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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 22414/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11927/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , BENVENUTO R [OSCURATO:PERSONA], ROSSETTIALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- PINA, PELLEGRINOANTONIO, quale erede di BenvenutoAnna Maria, AVA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CI- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i giusta procura in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler rice- vere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domici- liatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 50, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente tra lorodall o Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, i qualidichiarano 2RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente procedi- mento agli indirizzidi posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 80, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, in virtù di procura speciale conferita in calce al ricorso adesivo, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dovico [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le no- tificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato; -ricorrenti incidentali adesive- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ri- cevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati; -ricorrenti incidentali adesivi- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIERROSALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 3RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1065/2018, depo- sitata il 12/7/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con distinti atti di citazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- setti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (proc. nn. 440/1997, 245/98 e 82/1999), [OSCURATO:PERSONA] (proc. n. 78/1999), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- nile, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (proc. n. 287/ 1998), proponevano opposizione alla stima dinanzi alla Corte d’ap- pello di Salerno, chiedendo che fossero determinare le giuste inden- nità di espropriazione ed occupazione legittima.

Spiegavano intervento adesivo autonomo [OSCURATO:PERSONA]Eboli, [OSCURATO:PERSONA]Eboli e [OSCURATO:PERSONA]Eboli, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Eboli, a sua volta erede pro quotadi [OSCURATO:PERSONA] .

2. I fatti venivano così riassunti dalla sentenza della Cortedi cas- sazione n.1488 del 21/1/2011: A seguito del sisma del 1980 veniva danneggiato il fabbricato a più piani, sito in Salerno, via Carmine n.8, ed il Comune di Salerno ne disponeva la demolizione con ordinanza sindacale n. 1051 del 4RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale residuavano l’area di sedime e due aree già pertinenziali.

Successivamente,il Comune di Salerno respingeva nel 1990, in ragione dell’inedificabilità dell’area conseguente alla variante al PRG adottata nel 1989, la domanda presentata nel 1981 dai condomini, volta ad ottenere l’autorizzazione alla ricostruzione in sito del fabbri- cato.

Successivamente, il Comune rigettava la domanda dei condomini di assegnazione di una nuova area per la ricostruzione dell’immobile demolito.

Entrambe le domande si fondavano sulla legge n.219 del 1981.

Il Comune, con la delibera n.71 del 18/12/1989, aveva destinato l’area di sedime del fabbricato a «spazi pubblici, verde pubblico, par- cheggi, servizi o attrezzature pubbliche, in variante (poi approvata con decreto del PGR Campania, n. 7665 del 13/7/1994) alla desti- nazione impressagli dal PRG, approvato con d.P.R.4 febbraio 1965, secondo cui si trattava di area ricompresa in “zona residenziale at- tuale densa -12”».

Con delibere consiliari n.30 del 12/11/1990, n.29 del 22/ 2/1993 e n.3 del 18/4/1994, il Comune aveva adottato il piano di recupero n.5 zona del Carmine, ricomprendendovi anche l’area in contesta- zione.

Aveva, conseguentemente, disposto, con decreti sindacali n.46 del 4/9/95 e n. 74 del 27/6/95 , l’occupazione di urgenza di detta area per i lavori di ristrutturazione di via Carmine e via Principati e per la sistemazione dell’area antistante la chiesa Madonna del Car- mine.

Con la delibera della Giunta comunale n. 185 del 23/7/1997 erano state approvate le indennità di esproprio e di occupazione, in base ai criteri di cui all’art.5-bis della legge n. 359 del 1992. 5RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune aveva depositato presso la Cassa DDPP le indennità provvisoriedi esproprio offerte, ma non accettate dei proprietari.

Con decreto sindacale n.36 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva pronunciato il decreto definitivo di esproprio dell’area in questione.

3. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 10/9/2004, riunite le cause ed espletata una CTU, accoglieva le domande, de- terminando lagiusta indennità di espropriazione in complessivi euro 1.027.232,35, di cui euro 971.455,30 per l’area di sedime, ed euro 55.777,35 per le duearee pertinenziali.

Per quel che ancora qui rileva, la Corte d’appello di Salerno re- putava che la variante al PRG, adottata con delibera n.71 del 18/12/ 1989, nel destinare l’area di sedime del fabbricato a spazi pubblici, verde pubblico, parcheggi, servizio attrezzature pubbliche, aveva in realtà «introdotto un vincolo non conformativo ma preordinato allo esproprio (ed alla destinazione ad opera pubblica), atteso che tale variante relativamente all’area in questione,non solo edificabile ma già edificata, sita in pieno centro cittadino, in zona altamente edifi- cata che presentava quasi nulla possibilità di intervento pubblico, non si era risolta in immutazione della sua preesistente destinazione urbanistica, ma aveva solo comportato la possi bilità di localizzarvi l’opera pubblica».

Per tale ragione, ai fini indennitari detta variante «non aveva in- ciso sull’originaria natura edificabile dell’area».

Per la Corte di merito, poi, dovevano essere condivisi i distinti metodi seguiti dalla CTU per la determinazione dei valori di mercato sia dell’area di sedime (valore determinato in base alla consistenza del fabbricato demolito, costituito da 16 unità immobiliari oltre per- tinenze coperte scoperte) sia delle duearee pertinenziali. 6RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Co- mune di Salerno.

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IlmaBenvenuto, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso, pro- ponendo anche ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di For- tunato Nigro resistevano con controricorso.

Restavano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- panile, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vin- cenza Avagliano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- naldi, [OSCURATO:PERSONA].

6. Questa Corte, con sentenza n.1488 del 21/1/2011,accoglieva in parte, per quel che qui rileva, il terzomotivo di ricorso per cassa- zione principale del Comune.

Deduceva il Comune che «nell’accertare l’edificabilità dell’area espropriata non sono stati seguiti i criteri introdotti dall’art. 5 - bis della legge n. 359 del 1992, ossia verificate le possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dolendosi essenzialmente che la conclu- sione dei giudici di merito circa la natura espropriativa e non confor- mativa della variante al PRG, adottata nel 1989 dal Comune di Sa- lerno è affetta da vizi motivazionali eche è stata erroneamente rite- nutaespropriata un’area edificata e non da lungo tempo inedificata».

Sul punto, questa Corte disattendeva il profilo di censura in or- dine alla qualificazione della variante al PRG del 1989 «come espro- priativa e non conformativa». 7RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] particolare, si sottolineavano «le congrue e logiche ragioni che hanno indotto la Cortedi merito a ritenere l’indole non generale ma lenticolare, e dunque a carattere espropriativo, del vincolo imposto dalla variante urbanistica in questione, con precipuo riferimento ai requisiti oggettivi di esso in rapporto al terreno di cui si controverte, tenendo anche presentile peculiari caratteristiche e vicende di tale bene, poi coerentemente evolutesi nella sua inclusione nel piano di recupero n.5 zona del Carmine».

Veniva, invece, accolto il secondo profilo del terzo motivo di ri- corso per cassazione principale del Comune, in ordine alla doglianza inerente all’erronea determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio «che avrebbero dovuto essere rispettivamente commi- surate alla consistenza ed al valore del bene al momento del decreto di occupazione ed a quello di espropriazione, momenti in cui nella specie il terreno di cui si controverte si presentava inedificato».

Per tale ragione, allora, la Corted’appello aveva illegittimamente commisurato l’indennità «a situazioni inattuali di edificazione, rite- nute predicabili in ragione dell’illegittimità degli ostacoli frapposti dalla P.A. alla riedificazione del fabbricato demolito, sostanzialmente parametrato non, come avrebbe dovuto, alle conseguenze prodotte dall’esproprio e dall’occupazione di urgenza, ma al diverso ed incon- ferente ambito del danno da intervenuta perdita di chancesda edifi- cando».

Si sarebbero dovute applicare, con riguardo all’intera area occu- pata e ablata,«soltanto le regole legali all’epoca contemplate dall o art.5-bis della legge n. 359 del 1992, per l’esproprio di terreni edi- ficabili».

7. La Corte d’appello di Salerno, adita in sede di rinvio, con sen- tenza n.1065/2018, depositata il 12/7/2018, determinava la giusta indennità di esproprio e quella di occupazione delle somme di euro 8RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 241.800,00 per indennità di esproprio, ed euro 32.126,44 per inden- nità di occupazione.

La riduzione del valore del terreno edificabile era dovuta all’ac- certamento, da parte della Corte di merito, della natura del vincolo di cui alla delibera n.71 del 18/12/1989, quale vincolo conformativo e non vincolo preordinato all’espropriazione.

In particolare, nella motivazione della sentenza della Corted’ap- pello si richiamavano le conclusioni del CTU, per il quale, l’area og- getto di contenzioso «risultava originariamente destinata a [OSCURATO:PERSONA]» e che con deliberazione di C.C. n. 3 del 18/1/1994, l’area veniva inserita «nel PDR n. 5 con la categoria di intervento E2 ri- strutturazione urbanistica, demolizione senza ricostruzione e desti- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] viaria».

In motivazione, si precisava ancora che «la vocazione del bene era quella di zona destinata a standard urbanistici, come sopra evi- denziato, verificando gli studi di settore e l’andamento dei prezzi medi reali e delle compravendite del settore residenziale con parti- colareriguardo al periodo di interesse».

8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , R osa [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]- gliano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in pro- prio e quale amministratore di sostegno di RosarioNigro, e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.

Hanno presentato ricorso adesivo tempestivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta.

Hanno presentato ricorso adesivo, affidato a due motivi, anche [OSCURATO:PERSONA]. 9RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsi nei confronti del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- setti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei con- fronti del ricorso incidentale adesivo di [OSCURATO:PERSONA], nei con- fronti del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nuto, e nei confronti del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti principali de- ducono la «violazione e falsa applicazione dell’art.384, 2º comma, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

In sostanza, la Corte d’appello, in sede di giudizio di rinvio, avrebbe violato il principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n.1488 del 21/1/2011.

In particolare, la Corteterritoriale, contravvenendo a quanto or- mai già statuito dalla Cortedi cassazione, con la sentenza del 2011, ha ritenuto che l’area oggetto di contestazione risultasse «origina- riamente destinata a [OSCURATO:PERSONA]».

In realtà, trattavasi di area residenziale.

La Corte d’appello, in sede di rinvio, avrebbe «ignorato completamente quanto dalla stessa [Corte di cassazione] accertato in relazione alla natura del vincolo opposto dal Comune con la variante al PRG del 1989, estendendo così in manieraillegittima l’indagine su questioni ormai precluse».

In realtà, la destinazione assegnata dalla variante al PRG del 1989, essendo stata definitivamente qualificata come espropriativa e non conformativa, in considerazione dell’indole non generale ma lenticolare della stessa, «non poteva e non doveva essere conside- rata ai fini del calcolo dell’indennità». 10RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque errato nel considerare ai fini indennitari l’area in questione come area destinata «a standard ur- banistici».

Del resto, la Corted’appello aveva affidato l’incarico al CTU qua- lificando l’area espropriata «quale area edificabile e non certamente quale area destinata a standard urbanistici».

Allo stesso modo, il CTU nominato in sede di giudizio di rinvio ha accertato che «la destinazione dell’area risultava essere, originaria- mente, (nel PRG del 1965) tipologia 12, zone residenziali attuali dense, dal 1994 giusta DPGRC n. 7265/94, essa fu destinata a Stan- dard urbanistici».

Inoltre, il CTU non ha preso in considerazione alcun atto pubblico stipulato tra privati ed avente ad oggetto aree edificabili.

2. Con il ricorso incidentale adesivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, come primo motivo, la «viola- zione e falsa applicazione dell’art. 394, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.», evidenziando che «il motivo di ricorso proposto dai ricorrenti principali è condivisibile e viene assolutamente fatto proprio quale motivo di ricorso nei con- fronti del Comune di Salerno e viene integrato con i seguenti ulteriori motivi».

3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la «violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».

Con riferimento alla natura edificatoria del suolo v’è stato un puntuale e preciso accertamento da parte della Cortedi cassazione, «laddove indica espressamente il criterio da adottarsi da parte del giudice di rinvio: l’art. 5-bis della legge 359/92 per l’impiego di ter- reni edificabili». 11RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella nuova CTU si fa riferimento «ad una errata desti- nazione urbanistica».

4. Con il terzomotivo di ricorso incidentale si lamenta la «viola- zione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma, numeri 4 e 5, c.p.c.».

La Corte d’appello avrebbe richiamato la CTU redatta dall’Ing.

Matroroberto, senza però considerare «i rilievi mossi alla consulenza nelle memorie autorizzate e nella successiva comparsa conclusio- nale».

La Corte d’appello avrebbe errato nel considerare ai fini indenni- tari area in questione come area destinata a standard urbanistici.

5. Con il ricorso adesivo al ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono «sull’adesione al ricorso principale per violazione e falsa applicazione della sentenza impugnata dell’art. 384, 2º comma, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Si ribadisce che la Cortedi cassazione aveva affermato che «ai fini indennitari detta variante non aveva inciso sull’originaria natura edificabile dell’area».

6. Il motivo di ricorso principale ed i ricorsi incidentali adesivi, che vanno trattati congiuntamente per stretta connessione, sono tutti fondati.

7. Non v’è dubbio che questa Corte, con la sentenza n.1488 del 21/1/2011, in accoglimento parziale del terzomotivo di ricorso prin- cipale per cassazione formulato dal Comune, ha confermato il primo profilo del terzomotivo, in relazione alla qualificazione della destina- zione urbanistica dell’area in contestazione, reputandola edificabile.

In particolare, questa Corteha ritenuto che il vincolo di cui alla delibera n. 71 del 18/12/1989 non fosse conformativo, ma esclusi- 12RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio vamente preordinato all’espropriazione, per cui dello stesso non po- teva tenersi contonella valutazione del bene espropriato.

Si legge, infatti, con chiarezza nella sentenza di questa Cortedel 2011, che il terzomotivo di ricorso per cassazione principale del Co- mune si articolava sotto dueprofili.

Da un lato, si deduceva che il vincolo di cui alla delibera del Co- mune del 1989 aveva natura conformativa, mentre dall’altro, si chie- deva di tenere conto del valore del bene al momento dell’emissione del decreto di esproprio, quando l’area non era più edificata.

Questa Corte ha rigettato il primo profilo di ricorso per cassa- zione, affermando con chiarezza che il Comune «non censura, in- vece, specificamente le congrue e logiche ragioni che hanno indotto la Cortedi merito a ritenere l’indole non generale ma lenticolare e, dunque, a carattere espropriativo, del vincolo imposto dalla variante urbanistica in questione, con precipuo riferimento ai requisiti ogget- tivi di esso in rapporto al terreno di cui si controverte, tenendo anche presentile peculiari caratteristiche e vicende di tale bene, poi cor- rentemente evolutesi nella sua inclusione nel piano di recupero n. 5 zona del Carmine».

Ciò, del resto, in coerenza con il PRG, approvato con d.P.R. 4 febbraio 1965,«secondo cui si trattava di aria ricompresa in “zona residenziale attuale densa –12”».

