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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 21199/2022

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ione errore ORDINANZA materiale sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23768/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45D27 D612R), elettivamente domiciliato in Firenze, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A21 D612M), elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34/b, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - e BIANCO Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E18 G713I), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ed eredi di RICCI Renata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 27B63 B962Z); ARDSU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; BOZZETTI Fiordalisa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56E66 E983E); - intimati - avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale della Corte d'appello di Firenze, depositata il 6 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza notificati il 7 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'appello di Firenze per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 18/2017 della stessa Corte, chiedendo che, a pagina 11 della parte motiva e nel dispositivo, la somma riportata di euro 77.468,00 fosse sostituita con la somma di euro 38.734,28.

Al riguardo, il ricorrente sosteneva che, a fronte dell'affermato diritto alla divisione in parti uguali della provvigione tra i mediatori, il cui importo non era contestato nel quantum, per una semplice svista, la sentenza aveva disposto la condanna del cliente ARDSU al pagamento dell'intera provvigione nei confronti delle agenzie Mochi-Baccetti e la condanna dell'agenzia [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'intero compenso percepito, anziché disporre le condanne al pagamento della corrispondente metà.

Si costituiva nel sub-procedimento di correzione [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla richiesta di correzione e precisava che non si trattava di errore emendabile, ma semmai censurabile con il solo ricorso in cassazione, che nel frattempo il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque avviato. 2.- La Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe, accoglieva l'istanza di emenda e, per l'effetto, disponeva la correzione della sentenza n. 18/2017, nel senso che, a pagina 11 della parte motiva e nel dispositivo, laddove era riportato l'importo di euro 77.468,00, esso doveva intendersi sostituito con l'importo di euro 38.734,28.r 3.- Avverso l'ordinanza di correzione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l'intimato [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], l'ARDSU e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo dedotto il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l'erronea applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., per avere la Corte d'appello accordato la correzione invocata, benché non si trattasse di errore emendabile.

Secondo l'istante, non vi sarebbe stata, nel caso di specie, una anomalia intervenuta nella redazione del provvedimento, la quale sarebbe sussistita esclusivamente nel caso di divergenza tra l'ideazione e la rappresentazione grafica, agevolmente rilevabile dalla lettura del testo del documento medesimo.

Sicché non vi sarebbe stata, nel caso in esame, una svista o una disattenzione del giudice, resa palese dal semplice confronto tra la parte del provvedimento che si assumeva errata e le considerazioni, in fatto e in diritto, contenute nella motivazione dello stesso.

Con la conseguenza che - ad avviso del ricorrente - il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non avrebbe potuto essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, come era avvenuto illegittimamente nel caso di specie, ma avrebbe presupposto il ricorso in cassazione. 2.- In adesione all'eccezione pregiudiziale formulata dal controricorrente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.E ciò perché l'impugnazione in sede di legittimità è stata espressamente avanzata contro il solo provvedimento di correzione e non già avverso la sentenza corretta.

Ora, il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto a quest'ultima, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo circa il regolamento degli interessi in contestazione: infatti, l'art. 288, quarto comma, c.p.c. prevede espressamente l'impugnabilità delle parti corrette, che costituisce rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 608 del 12/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 12034 del 17/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 8543 del 05/05/2004). 3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'inammissibilità del ricorso.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.900,0, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ione errore ORDINANZA materiale sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23768/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45D27 D612R), elettivamente domiciliato in Firenze, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63A21 D612M), elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34/b, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - e BIANCO Roberto (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61E18 G713I), in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], ed eredi di RICCI Renata (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 27B63 B962Z); ARDSU - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore; BOZZETTI Fiordalisa (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56E66 E983E); - intimati - avverso l'ordinanza di correzione di errore materiale della Corte d'appello di Firenze, depositata il 6 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 giugno 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza notificati il 7 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d'appello di Firenze per la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 18/2017 della stessa Corte, chiedendo che, a pagina 11 della parte motiva e nel dispositivo, la somma riportata di euro 77.468,00 fosse sostituita con la somma di euro 38.734,28. Al riguardo, il ricorrente sosteneva che, a fronte dell'affermato diritto alla divisione in parti uguali della provvigione tra i mediatori, il cui importo non era contestato nel quantum, per una semplice svista, la sentenza aveva disposto la condanna del cliente ARDSU al pagamento dell'intera provvigione nei confronti delle agenzie Mochi-Baccetti e la condanna dell'agenzia [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'intero compenso percepito, anziché disporre le condanne al pagamento della corrispondente metà. Si costituiva nel sub-procedimento di correzione [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla richiesta di correzione e precisava che non si trattava di errore emendabile, ma semmai censurabile con il solo ricorso in cassazione, che nel frattempo il [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque avviato. 2.- La Corte d'appello di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe, accoglieva l'istanza di emenda e, per l'effetto, disponeva la correzione della sentenza n. 18/2017, nel senso che, a pagina 11 della parte motiva e nel dispositivo, laddove era riportato l'importo di euro 77.468,00, esso doveva intendersi sostituito con l'importo di euro 38.734,28.r 3.- Avverso l'ordinanza di correzione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l'intimato [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], l'ARDSU e [OSCURATO:PERSONA]. 4.- Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l'unico motivo dedotto il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l'erronea applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., per avere la Corte d'appello accordato la correzione invocata, benché non si trattasse di errore emendabile. Secondo l'istante, non vi sarebbe stata, nel caso di specie, una anomalia intervenuta nella redazione del provvedimento, la quale sarebbe sussistita esclusivamente nel caso di divergenza tra l'ideazione e la rappresentazione grafica, agevolmente rilevabile dalla lettura del testo del documento medesimo. Sicché non vi sarebbe stata, nel caso in esame, una svista o una disattenzione del giudice, resa palese dal semplice confronto tra la parte del provvedimento che si assumeva errata e le considerazioni, in fatto e in diritto, contenute nella motivazione dello stesso. Con la conseguenza che - ad avviso del ricorrente - il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza, non consentendo di individuare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, non avrebbe potuto essere eliminato con il rimedio della correzione degli errori materiali, come era avvenuto illegittimamente nel caso di specie, ma avrebbe presupposto il ricorso in cassazione. 2.- In adesione all'eccezione pregiudiziale formulata dal controricorrente, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso.E ciò perché l'impugnazione in sede di legittimità è stata espressamente avanzata contro il solo provvedimento di correzione e non già avverso la sentenza corretta. Ora, il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto a quest'ultima, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo, invece, da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo circa il regolamento degli interessi in contestazione: infatti, l'art. 288, quarto comma, c.p.c. prevede espressamente l'impugnabilità delle parti corrette, che costituisce rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 608 del 12/01/2017; Sez. 2, Sentenza n. 12034 del 17/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 8543 del 05/05/2004). 3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'inammissibilità del ricorso. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.900,0, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de
Decreto Cassazione n. 21199/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris