CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 30 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, pronunciata il 22 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione attenuata. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione esente dalle lamentate criticità giustificative, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, ha già congruamente sottolineato le ragioni per cui ha ritenuto del tutto surrettizie e inattendibili le dichiarazioni dell'imputato sull'origine del proprio possesso del bene furtivo, contrariamente alla giustificazione, perfettamente credibile, offerta dall'acquirente finale, che non aveva un diretto interesse all'acquisizione di quel bene (si veda, in particolare, pag. 3 sulle modalità estemporanee dell'acquisto dell'imputato, in un area di servizio, da persona non identificata e a un prezzo notevolmente inferiore al valore del bene) e difatti, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]