Questa Corte, poi, accoglieva il secondo profilo della doglianza del Comune, anch’esso contenuto nel terzomotivo di ricorso princi- pale, in quanto le indennità di occupazione e di esproprio «avrebbero dovuto essere rispettivamente commisurate alla consistenza ed al valore del bene al momento del decreto di occupazione ed a quello di espropriazione, momenti in cui nella specie il terreno di cui si con- troverte si presentava inedificato». 13RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

8.1. Si è più volte affermato, in sede di legittimità, che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pro- nuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve unifor- marsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle pre- messe logico-giuridichedella decisione adottata, attenendosi agli ac- certamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza po- ter estendere la propria indaginea questioni che, pur se non esami- nate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato im- plicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni ver- rebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cas- sazione, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass., Sez. l, 11/10/2022, n. 29733).

Del resto, è pacifico che ilimiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di di- ritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipo- tesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accerta- mento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accer- tati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e deca- denze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già ac- 14RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio quisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia con- sentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass., Sez. 3, 15/6/2023, n. 17240).

Nella specie, il terzomotivo di ricorso principale per cassazione da parte del Comune si fondava sia su censure inerenti alla motiva- zione, sia su pretesi errori di diritto.

Con riguardo alla natura solo espropriativa, e non conformativa della variante al PRG di cui alla delibera n. 71 del 18/12/1989, questa Corte ha ritenuto «congrue e logiche le ragioni che hanno indotto la Corte di merito a ritenere l’indole non generale ma lenticolare» del vincolo imposto dalla variante urbanistica.

8.2. La Corte d’appello, invece, ha del tutto disatteso il principio di diritto di questa Corte, reputando che la natura dei terreni non era edificabile, in quanto l’area «come da DPGRC n. 7265/1994, risultava originariamente destinata a [OSCURATO:PERSONA] e […] che con deli- berazione di C.C. n. 3 del 18/1/1994, l’area veniva inserita nel PDR n. 5 con la categoria di intervento E2 ristrutturazione urbanistica, demolizione senza ricostruzione e destinata a verde pubblico e am- pliamento della viaria».

In aperta violazione del principio di diritto enunciato da questa Cortecon la sentenza del 2011, la Corte di merito ha ribadito che «la vocazione del bene era quella di zona destinata a standard urba- nistici, come sopra evidenziato, verificando gli studi di settore e l’an- damento dei prezzi medi reali e delle compravendite del settore re- sidenziale con particolare riguardo al periodo di interesse».

Al contrario, il dato di partenza, sia della CTU, sia della Corte d’appello, non poteva che essere la statuizione adottata da questa Cortecon sentenza n. 148 8 del 21/1/2011, che, con assoluta chia- rezza, ha fatto riferimento, quanto alla destinazione urbanistica, a 15RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio quella impressa dal PRG approvato con d.P.R.4 febbraio 1965, qua- lificando tale area come «zona residenziale densa – 12» e qualifi- cando la variante del 18/12/1989 n. 71 come un vincolo «non con- formativo», ma «preordinato all’esproprio».

Questa Corte, con la sentenza del 2011, ha dunque sottolineato che la variante del 1989 «relativamente all’area in questione non solo edificabile ma già edificata, sita in pieno centro cittadino, in zona altamente edificata e che presentava quasi nulla possibilità di inter- vento pubblico, non si era risolta in immutazione della sua preesi- stente destinazione urbanistica,ma aveva solo comportato la possi- bilità di localizzarvi l’opera pubblica».

La menzionata variante, dunque, ai fini indennitari «non aveva inciso sull’originaria natura edificabile dell’area, della quale, peraltro, nemmeno il Comune aveva dubitato, essendosi limitato a chiedere l’applicazione dei criteri indennitari propri delle aree edificabili, di cui all’art.5-bis in luogo di quelli previsti dall’ art. 39 della legge n. 2359 del 1865, per le aree edificate, norma che, invece, si rendeva appli- cabile per l’area de qua, con riguardo allo stato di fatto anteriore alla demolizione dell’edificio che vi insisteva ed ai limiti imposti alla rela- tiva ricostruzione, posto anche che il soddisfacimento del prevalente interesse pubblico non poteva avvenire attraverso un procedimento logico di mera fictio iuris, tendente a risultati non solo erronei in diritto ma sommamente ingiusti».

9. Del resto, in tema di espropriazione per pubblica utilitàquesta Corte ha affermato che, per l'individuazione della qualità edificatoria dell'area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, occorre distinguere tra vincoli confor- mativi ed espropriativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si prov- veda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della 16RG n. 11927/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere confor- mativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espro- priata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pub- blica, il vincolo è da r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11927/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , BENVENUTO R [OSCURATO:PERSONA], ROSSETTIALESSANDRA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- PINA, PELLEGRINOANTONIO, quale erede di BenvenutoAnna Maria, AVA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CI- [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i giusta procura in calce al ricorso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler rice- vere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domici- liatiin Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 50, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente tra lorodall o Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso, i qualidichiarano 2RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente procedi- mento agli indirizzidi posta elettronica certificata indicati, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 80, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese, in virtù di procura speciale conferita in calce al ricorso adesivo, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dovico [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le no- tificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato; -ricorrenti incidentali adesive- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali dichiarano di voler ri- cevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati; -ricorrenti incidentali adesivi- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIERROSALVATORE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CA- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- TONIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- CELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 3RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1065/2018, depo- sitata il 12/7/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/3/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con distinti atti di citazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- setti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (proc. nn. 440/1997, 245/98 e 82/1999), [OSCURATO:PERSONA] (proc. n. 78/1999), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- nile, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (proc. n. 287/ 1998), proponevano opposizione alla stima dinanzi alla Corte d’ap- pello di Salerno, chiedendo che fossero determinare le giuste inden- nità di espropriazione ed occupazione legittima. Spiegavano intervento adesivo autonomo [OSCURATO:PERSONA]Eboli, [OSCURATO:PERSONA]Eboli e [OSCURATO:PERSONA]Eboli, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]Eboli, a sua volta erede pro quotadi [OSCURATO:PERSONA] . 2. I fatti venivano così riassunti dalla sentenza della Cortedi cas- sazione n.1488 del 21/1/2011: A seguito del sisma del 1980 veniva danneggiato il fabbricato a più piani, sito in Salerno, via Carmine n.8, ed il Comune di Salerno ne disponeva la demolizione con ordinanza sindacale n. 1051 del 4RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale residuavano l’area di sedime e due aree già pertinenziali. Successivamente,il Comune di Salerno respingeva nel 1990, in ragione dell’inedificabilità dell’area conseguente alla variante al PRG adottata nel 1989, la domanda presentata nel 1981 dai condomini, volta ad ottenere l’autorizzazione alla ricostruzione in sito del fabbri- cato. Successivamente, il Comune rigettava la domanda dei condomini di assegnazione di una nuova area per la ricostruzione dell’immobile demolito. Entrambe le domande si fondavano sulla legge n.219 del 1981. Il Comune, con la delibera n.71 del 18/12/1989, aveva destinato l’area di sedime del fabbricato a «spazi pubblici, verde pubblico, par- cheggi, servizi o attrezzature pubbliche, in variante (poi approvata con decreto del PGR Campania, n. 7665 del 13/7/1994) alla desti- nazione impressagli dal PRG, approvato con d.P.R.4 febbraio 1965, secondo cui si trattava di area ricompresa in “zona residenziale at- tuale densa -12”». Con delibere consiliari n.30 del 12/11/1990, n.29 del 22/ 2/1993 e n.3 del 18/4/1994, il Comune aveva adottato il piano di recupero n.5 zona del Carmine, ricomprendendovi anche l’area in contesta- zione. Aveva, conseguentemente, disposto, con decreti sindacali n.46 del 4/9/95 e n. 74 del 27/6/95 , l’occupazione di urgenza di detta area per i lavori di ristrutturazione di via Carmine e via Principati e per la sistemazione dell’area antistante la chiesa Madonna del Car- mine. Con la delibera della Giunta comunale n. 185 del 23/7/1997 erano state approvate le indennità di esproprio e di occupazione, in base ai criteri di cui all’art.5-bis della legge n. 359 del 1992. 5RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Comune aveva depositato presso la Cassa DDPP le indennità provvisoriedi esproprio offerte, ma non accettate dei proprietari. Con decreto sindacale n.36 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva pronunciato il decreto definitivo di esproprio dell’area in questione. 3. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 10/9/2004, riunite le cause ed espletata una CTU, accoglieva le domande, de- terminando lagiusta indennità di espropriazione in complessivi euro 1.027.232,35, di cui euro 971.455,30 per l’area di sedime, ed euro 55.777,35 per le duearee pertinenziali. Per quel che ancora qui rileva, la Corte d’appello di Salerno re- putava che la variante al PRG, adottata con delibera n.71 del 18/12/ 1989, nel destinare l’area di sedime del fabbricato a spazi pubblici, verde pubblico, parcheggi, servizio attrezzature pubbliche, aveva in realtà «introdotto un vincolo non conformativo ma preordinato allo esproprio (ed alla destinazione ad opera pubblica), atteso che tale variante relativamente all’area in questione,non solo edificabile ma già edificata, sita in pieno centro cittadino, in zona altamente edifi- cata che presentava quasi nulla possibilità di intervento pubblico, non si era risolta in immutazione della sua preesistente destinazione urbanistica, ma aveva solo comportato la possi bilità di localizzarvi l’opera pubblica». Per tale ragione, ai fini indennitari detta variante «non aveva in- ciso sull’originaria natura edificabile dell’area». Per la Corte di merito, poi, dovevano essere condivisi i distinti metodi seguiti dalla CTU per la determinazione dei valori di mercato sia dell’area di sedime (valore determinato in base alla consistenza del fabbricato demolito, costituito da 16 unità immobiliari oltre per- tinenze coperte scoperte) sia delle duearee pertinenziali. 6RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Co- mune di Salerno. 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IlmaBenvenuto, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso, pro- ponendo anche ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di For- tunato Nigro resistevano con controricorso. Restavano intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- panile, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Vin- cenza Avagliano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- naldi, [OSCURATO:PERSONA]. 6. Questa Corte, con sentenza n.1488 del 21/1/2011,accoglieva in parte, per quel che qui rileva, il terzomotivo di ricorso per cassa- zione principale del Comune. Deduceva il Comune che «nell’accertare l’edificabilità dell’area espropriata non sono stati seguiti i criteri introdotti dall’art. 5 - bis della legge n. 359 del 1992, ossia verificate le possibilità legali ed effettive di edificazione al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dolendosi essenzialmente che la conclu- sione dei giudici di merito circa la natura espropriativa e non confor- mativa della variante al PRG, adottata nel 1989 dal Comune di Sa- lerno è affetta da vizi motivazionali eche è stata erroneamente rite- nutaespropriata un’area edificata e non da lungo tempo inedificata». Sul punto, questa Corte disattendeva il profilo di censura in or- dine alla qualificazione della variante al PRG del 1989 «come espro- priativa e non conformativa». 7RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] particolare, si sottolineavano «le congrue e logiche ragioni che hanno indotto la Cortedi merito a ritenere l’indole non generale ma lenticolare, e dunque a carattere espropriativo, del vincolo imposto dalla variante urbanistica in questione, con precipuo riferimento ai requisiti oggettivi di esso in rapporto al terreno di cui si controverte, tenendo anche presentile peculiari caratteristiche e vicende di tale bene, poi coerentemente evolutesi nella sua inclusione nel piano di recupero n.5 zona del Carmine». Veniva, invece, accolto il secondo profilo del terzo motivo di ri- corso per cassazione principale del Comune, in ordine alla doglianza inerente all’erronea determinazione delle indennità di occupazione e di esproprio «che avrebbero dovuto essere rispettivamente commi- surate alla consistenza ed al valore del bene al momento del decreto di occupazione ed a quello di espropriazione, momenti in cui nella specie il terreno di cui si controverte si presentava inedificato». Per tale ragione, allora, la Corted’appello aveva illegittimamente commisurato l’indennità «a situazioni inattuali di edificazione, rite- nute predicabili in ragione dell’illegittimità degli ostacoli frapposti dalla P.A. alla riedificazione del fabbricato demolito, sostanzialmente parametrato non, come avrebbe dovuto, alle conseguenze prodotte dall’esproprio e dall’occupazione di urgenza, ma al diverso ed incon- ferente ambito del danno da intervenuta perdita di chancesda edifi- cando». Si sarebbero dovute applicare, con riguardo all’intera area occu- pata e ablata,«soltanto le regole legali all’epoca contemplate dall o art.5-bis della legge n. 359 del 1992, per l’esproprio di terreni edi- ficabili». 7. La Corte d’appello di Salerno, adita in sede di rinvio, con sen- tenza n.1065/2018, depositata il 12/7/2018, determinava la giusta indennità di esproprio e quella di occupazione delle somme di euro 8RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 241.800,00 per indennità di esproprio, ed euro 32.126,44 per inden- nità di occupazione. La riduzione del valore del terreno edificabile era dovuta all’ac- certamento, da parte della Corte di merito, della natura del vincolo di cui alla delibera n.71 del 18/12/1989, quale vincolo conformativo e non vincolo preordinato all’espropriazione. In particolare, nella motivazione della sentenza della Corted’ap- pello si richiamavano le conclusioni del CTU, per il quale, l’area og- getto di contenzioso «risultava originariamente destinata a [OSCURATO:PERSONA]» e che con deliberazione di C.C. n. 3 del 18/1/1994, l’area veniva inserita «nel PDR n. 5 con la categoria di intervento E2 ri- strutturazione urbanistica, demolizione senza ricostruzione e desti- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] viaria». In motivazione, si precisava ancora che «la vocazione del bene era quella di zona destinata a standard urbanistici, come sopra evi- denziato, verificando gli studi di settore e l’andamento dei prezzi medi reali e delle compravendite del settore residenziale con parti- colareriguardo al periodo di interesse». 8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , R osa [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]- gliano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in pro- prio e quale amministratore di sostegno di RosarioNigro, e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. Hanno presentato ricorso adesivo tempestivo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta. Hanno presentato ricorso adesivo, affidato a due motivi, anche [OSCURATO:PERSONA]. 9RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorsi nei confronti del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- setti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei con- fronti del ricorso incidentale adesivo di [OSCURATO:PERSONA], nei con- fronti del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- nuto, e nei confronti del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con un unico motivo di impugnazione i ricorrenti principali de- ducono la «violazione e falsa applicazione dell’art.384, 2º comma, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». In sostanza, la Corte d’appello, in sede di giudizio di rinvio, avrebbe violato il principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n.1488 del 21/1/2011. In particolare, la Corteterritoriale, contravvenendo a quanto or- mai già statuito dalla Cortedi cassazione, con la sentenza del 2011, ha ritenuto che l’area oggetto di contestazione risultasse «origina- riamente destinata a [OSCURATO:PERSONA]». In realtà, trattavasi di area residenziale. La Corte d’appello, in sede di rinvio, avrebbe «ignorato completamente quanto dalla stessa [Corte di cassazione] accertato in relazione alla natura del vincolo opposto dal Comune con la variante al PRG del 1989, estendendo così in manieraillegittima l’indagine su questioni ormai precluse». In realtà, la destinazione assegnata dalla variante al PRG del 1989, essendo stata definitivamente qualificata come espropriativa e non conformativa, in considerazione dell’indole non generale ma lenticolare della stessa, «non poteva e non doveva essere conside- rata ai fini del calcolo dell’indennità». 10RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avrebbe dunque errato nel considerare ai fini indennitari l’area in questione come area destinata «a standard ur- banistici». Del resto, la Corted’appello aveva affidato l’incarico al CTU qua- lificando l’area espropriata «quale area edificabile e non certamente quale area destinata a standard urbanistici». Allo stesso modo, il CTU nominato in sede di giudizio di rinvio ha accertato che «la destinazione dell’area risultava essere, originaria- mente, (nel PRG del 1965) tipologia 12, zone residenziali attuali dense, dal 1994 giusta DPGRC n. 7265/94, essa fu destinata a Stan- dard urbanistici». Inoltre, il CTU non ha preso in considerazione alcun atto pubblico stipulato tra privati ed avente ad oggetto aree edificabili. 2. Con il ricorso incidentale adesivo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto, come primo motivo, la «viola- zione e falsa applicazione dell’art. 394, secondo comma, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.», evidenziando che «il motivo di ricorso proposto dai ricorrenti principali è condivisibile e viene assolutamente fatto proprio quale motivo di ricorso nei con- fronti del Comune di Salerno e viene integrato con i seguenti ulteriori motivi». 3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono la «violazione e falsa applicazione dell’art. 394 c.p.c., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». Con riferimento alla natura edificatoria del suolo v’è stato un puntuale e preciso accertamento da parte della Cortedi cassazione, «laddove indica espressamente il criterio da adottarsi da parte del giudice di rinvio: l’art. 5-bis della legge 359/92 per l’impiego di ter- reni edificabili». 11RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella nuova CTU si fa riferimento «ad una errata desti- nazione urbanistica». 4. Con il terzomotivo di ricorso incidentale si lamenta la «viola- zione e falsa applicazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma, numeri 4 e 5, c.p.c.». La Corte d’appello avrebbe richiamato la CTU redatta dall’Ing. Matroroberto, senza però considerare «i rilievi mossi alla consulenza nelle memorie autorizzate e nella successiva comparsa conclusio- nale». La Corte d’appello avrebbe errato nel considerare ai fini indenni- tari area in questione come area destinata a standard urbanistici. 5. Con il ricorso adesivo al ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono «sull’adesione al ricorso principale per violazione e falsa applicazione della sentenza impugnata dell’art. 384, 2º comma, c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Si ribadisce che la Cortedi cassazione aveva affermato che «ai fini indennitari detta variante non aveva inciso sull’originaria natura edificabile dell’area». 6. Il motivo di ricorso principale ed i ricorsi incidentali adesivi, che vanno trattati congiuntamente per stretta connessione, sono tutti fondati. 7. Non v’è dubbio che questa Corte, con la sentenza n.1488 del 21/1/2011, in accoglimento parziale del terzomotivo di ricorso prin- cipale per cassazione formulato dal Comune, ha confermato il primo profilo del terzomotivo, in relazione alla qualificazione della destina- zione urbanistica dell’area in contestazione, reputandola edificabile. In particolare, questa Corteha ritenuto che il vincolo di cui alla delibera n. 71 del 18/12/1989 non fosse conformativo, ma esclusi- 12RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio vamente preordinato all’espropriazione, per cui dello stesso non po- teva tenersi contonella valutazione del bene espropriato. Si legge, infatti, con chiarezza nella sentenza di questa Cortedel 2011, che il terzomotivo di ricorso per cassazione principale del Co- mune si articolava sotto dueprofili. Da un lato, si deduceva che il vincolo di cui alla delibera del Co- mune del 1989 aveva natura conformativa, mentre dall’altro, si chie- deva di tenere conto del valore del bene al momento dell’emissione del decreto di esproprio, quando l’area non era più edificata. Questa Corte ha rigettato il primo profilo di ricorso per cassa- zione, affermando con chiarezza che il Comune «non censura, in- vece, specificamente le congrue e logiche ragioni che hanno indotto la Cortedi merito a ritenere l’indole non generale ma lenticolare e, dunque, a carattere espropriativo, del vincolo imposto dalla variante urbanistica in questione, con precipuo riferimento ai requisiti ogget- tivi di esso in rapporto al terreno di cui si controverte, tenendo anche presentile peculiari caratteristiche e vicende di tale bene, poi cor- rentemente evolutesi nella sua inclusione nel piano di recupero n. 5 zona del Carmine». Ciò, del resto, in coerenza con il PRG, approvato con d.P.R. 4 febbraio 1965,«secondo cui si trattava di aria ricompresa in “zona residenziale attuale densa –12”». Questa Corte, poi, accoglieva il secondo profilo della doglianza del Comune, anch’esso contenuto nel terzomotivo di ricorso princi- pale, in quanto le indennità di occupazione e di esproprio «avrebbero dovuto essere rispettivamente commisurate alla consistenza ed al valore del bene al momento del decreto di occupazione ed a quello di espropriazione, momenti in cui nella specie il terreno di cui si con- troverte si presentava inedificato». 13RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 8.1. Si è più volte affermato, in sede di legittimità, che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pro- nuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve unifor- marsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle pre- messe logico-giuridichedella decisione adottata, attenendosi agli ac- certamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza po- ter estendere la propria indaginea questioni che, pur se non esami- nate nel giudizio di legittimità costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato im- plicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni ver- rebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cas- sazione, in contrasto col principio di intangibilità (cfr. Cass., Sez. l, 11/10/2022, n. 29733). Del resto, è pacifico che ilimiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di di- ritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipo- tesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accerta- mento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accer- tati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e deca- denze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già ac- 14RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio quisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia con- sentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (cfr. Cass., Sez. 3, 15/6/2023, n. 17240). Nella specie, il terzomotivo di ricorso principale per cassazione da parte del Comune si fondava sia su censure inerenti alla motiva- zione, sia su pretesi errori di diritto. Con riguardo alla natura solo espropriativa, e non conformativa della variante al PRG di cui alla delibera n. 71 del 18/12/1989, questa Corte ha ritenuto «congrue e logiche le ragioni che hanno indotto la Corte di merito a ritenere l’indole non generale ma lenticolare» del vincolo imposto dalla variante urbanistica. 8.2. La Corte d’appello, invece, ha del tutto disatteso il principio di diritto di questa Corte, reputando che la natura dei terreni non era edificabile, in quanto l’area «come da DPGRC n. 7265/1994, risultava originariamente destinata a [OSCURATO:PERSONA] e […] che con deli- berazione di C.C. n. 3 del 18/1/1994, l’area veniva inserita nel PDR n. 5 con la categoria di intervento E2 ristrutturazione urbanistica, demolizione senza ricostruzione e destinata a verde pubblico e am- pliamento della viaria». In aperta violazione del principio di diritto enunciato da questa Cortecon la sentenza del 2011, la Corte di merito ha ribadito che «la vocazione del bene era quella di zona destinata a standard urba- nistici, come sopra evidenziato, verificando gli studi di settore e l’an- damento dei prezzi medi reali e delle compravendite del settore re- sidenziale con particolare riguardo al periodo di interesse». Al contrario, il dato di partenza, sia della CTU, sia della Corte d’appello, non poteva che essere la statuizione adottata da questa Cortecon sentenza n. 148 8 del 21/1/2011, che, con assoluta chia- rezza, ha fatto riferimento, quanto alla destinazione urbanistica, a 15RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio quella impressa dal PRG approvato con d.P.R.4 febbraio 1965, qua- lificando tale area come «zona residenziale densa – 12» e qualifi- cando la variante del 18/12/1989 n. 71 come un vincolo «non con- formativo», ma «preordinato all’esproprio». Questa Corte, con la sentenza del 2011, ha dunque sottolineato che la variante del 1989 «relativamente all’area in questione non solo edificabile ma già edificata, sita in pieno centro cittadino, in zona altamente edificata e che presentava quasi nulla possibilità di inter- vento pubblico, non si era risolta in immutazione della sua preesi- stente destinazione urbanistica,ma aveva solo comportato la possi- bilità di localizzarvi l’opera pubblica». La menzionata variante, dunque, ai fini indennitari «non aveva inciso sull’originaria natura edificabile dell’area, della quale, peraltro, nemmeno il Comune aveva dubitato, essendosi limitato a chiedere l’applicazione dei criteri indennitari propri delle aree edificabili, di cui all’art.5-bis in luogo di quelli previsti dall’ art. 39 della legge n. 2359 del 1865, per le aree edificate, norma che, invece, si rendeva appli- cabile per l’area de qua, con riguardo allo stato di fatto anteriore alla demolizione dell’edificio che vi insisteva ed ai limiti imposti alla rela- tiva ricostruzione, posto anche che il soddisfacimento del prevalente interesse pubblico non poteva avvenire attraverso un procedimento logico di mera fictio iuris, tendente a risultati non solo erronei in diritto ma sommamente ingiusti». 9. Del resto, in tema di espropriazione per pubblica utilitàquesta Corte ha affermato che, per l'individuazione della qualità edificatoria dell'area, da effettuarsi in base agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'espropriazione, occorre distinguere tra vincoli confor- mativi ed espropriativi, sicché ove con l'atto di pianificazione si prov- veda alla zonizzazione dell'intero territorio comunale, o di una sua parte, sì da incidere su di una generalità di beni, in funzione della 16RG n. 11927/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio destinazione dell'intera zona in cui essi ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo assume carattere confor- mativo ed influisce sulla determinazione del valore dell'area espro- priata, mentre, ove si imponga un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pub- blica, il vincolo è da r
Sentenza Cassazione n. 22414/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris