che ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il medesimo Tribunale, resa nel giudizio abbreviato, che ne aveva affermato la penale responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione e omessa tenuta della contabilità, nonché del delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, commessi in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 22 settembre-7 ottobre 2016. 1.L'atto di impugnazione, presentato tramite difensore abilitato, si è affidato a sette motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, di cui all'art. 173 comma 1 disp.att. cod. proc. pen.. 1.1..11 primo motivo ha denunciato vizio di omessa motivazione in ordine alle ragioni di gravame offerte dalla difesa a riguardo dell'addebito di bancarotta fraudolenta per distrazione dei macchinari di cui al capo A/1) , perché la società fallita li avrebbe regolarmente venduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. e prova si tratterebbe da una nnail inviata nel novembre 2016 dal padre dell'imputato - contitolare della società acquirente - alla SIPELAZIO, del tutto trascurata dalla sentenza impugnata, che si sarebbe adagiata sulla motivazione della pronuncia del giudice di prime cure; quanto, invece, all'accusa di distrazione di crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della COMEX, le annotazioni contabili in atti dimostrerebbero la liceità dei rapporti tra la fallita e tali società e, segnatamente, l'appostazione dei crediti atterrebbe ad anticipazioni di somme di denaro che la debitrice erogava alla [OSCURATO:SOCIETA] ,che effettuava regolari prestazioni di servizi a favore della fallita e si riservava di emettere le relative fatture; mentre l'importo del credito nei confronti della COMEX riguardava la fattura di "acquisto dei macchinari". 1.2.11 secondo motivo ha dedotto vizi di travisamento della prova con riferimento alla mancata valutazione di atti del processo specificamente indicati; la difesa assume che la Corte d'appello avrebbe omesso do vagliare l'inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], già considerata tale nell'ambito di altro procedimento penale conclusosi con una sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, a favore dell'imputato, in quella circostanza amministratore di altra società fallita, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L..

Anche la relazione della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe preso spunto pressochè esclusivo dalle dichiarazioni della Rolando per segnalare la commissione degli illeciti da parte del ricorrente. 1.3..11 terzo motivo è tornato a lamentare, con il richiamo del vizio di cui alla lett. c) dell'art.606 cod. proc. pen., la pretermissione degli elementi di prova a discarico, elencati dalla difesa nel corso del processo di secondo grado, di contenuto decisivo, con riflessi sul relativo travisamento.1.4..11 quarto motivo ha focalizzato i vizi della motivazione con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione e, in particolare, della consapevolezza del dissesto dell'impresa in capo all'imputato.

1.5. Il quinto motivo si è lungamente profuso in una critica riguardante l'affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e ha dedotto carenze di motivazione a riguardo della prova dell'elemento soggettivo del reato.

La sentenza della Corte d'appello avrebbe sovrapposto le diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e non avrebbe dato conto della prova del dolo specifico necessario all'integrazione del reato, quello di recare pregiudizio ai creditori, desumendo la dimostrazione dell'elemento soggettivo dal mero accertamento della mancata consegna della contabilità al curatore. 1.6.11 sesto motivo si è appuntato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione per ciò che concerne la mancata riqualificazione dei reati contestati in quelli di bancarotta semplice patrimoniale e documentale; riprendendo le osservazioni già svolte nel quinto motivo, la difesa ha messo in rilievo che, al più, la Corte di merito avrebbe potuto qualificare il comportamento di mancata od irregolare tenuta della contabilità come colposo e derubricare l'incolpazione in senso favorevole al ricorrente.

Del pari, le operazioni realizzate dal punto di vista patrimoniale avrebbero potuto essere ricondotte al reato di bancarotta semplice per il compimento di operazioni aleatorie o imprudenti, in carenza di prova appagante del dolo della distrazione. 1.7.11 settimo motivo si è soffermato sui vuoti motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, poiché non sarebbe stata fornita appagante giustificazione della integrazione della colpa grave, che non può essere ancorata alla mera omissione del ricorso all'auto-fallimento, ma deve essere comprovata in concreto, con specifico riferimento all'evento dell'accentuazione dello stato di dissesto dell'impresa. 2.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato e deve essere respinto. 1.Anzitutto è necessario ricordare che la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la rispettiva motivazione si sviluppa in una sequenza logico- giuridica convergente (Sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; Sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; Sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; Sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro).

L'integrazione tra le motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già affrontate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado.

Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado che abbia omesso di vagliare le doglianze dell'atto di impugnazione che riguardino profili già esaurientemente risolti dalla sentenza di primo grado (tra le tante Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01).

E, pertanto, la nozione di mancanza di motivazione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. ha riferimento all'assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere l'intero iter logico seguito comprensibile, verificabile da parte del giudice sovraordinato e completo in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avanzate dall'interessato.

Ove la sentenza in sé dia comunque contezza adeguata del percorso logico seguito dal giudice e possa desumersi dal documento che le questioni devolute siano state in concreto esaminate, la ripetizione pedissequa nella decisione di appello degli argomenti enunciati dal giudice di primo grado si sottrae ad ogni conseguenza sanzionatoria (sez.4, n.6499 del 21/04/1994, Massetti, Rv. 198050; sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, Ingardia, Rv. 209442).

1.1. Ancora, osserva il collegio che i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali - come tre breve meglio si dirà - la Corte d'appello ha fornito esauriente replica, ed è bene ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).

2. Orbene, il primo, il terzo, il quarto e parte dei sesto motivo di ricorso - che, nella loro reciproca integrazione, si limitano a confutare le argomentazioni della sentenza impugnata con riferimento all'affermazione di responsabilità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione avente ad oggetto i due macchinari dirottati sulla COMEX e i crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] medesima - sono aspecifici e, comunque, manifestamente infondati.

La sentenza di primo grado e quella della Corte territoriale hanno illustrato, invero con esposizione logica ed appropriata, che i due macchinari di cui al capo A/1) sono stati dalla fallita consegnati e fatturati alla COMEX, riconducibile al medesimo contesto familiare dell'imputato, senza riscuoterne il corrispettivo; hanno aggiunto che la versione difensiva della momentanea collocazione dei beni nei locali della COMEX affinchè quest'ultima ne operasse la riparazione per poi reperire un acquirente e "saldare" la fattura emessa dalla fallita circa 15 mesi prima del fallimento, non è credibile, per la semplice ragione che la fallita ENOLTEC ha emesso fattura di vendita in capo alla destinataria e all'emissione della fattura avrebbe dovuto corrispondere il pagamento del prezzo.

I giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali I delitto di bancarotta per distrazione è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà di disposizione dei beni dell'imprenditore che li destina a fini diversi da quelli propri dell'azienda, sottraendoli ai creditori.

L'elemento oggettivo è realizzato, quindi, tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in un danno per la massa dei creditori (tra le tante, sez.5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205921; sez. 5, n. 7788 del 29/06/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 160384).

Ed è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione quella che ritiene la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore della società fallita, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzicnato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295).

Pertanto, mentre non è affatto incongruo ritenere che la fattura di vendita sia stata uno strumento volto a dissimulare il trasferimento dei beni senza corrispettivo, la corrispondenza informatica con la SIPELAZIO del 7 novembre 2016, peraltro significativamente successiva al fallimento della ENOLTEC, non fa che confermare i connotati distrattivi dell'operazione, volta a dirottare i macchinari a titolo gratuito sulla COMEX di proprietà della famiglia Mestrinaro, che infatti si è adoperata per reimmetterli sul mercato a proprio beneficio.

2.1. E considerazioni analoghe valgano in relazione alle altre accuse di bancarotta patrimoniale per distrazione a riguardo delle cospicue voci di credito appostate nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], amministrata dallo stesso imputato e avente sede nei medesimi locali della fallita e della già citata COMEX.

Le sentenze del duplice grado di merito hanno concordemente ritenuto, con proposizioni articolate, logiche e persuasive, che la mancata riscossione di così rilevanti importi, vantati nei riguardi di società commerciali riconducibili al ricorrente o al suo contesto familiare, si sia rivelata intenzionale e volta a depauperare il patrimonio dell'impresa fallita a detrimento delle aspettative dei creditori, in linea con l'indirizzo costante di questa Corte che afferma che anche le entità immateriali, come le ragioni di credito, possano costituire componenti del patrimonio dell'impresa, suscettibili di drenaggio in pregiudizio della massa creditizia (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; sez.5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252).

Le obiezioni difensive sono inconsistenti, perché - per un verso - deve essere condiviso l'apprezzamento di vaghezza e genericità che attiene alle assunte e non documentate prestazioni di servizio solte dalla [OSCURATO:SOCIETA] per conto della fallita e - per altro verso - che alla voce contabile "fatture da ricevere" corrisponde un "costo" da sostenere e non certo l'appostazione di un credito verso la società che avrebbe realizzato la prestazione ma non ancora emesso fattura; senza trascurare l'assoluta inverosimiglianza di un'iscrizione di cifre per "fatture da emettere" di così imponente importo, diluite finanche per anni, senza che documento contabile veruno sia stato rilasciato al cliente, che, con modalità a dir poco anomale, avrebbe continuato a versare risorse al presunto fornitore non curando di regolarizzare il proprio impianto contabile.

Quanto al credito verso Comex per euro 207.400, meramente assertivo ed indimostrato - come coerentemente e ragionevolmente sottolineato dalle decisioni in rassegna - si rivela l'argomento che pretenderebbe di farne coincidere l'importo con quello dell'obbligazione non adempiuta da tale società per l'acquisto dei due macchinari, oggetto di distrazione. 2.2.Così come - in tema di prova del coefficiente psicologico - l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).

Tali rilievi veicolano il quarto motivo del ricorso, che evoca precedenti giurisprudenziali impropri in quanto pertinenti al,e differenti fattispecie di bancarotta da reato societario o per effetto di operazioni dolose, nell'alveo del giudizio di manifesta infondatezza.

3. Il secondo motivo, al netto della reiterazione delle censure già espresse con il primo, il terzo e il quarto motivo, è generico e manifestamente infondato, perché puramente contestativo ed insuscettibile di riflessi sul sindacato di competenza di questa Corte, dal momento che le valutazioni aliunde eseguite sulla credibilità della testimone Rolando, in altro procedimento penale, peraltro non definito con sentenza irrevocabile in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, riguardante altri fatti di reato ed altra società amministrata dall'imputato non possono refluire sullo scrutinìo richiesto in questa sede, anche perché - come precisato dalla pronuncia del giudice di prime cure, pagg. 2 e 3 - i fatti storici posti a fondamento delle imputazioni non sono stati contestati nella loro oggettività, ma diversamente ricostruiti attraverso un'interpretazione finalizzata ad attribuirvi una giustificazione lecita, efficacemente contrastata dagli accertamenti del curatore fallimentare e divisata come inaccoglibile, con cadenze espositive nel complesso logiche e convincenti, nel doppio grado di merito; del resto, l'esame degli allegati al ricorso per cassazione (indicati come allegato "9" e allegato "6") consente di distinguere, agevolmente, il contributo informativo apportato dalla Rolando a riguardo delle vicende della [OSCURATO:SOCIETA] (pertinenti alle contestazioni condotte all'attenzione del collegio) rispetto a quello relativo alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rilievo che evidentemente non autorizza la "traslazione" del giudizio di affidabilità delle dichiarazioni formulato nell'ambito dei diversi procedimenti.

Ad ogni buon conto, deve essere altresì ricordato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione.

Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema ( tra le tante, sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; in motivazione Sez. 2, n.51192 del 2019, C., Rv. 278368; sez.4, n. 87 del 27/09/1989, Bianchesi, Rv.182961).

3.1. A riguardo, poi, del dedotto vizio di travisamento della prova - e l'osservazione vale per le critiche di analogo contenuto, mosse con il ricorso - deve essere nuovamente rammentato che il medesimo chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.

Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).

Il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, inc:ontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01).

Pertanto, la deduzione di erronea interpretazione della prova è estranea a tale vizio, posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133).

In particolare, quanto alla prova dichiarativa, il vizio in esame, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).

Orbene, il tessuto argomentativo della decisione impugnata, che deve essere letta in uno a quella di primo grado, non tradisce travisamento, perché attiene alla valutazione degli elementi di prova, documentali e testimoniali, inclusi quelli apportati o valorizzati dalla difesa; li ha apprezzati, li ha commentati con autonoma esegesi e con ragionamento privo di aporìe logiche, ai fini del verdetto adottato. 4.11 quinto motivo, e parte del sesto per quanto concerne l'illustrazione della prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documern:ale, sono infondati.

4.1. Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez.5, n. 18320 del 07/11/2020, Morace, Rv. 279179); e lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284304); e, ancora, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd.

"specifica", lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto dagli indici di fraudolenza, come possono essere il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983).

La prospettazione difensiva, dunque, stride con le evidenze probatorie e non si confronta con la tenuta argomentativa, piana e sufficientemente detl:agliata, fornita dal primo giudice e dalla Corte d'Appello in risposta all'analogo motivo proposto nell'impugnazione di merito.

Il giudice di prime cure, con disamina globale delle emergenze probatorie, inclusiva delle singole operazioni connotate da sintomatica fraudolenza (alcune delle quali - come l'ennorragìa di ragguardevoli somme di denaro in favore della IM.MES.SS, riconducibile al prevenuto - non contestate con il ricorso per cassazione), ha rimarcato come <la mancanza di scritture contabili abbia compromesso la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari "per l'intero periodo di esistenza della società" > e come <ciò, sotto altro profilo, abbia conseguentemente creato pregiudizio ai creditori sociali che si sono trovati non solo privi di garanzia patrimoniale, ma anche privi della possibilità di ricostruire i passaggi di proprietà di beni e liquidità monetaria>; ed ha chiosato, ponderato il quadro complessivo, che la distruzione o quantomeno la sottrazione delle scritture contabili sia stata ispirata dall'esclusivo intendimento di recare pregiudizio ai creditori sociali (pagg. 3 e 4).

L.a sentenza impugnata, a sua volta (pagg. 7 e 8), ha sottolineato che la distruzione o sottrazione o comunque l'omessa tenuta delle scritture contabili si è rivelata significativamente complementare e funzionale ad occultare i plurimi comportamenti distrattivi altrimenti oggetto dell'affermazione di responsabilità - e dunque in stretto "rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa" - così da perfezionare la sussistenza dell'elemento psicologico del "dolo specifico" richiesto ai fini della consumazione del delitto di cui all'art. 216 prima parte n. 2) r.d. n. 267/42, che risulta chiaramente contestato nell'imputazione ("con io scopo di procurare a sé o ad altri l'ingiusto profitto di cui sopra e di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva o distruggeva...3 ed in relazione alla cui intellegibilità,, a prescindere da ininfluenti superfetazioni enunciative sugli effetti inibitori dell'omessa ostensione, l'esercizio del diritto di difesa si è ampiamente dispiegato.

Il ricorrente, in definitiva, chiede al Collegio, surrettiziamente (anche estendendo le obiezioni a circostanze di fatto, come il possesso in capo alla Rolando dell'incarto contabile), una rivalutazione del quadro probatorio ricostruito con coerenza e logicità di argomentazioni dai provvedimenti decisori.

Ed invece, il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", restando preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 5.Anche il settimo motivo è travolto dal giudizio di aspecificità e di manifesta infondatezza.

Del tutto logicamente la Corte di merito (pag.8) ha evidenziato, coerentemente a quanto già valutato dal primo giudice, che la società fosse in conclamato stato d'insolvenza nel 2014, perché non riceveva più commesse dalla clientela e non era in grado di onorare i debiti erariali, già profilatisi in modo consistente nell'anno 2011(v,. anche sentenza di primo grado, pag.3 e 4); che la società sia rimasta in essere, con ingravescente incremento delle perdite, sino ad accumulare, al momento della dichiarazione di fallimento, un passivo di quasi 900.000 euro (v. pag.2, 3 e 4 sentenza di primo grado), di cui un considerevole importo nei confronti di creditori privilegiati.

Non vi è dubbio, pertanto, che, in prognosi, l'amministrai:ore della fallita potesse agevolmente rappresentarsi che il ritardo nella richiesta di dichiarazione di fallimento, e dunque della instaurazione della concorsualità, avrebbe determinato un aggravamento del dissesto; tale ritardo, altrettanto razionalmente, è stato correlato ad un atteggiamento non soltanto negligente ed affetto da colpa grave, ma persino doloso, poichè indicativo, in relazione all'indebita protrazione della vita dell'impresa e soprattutto al compimento delle operazioni di depauperamento del patrimonio, della sostanziale preordinazione della sua disnnissione.

Del resto, anche sotto tale profilo, il ricorrente omette di confrontarsi con l'impianto della motivazione, enumera un coacervo di massime giurisprudenziali e non ne cala il rilievo, in concreto, nella vicenda in esame, che nella sostanza egli contesta con assunti assertivi ed indeterminati. 6.AI rigetto del ricorso, ai sensi de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai propri scritti ed insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto in fatto [OSCURATO:PERSONA] ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 27 novembre 2023, che ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il medesimo Tribunale, resa nel giudizio abbreviato, che ne aveva affermato la penale responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione e omessa tenuta della contabilità, nonché del delitto di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, commessi in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita con sentenza del 22 settembre-7 ottobre 2016. 1.L'atto di impugnazione, presentato tramite difensore abilitato, si è affidato a sette motivi, di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, di cui all'art. 173 comma 1 disp.att. cod. proc. pen.. 1.1..11 primo motivo ha denunciato vizio di omessa motivazione in ordine alle ragioni di gravame offerte dalla difesa a riguardo dell'addebito di bancarotta fraudolenta per distrazione dei macchinari di cui al capo A/1) , perché la società fallita li avrebbe regolarmente venduti alla [OSCURATO:SOCIETA]. e prova si tratterebbe da una nnail inviata nel novembre 2016 dal padre dell'imputato - contitolare della società acquirente - alla SIPELAZIO, del tutto trascurata dalla sentenza impugnata, che si sarebbe adagiata sulla motivazione della pronuncia del giudice di prime cure; quanto, invece, all'accusa di distrazione di crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e della COMEX, le annotazioni contabili in atti dimostrerebbero la liceità dei rapporti tra la fallita e tali società e, segnatamente, l'appostazione dei crediti atterrebbe ad anticipazioni di somme di denaro che la debitrice erogava alla [OSCURATO:SOCIETA] ,che effettuava regolari prestazioni di servizi a favore della fallita e si riservava di emettere le relative fatture; mentre l'importo del credito nei confronti della COMEX riguardava la fattura di "acquisto dei macchinari". 1.2.11 secondo motivo ha dedotto vizi di travisamento della prova con riferimento alla mancata valutazione di atti del processo specificamente indicati; la difesa assume che la Corte d'appello avrebbe omesso do vagliare l'inattendibilità della teste [OSCURATO:PERSONA], già considerata tale nell'ambito di altro procedimento penale conclusosi con una sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, a favore dell'imputato, in quella circostanza amministratore di altra società fallita, la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.. Anche la relazione della curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe preso spunto pressochè esclusivo dalle dichiarazioni della Rolando per segnalare la commissione degli illeciti da parte del ricorrente. 1.3..11 terzo motivo è tornato a lamentare, con il richiamo del vizio di cui alla lett. c) dell'art.606 cod. proc. pen., la pretermissione degli elementi di prova a discarico, elencati dalla difesa nel corso del processo di secondo grado, di contenuto decisivo, con riflessi sul relativo travisamento.1.4..11 quarto motivo ha focalizzato i vizi della motivazione con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione e, in particolare, della consapevolezza del dissesto dell'impresa in capo all'imputato. 1.5. Il quinto motivo si è lungamente profuso in una critica riguardante l'affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e ha dedotto carenze di motivazione a riguardo della prova dell'elemento soggettivo del reato. La sentenza della Corte d'appello avrebbe sovrapposto le diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e non avrebbe dato conto della prova del dolo specifico necessario all'integrazione del reato, quello di recare pregiudizio ai creditori, desumendo la dimostrazione dell'elemento soggettivo dal mero accertamento della mancata consegna della contabilità al curatore. 1.6.11 sesto motivo si è appuntato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione per ciò che concerne la mancata riqualificazione dei reati contestati in quelli di bancarotta semplice patrimoniale e documentale; riprendendo le osservazioni già svolte nel quinto motivo, la difesa ha messo in rilievo che, al più, la Corte di merito avrebbe potuto qualificare il comportamento di mancata od irregolare tenuta della contabilità come colposo e derubricare l'incolpazione in senso favorevole al ricorrente. Del pari, le operazioni realizzate dal punto di vista patrimoniale avrebbero potuto essere ricondotte al reato di bancarotta semplice per il compimento di operazioni aleatorie o imprudenti, in carenza di prova appagante del dolo della distrazione. 1.7.11 settimo motivo si è soffermato sui vuoti motivazionali della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, poiché non sarebbe stata fornita appagante giustificazione della integrazione della colpa grave, che non può essere ancorata alla mera omissione del ricorso all'auto-fallimento, ma deve essere comprovata in concreto, con specifico riferimento all'evento dell'accentuazione dello stato di dissesto dell'impresa. 2.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso, ai confini dell'inammissibilità, è nel complesso infondato e deve essere respinto. 1.Anzitutto è necessario ricordare che la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la rispettiva motivazione si sviluppa in una sequenza logico- giuridica convergente (Sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; Sez. 5, n.40005 del 7/3/14 [OSCURATO:PERSONA]; Sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri; Sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già affrontate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado. Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado che abbia omesso di vagliare le doglianze dell'atto di impugnazione che riguardino profili già esaurientemente risolti dalla sentenza di primo grado (tra le tante Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 01). E, pertanto, la nozione di mancanza di motivazione di cui all'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. ha riferimento all'assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine di rendere l'intero iter logico seguito comprensibile, verificabile da parte del giudice sovraordinato e completo in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avanzate dall'interessato. Ove la sentenza in sé dia comunque contezza adeguata del percorso logico seguito dal giudice e possa desumersi dal documento che le questioni devolute siano state in concreto esaminate, la ripetizione pedissequa nella decisione di appello degli argomenti enunciati dal giudice di primo grado si sottrae ad ogni conseguenza sanzionatoria (sez.4, n.6499 del 21/04/1994, Massetti, Rv. 198050; sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, Ingardia, Rv. 209442). 1.1. Ancora, osserva il collegio che i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizione di doglianze alle quali - come tre breve meglio si dirà - la Corte d'appello ha fornito esauriente replica, ed è bene ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2. Orbene, il primo, il terzo, il quarto e parte dei sesto motivo di ricorso - che, nella loro reciproca integrazione, si limitano a confutare le argomentazioni della sentenza impugnata con riferimento all'affermazione di responsabilità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione avente ad oggetto i due macchinari dirottati sulla COMEX e i crediti vantati nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] medesima - sono aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. La sentenza di primo grado e quella della Corte territoriale hanno illustrato, invero con esposizione logica ed appropriata, che i due macchinari di cui al capo A/1) sono stati dalla fallita consegnati e fatturati alla COMEX, riconducibile al medesimo contesto familiare dell'imputato, senza riscuoterne il corrispettivo; hanno aggiunto che la versione difensiva della momentanea collocazione dei beni nei locali della COMEX affinchè quest'ultima ne operasse la riparazione per poi reperire un acquirente e "saldare" la fattura emessa dalla fallita circa 15 mesi prima del fallimento, non è credibile, per la semplice ragione che la fallita ENOLTEC ha emesso fattura di vendita in capo alla destinataria e all'emissione della fattura avrebbe dovuto corrispondere il pagamento del prezzo. I giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali I delitto di bancarotta per distrazione è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà di disposizione dei beni dell'imprenditore che li destina a fini diversi da quelli propri dell'azienda, sottraendoli ai creditori. L'elemento oggettivo è realizzato, quindi, tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con il conseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in un danno per la massa dei creditori (tra le tante, sez.5, n. 9430 del 17/05/1996, Gennari, Rv. 205921; sez. 5, n. 7788 del 29/06/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 160384). Ed è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione quella che ritiene la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore della società fallita, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzicnato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Pertanto, mentre non è affatto incongruo ritenere che la fattura di vendita sia stata uno strumento volto a dissimulare il trasferimento dei beni senza corrispettivo, la corrispondenza informatica con la SIPELAZIO del 7 novembre 2016, peraltro significativamente successiva al fallimento della ENOLTEC, non fa che confermare i connotati distrattivi dell'operazione, volta a dirottare i macchinari a titolo gratuito sulla COMEX di proprietà della famiglia Mestrinaro, che infatti si è adoperata per reimmetterli sul mercato a proprio beneficio. 2.1. E considerazioni analoghe valgano in relazione alle altre accuse di bancarotta patrimoniale per distrazione a riguardo delle cospicue voci di credito appostate nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], amministrata dallo stesso imputato e avente sede nei medesimi locali della fallita e della già citata COMEX. Le sentenze del duplice grado di merito hanno concordemente ritenuto, con proposizioni articolate, logiche e persuasive, che la mancata riscossione di così rilevanti importi, vantati nei riguardi di società commerciali riconducibili al ricorrente o al suo contesto familiare, si sia rivelata intenzionale e volta a depauperare il patrimonio dell'impresa fallita a detrimento delle aspettative dei creditori, in linea con l'indirizzo costante di questa Corte che afferma che anche le entità immateriali, come le ragioni di credito, possano costituire componenti del patrimonio dell'impresa, suscettibili di drenaggio in pregiudizio della massa creditizia (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; sez.5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252). Le obiezioni difensive sono inconsistenti, perché - per un verso - deve essere condiviso l'apprezzamento di vaghezza e genericità che attiene alle assunte e non documentate prestazioni di servizio solte dalla [OSCURATO:SOCIETA] per conto della fallita e - per altro verso - che alla voce contabile "fatture da ricevere" corrisponde un "costo" da sostenere e non certo l'appostazione di un credito verso la società che avrebbe realizzato la prestazione ma non ancora emesso fattura; senza trascurare l'assoluta inverosimiglianza di un'iscrizione di cifre per "fatture da emettere" di così imponente importo, diluite finanche per anni, senza che documento contabile veruno sia stato rilasciato al cliente, che, con modalità a dir poco anomale, avrebbe continuato a versare risorse al presunto fornitore non curando di regolarizzare il proprio impianto contabile. Quanto al credito verso Comex per euro 207.400, meramente assertivo ed indimostrato - come coerentemente e ragionevolmente sottolineato dalle decisioni in rassegna - si rivela l'argomento che pretenderebbe di farne coincidere l'importo con quello dell'obbligazione non adempiuta da tale società per l'acquisto dei due macchinari, oggetto di distrazione. 2.2.Così come - in tema di prova del coefficiente psicologico - l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). Tali rilievi veicolano il quarto motivo del ricorso, che evoca precedenti giurisprudenziali impropri in quanto pertinenti al,e differenti fattispecie di bancarotta da reato societario o per effetto di operazioni dolose, nell'alveo del giudizio di manifesta infondatezza. 3. Il secondo motivo, al netto della reiterazione delle censure già espresse con il primo, il terzo e il quarto motivo, è generico e manifestamente infondato, perché puramente contestativo ed insuscettibile di riflessi sul sindacato di competenza di questa Corte, dal momento che le valutazioni aliunde eseguite sulla credibilità della testimone Rolando, in altro procedimento penale, peraltro non definito con sentenza irrevocabile in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, riguardante altri fatti di reato ed altra società amministrata dall'imputato non possono refluire sullo scrutinìo richiesto in questa sede, anche perché - come precisato dalla pronuncia del giudice di prime cure, pagg. 2 e 3 - i fatti storici posti a fondamento delle imputazioni non sono stati contestati nella loro oggettività, ma diversamente ricostruiti attraverso un'interpretazione finalizzata ad attribuirvi una giustificazione lecita, efficacemente contrastata dagli accertamenti del curatore fallimentare e divisata come inaccoglibile, con cadenze espositive nel complesso logiche e convincenti, nel doppio grado di merito; del resto, l'esame degli allegati al ricorso per cassazione (indicati come allegato "9" e allegato "6") consente di distinguere, agevolmente, il contributo informativo apportato dalla Rolando a riguardo delle vicende della [OSCURATO:SOCIETA] (pertinenti alle contestazioni condotte all'attenzione del collegio) rispetto a quello relativo alla [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rilievo che evidentemente non autorizza la "traslazione" del giudizio di affidabilità delle dichiarazioni formulato nell'ambito dei diversi procedimenti. Ad ogni buon conto, deve essere altresì ricordato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione dei contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema ( tra le tante, sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; in motivazione Sez. 2, n.51192 del 2019, C., Rv. 278368; sez.4, n. 87 del 27/09/1989, Bianchesi, Rv.182961). 3.1. A riguardo, poi, del dedotto vizio di travisamento della prova - e l'osservazione vale per le critiche di analogo contenuto, mosse con il ricorso - deve essere nuovamente rammentato che il medesimo chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, inc:ontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01). Pertanto, la deduzione di erronea interpretazione della prova è estranea a tale vizio, posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). In particolare, quanto alla prova dichiarativa, il vizio in esame, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, Grancini, Rv. 272406). Orbene, il tessuto argomentativo della decisione impugnata, che deve essere letta in uno a quella di primo grado, non tradisce travisamento, perché attiene alla valutazione degli elementi di prova, documentali e testimoniali, inclusi quelli apportati o valorizzati dalla difesa; li ha apprezzati, li ha commentati con autonoma esegesi e con ragionamento privo di aporìe logiche, ai fini del verdetto adottato. 4.11 quinto motivo, e parte del sesto per quanto concerne l'illustrazione della prova dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documern:ale, sono infondati. 4.1. Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez.5, n. 18320 del 07/11/2020, Morace, Rv. 279179); e lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali (sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv.284304); e, ancora, in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica", lo scopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto dagli indici di fraudolenza, come possono essere il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983). La prospettazione difensiva, dunque, stride con le evidenze probatorie e non si confronta con la tenuta argomentativa, piana e sufficientemente detl:agliata, fornita dal primo giudice e dalla Corte d'Appello in risposta all'analogo motivo proposto nell'impugnazione di merito. Il giudice di prime cure, con disamina globale delle emergenze probatorie, inclusiva delle singole operazioni connotate da sintomatica fraudolenza (alcune delle quali - come l'ennorragìa di ragguardevoli somme di denaro in favore della IM.MES.SS, riconducibile al prevenuto - non contestate con il ricorso per cassazione), ha rimarcato come <la mancanza di scritture contabili abbia compromesso la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari "per l'intero periodo di esistenza della società" > e come <ciò, sotto altro profilo, abbia conseguentemente creato pregiudizio ai creditori sociali che si sono trovati non solo privi di garanzia patrimoniale, ma anche privi della possibilità di ricostruire i passaggi di proprietà di beni e liquidità monetaria>; ed ha chiosato, ponderato il quadro complessivo, che la distruzione o quantomeno la sottrazione delle scritture contabili sia stata ispirata dall'esclusivo intendimento di recare pregiudizio ai creditori sociali (pagg. 3 e 4). L.a sentenza impugnata, a sua volta (pagg. 7 e 8), ha sottolineato che la distruzione o sottrazione o comunque l'omessa tenuta delle scritture contabili si è rivelata significativamente complementare e funzionale ad occultare i plurimi comportamenti distrattivi altrimenti oggetto dell'affermazione di responsabilità - e dunque in stretto "rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa" - così da perfezionare la sussistenza dell'elemento psicologico del "dolo specifico" richiesto ai fini della consumazione del delitto di cui all'art. 216 prima parte n. 2) r.d. n. 267/42, che risulta chiaramente contestato nell'imputazione ("con io scopo di procurare a sé o ad altri l'ingiusto profitto di cui sopra e di recare pregiudizio ai creditori, sottraeva o distruggeva...3 ed in relazione alla cui intellegibilità,, a prescindere da ininfluenti superfetazioni enunciative sugli effetti inibitori dell'omessa ostensione, l'esercizio del diritto di difesa si è ampiamente dispiegato. Il ricorrente, in definitiva, chiede al Collegio, surrettiziamente (anche estendendo le obiezioni a circostanze di fatto, come il possesso in capo alla Rolando dell'incarto contabile), una rivalutazione del quadro probatorio ricostruito con coerenza e logicità di argomentazioni dai provvedimenti decisori. Ed invece, il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo", restando preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, Messina, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965). 5.Anche il settimo motivo è travolto dal giudizio di aspecificità e di manifesta infondatezza. Del tutto logicamente la Corte di merito (pag.8) ha evidenziato, coerentemente a quanto già valutato dal primo giudice, che la società fosse in conclamato stato d'insolvenza nel 2014, perché non riceveva più commesse dalla clientela e non era in grado di onorare i debiti erariali, già profilatisi in modo consistente nell'anno 2011(v,. anche sentenza di primo grado, pag.3 e 4); che la società sia rimasta in essere, con ingravescente incremento delle perdite, sino ad accumulare, al momento della dichiarazione di fallimento, un passivo di quasi 900.000 euro (v. pag.2, 3 e 4 sentenza di primo grado), di cui un considerevole importo nei confronti di creditori privilegiati. Non vi è dubbio, pertanto, che, in prognosi, l'amministrai:ore della fallita potesse agevolmente rappresentarsi che il ritardo nella richiesta di dichiarazione di fallimento, e dunque della instaurazione della concorsualità, avrebbe determinato un aggravamento del dissesto; tale ritardo, altrettanto razionalmente, è stato correlato ad un atteggiamento non soltanto negligente ed affetto da colpa grave, ma persino doloso, poichè indicativo, in relazione all'indebita protrazione della vita dell'impresa e soprattutto al compimento delle operazioni di depauperamento del patrimonio, della sostanziale preordinazione della sua disnnissione. Del resto, anche sotto tale profilo, il ricorrente omette di confrontarsi con l'impianto della motivazione, enumera un coacervo di massime giurisprudenziali e non ne cala il rilievo, in concreto, nella vicenda in esame, che nella sostanza egli contesta con assunti assertivi ed indeterminati. 6.AI rigetto del ricorso, ai sensi de
Sentenza Cassazione n. 28100/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris