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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2024

Cassazione n. 26801/2024

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4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17774/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 50/, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZAdella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 7158/2017 , depositata il 6 dicembre 2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 625/1/2016, accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento n. 12520140008674792002 per imposta di successione, anno 2011;

2. avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con sentenza 7158/2017, rigettava l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado;

3. contro la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo;

4. questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9075/2020, disponeva il rinnovo della notifica alla contribuente stante l'erronea indicazione, nel ricorso stesso, del nome di battesimo della predetta (Claudia anziché Carla);

5. effettuato il predetto adempimento, la Bellucci si costituiva in giudizio con controricorso con il quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso in ragione della intervenuta definitività della sentenza della C.T.R. n. 7158/2017 non tempestivamente impugnata, deduceva l'intervenuta definizione agevolata della cartella oggetto della presente controversia, essendosi avvalsa della procedura di definizione agevolata delle cartelle introdotta dall'art. 3 del decreto fiscale n. 119/18 convertito in legge n. 136/2018 (c.d. pace fiscale) accettata dalla Agenzia con pagamento prima rata, ed conseguentemente chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere;

6. questa Corte, con ulteriore ordinanza interlocutoria n. 4545/2021, premesso che la contribuente aveva allegato di avere pagato la prima rata ma nulla risultava in merito alle altre, nel rilevare che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, la definizione non produce effetti ai sensi dell'art. 3 d.l. 119/2018, onerava le parti di produrre idonea documentazione circa l'intervenuto integrale pagamento di quanto dovuto ed il perfezionamento della procedura di definizione, ma tuttavia nessuna documentazione veniva depositata. [OSCURATO:PERSONA]

1. con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 68 del medesimo decreto nonché con l’art. 56 del d.P.R. 131/1986 per avere la [OSCURATO:PERSONA] confermato la statuizione di annullamento della cartella di pagamento impugnata in ragione del fatto che la C.T.P.

Viterbo, con ordinanza 403/02/14, aveva sospeso l'esecutività dell'avviso di liquidazione n. 12/0990/00876/001 in base al quale veniva successivamente emessa la cartella in questione;

2. va premesso che non vi è prova in atti dell'intervenuta definizione agevolatarelativa a lla cartella oggetto della presente controversia ai sensi dell'art. 3 del decreto fiscale n. 119/18 convertito in legge n. 136/2018 (c.d. pace fiscale) con integrale pagamento delle somme dovute, sicché non può dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere;

3. non coglie, poi, nel segno l’eccezione formulata da [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso per passaggio in giudicato della sentenza di appello in assenza di una tempestiva impugnazione tenuto conto della disposta rinnovazione della notifica del ricorso giusta ordinanza interlocutoria n. 9075/2020, con conseguente sanatoria ex tunc;

3.1. invero l'ordine di rinnovazione di una notificazione da effettuarsi in un termine perentorio mira ad evitare che la nullità della stessa possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante; pertanto, per effetto della rinnovazione, la notificazione si considera eseguita ora per allora, producendo i propri effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento. (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 29685 del 28/12/2020, Rv. 660107 - 01).

In questi casi, secondo le Sezioni Unite, la notificazione deve ritenersi nulla e non già inesistente come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (vedi Sez.

U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 -01);

4. ciò rilevato il ricorso deve essere respinto per le ragioni appresso specificate;

5. in punto di fatto risulta incontroverso che, a fronte di una iscrizione a ruolo in data 2 maggio 2014, disposta dalla C.T.P. la sospensione dell’intimazione in data 1° luglio 2014 e risultando la “partita” sospesa in data 31/07/2014, veniva emessa la cartella oggetto di causa notificata alla contribuente data 9 ottobre 2014 e, quindi, dopo la sospensione disposta ex art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;

6. orbene le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito –i quali hanno ritenuto che la sospensione dell’ atto prodromico dispiegava effetti anche sugli atti successivi direttamente dipendenti -appaiono corrette in diritto alla stregua del condivisibile orientamento, cui in questa sede va data continuità, secondo cui in tema di esecuzione esattoriale la sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire "in executivis" e preclude all'amministrazione finanziaria e all'agente della riscossione la notificazione della cartella di pagamento e il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione, la quale deve "medio tempore" arrestarsi; ne deriva che, qualora l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente a detta sospensione, non va dato corso agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale (vedi Sez. 5- , Sentenza n. 218 24 del 20/07/2023, Rv. 668517 –01, nonchè in senso conforme Sez. 5 - , Sentenza n. 40047 del 14/12/2021, Rv. 663212 -01);

6.1. una volta che la Commissione tributaria provinciale aveva sospeso l’esecuzione dell’avviso di liquidazione ed ir rogazione sanzioni n. 120999000876001 l’Agenzia delle entrate non poteva, dunque, proseguire il procedimento teso all’emissione della cartella di pagamento, a nulla rilevando il richiamo, da parte dell’Ufficio, all’art. 56 del d.P.R. 131/1986 applicabile in tema di imposta di successione sulla scorta del disposto cui all’art. 60 del d.lvo. 346/1990.

La previsione di cui al richiamato art. 56 secondo cui, in sé, “il ricorso del contribuente non sospende la riscossione…” non appare dirimente nell’ottica prospettata dall’Ufficio in quanto laddove il contribuente abbia impugnato l’avviso di liquidazione e lo stesso sia stato sospeso dall’autorità giudiziaria è evidente che è inibita all’Agenzia delle entrate la possibilità di iscrizione a ruolo anche a titolo provvisorio, non essendo possibile superare la decisione di sospensione dell’efficacia dell’atto prodromico imposta dal giudice tributario, su richiesta del contribuente ricorrente, ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992, risultando evidente il pregiudizio per il contribuente che, nonostante abbia conseguito la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di liquidazione, subisca il compimentoda parte dell’Agenzia delle entrate di attività successive, del tutto incompatibili con la sospensione giudiziale pronunciata dalla Commissione tributaria;

6.2. questa Collegio intende, quindi, discostarsi, dai precedenti di questa Corte (Cass., sez. 5 n. 20361/2020 nonché Cass sez. 5, n. 30584/2017) in cui si è affermato che la sospensione dell'atto impositivo, concernendo l'esecuzione, non spiega effetti diretti sulla cartella di pagamento che è atto prodromico dell'esecuzione ed ha carattere meramente consequenziale agli avvisi di accertamento, di guisa che la cartella, ove impugnata, deve essere a propria volta oggetto di richiesta di sospensione, qualora la parte ritenga che possa derivarle un danno grave ed irreparabile;

6.3. l’orientamento più recente, sopra richiamato, appare più corretto in quanto altrimenti ragionando non si comprende quale sarebbe la ratiodella tutela cautelare consistente nella sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo presupposto.

Il difforme orientamento fa, peraltro, leva sulla natura della cartella di pagamento quale atto prodromico all’esecuzione, e non esecutivo in senso proprio ma la distinzione operata da detto orientamento deve, però, fare i conti con il rilievo che la cartella è atto prodromico perché non si sostanzia (ancora) in un atto di effettiva esecuzione (pignoramento) o di ulteriore cautela (fermo, ipoteca) ma è, comunque, atto indispensabile in difetto del quale non potrebbe procedersi ad esecuzione (in disparte gli atti impositivi anche, ex se, esecutivi).

L’orientamento più recente rimarca, condivisibilmente, che con il provvedimento di sospensione non si può provvedere nemmeno alla iscrizione a ruolo e, del resto, proprio l’esistenza di atti impositivi ed esecutivi (cd. impoesattivi) paleserebbe una difformità di trattamento rispetto all’ipotesi della necessaria iscrizione a ruolo per atti non esecutivi (nel primo caso la sospensione dell’atto impoesattivo non pone dilemma, l’atto è sospeso, nel secondo caso sarebbe, invece, legittima l’emissione della cartella sol perché “meramente” prodromica all’esecuzione);

7. il ricorso va, dunque, rigettato dovendosi affermare il seguente principio di diritto: “in materia di imposta di successione, disposta la sospensione cautelare dell’avviso di liquidazione ed ir rogazione sanzioni,non va dato seguito agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, con la conseguenza che la eventuale cartella di pagamento emessa, ove impugnata, dovrà essere annullata”;

8. le spese processuali vanno compensate in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprude

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17774/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 50/, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZAdella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 7158/2017 , depositata il 6 dicembre 2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Commissione tributaria provinciale di Viterbo, con sentenza n. 625/1/2016, accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella di pagamento n. 12520140008674792002 per imposta di successione, anno 2011; 2. avverso detta decisione l'Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con sentenza 7158/2017, rigettava l'impugnazione confermando la sentenza di primo grado; 3. contro la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo; 4. questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 9075/2020, disponeva il rinnovo della notifica alla contribuente stante l'erronea indicazione, nel ricorso stesso, del nome di battesimo della predetta (Claudia anziché Carla); 5. effettuato il predetto adempimento, la Bellucci si costituiva in giudizio con controricorso con il quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso in ragione della intervenuta definitività della sentenza della C.T.R. n. 7158/2017 non tempestivamente impugnata, deduceva l'intervenuta definizione agevolata della cartella oggetto della presente controversia, essendosi avvalsa della procedura di definizione agevolata delle cartelle introdotta dall'art. 3 del decreto fiscale n. 119/18 convertito in legge n. 136/2018 (c.d. pace fiscale) accettata dalla Agenzia con pagamento prima rata, ed conseguentemente chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere; 6. questa Corte, con ulteriore ordinanza interlocutoria n. 4545/2021, premesso che la contribuente aveva allegato di avere pagato la prima rata ma nulla risultava in merito alle altre, nel rilevare che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, la definizione non produce effetti ai sensi dell'art. 3 d.l. 119/2018, onerava le parti di produrre idonea documentazione circa l'intervenuto integrale pagamento di quanto dovuto ed il perfezionamento della procedura di definizione, ma tuttavia nessuna documentazione veniva depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 68 del medesimo decreto nonché con l’art. 56 del d.P.R. 131/1986 per avere la [OSCURATO:PERSONA] confermato la statuizione di annullamento della cartella di pagamento impugnata in ragione del fatto che la C.T.P. Viterbo, con ordinanza 403/02/14, aveva sospeso l'esecutività dell'avviso di liquidazione n. 12/0990/00876/001 in base al quale veniva successivamente emessa la cartella in questione; 2. va premesso che non vi è prova in atti dell'intervenuta definizione agevolatarelativa a lla cartella oggetto della presente controversia ai sensi dell'art. 3 del decreto fiscale n. 119/18 convertito in legge n. 136/2018 (c.d. pace fiscale) con integrale pagamento delle somme dovute, sicché non può dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere; 3. non coglie, poi, nel segno l’eccezione formulata da [OSCURATO:PERSONA] di inammissibilità del ricorso per passaggio in giudicato della sentenza di appello in assenza di una tempestiva impugnazione tenuto conto della disposta rinnovazione della notifica del ricorso giusta ordinanza interlocutoria n. 9075/2020, con conseguente sanatoria ex tunc; 3.1. invero l'ordine di rinnovazione di una notificazione da effettuarsi in un termine perentorio mira ad evitare che la nullità della stessa possa irreversibilmente rivolgersi contro il notificante; pertanto, per effetto della rinnovazione, la notificazione si considera eseguita ora per allora, producendo i propri effetti dalla data iniziale di attivazione del procedimento. (Sez. 6- 5, Ordinanza n. 29685 del 28/12/2020, Rv. 660107 - 01). In questi casi, secondo le Sezioni Unite, la notificazione deve ritenersi nulla e non già inesistente come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. (vedi Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 -01); 4. ciò rilevato il ricorso deve essere respinto per le ragioni appresso specificate; 5. in punto di fatto risulta incontroverso che, a fronte di una iscrizione a ruolo in data 2 maggio 2014, disposta dalla C.T.P. la sospensione dell’intimazione in data 1° luglio 2014 e risultando la “partita” sospesa in data 31/07/2014, veniva emessa la cartella oggetto di causa notificata alla contribuente data 9 ottobre 2014 e, quindi, dopo la sospensione disposta ex art. 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; 6. orbene le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito –i quali hanno ritenuto che la sospensione dell’ atto prodromico dispiegava effetti anche sugli atti successivi direttamente dipendenti -appaiono corrette in diritto alla stregua del condivisibile orientamento, cui in questa sede va data continuità, secondo cui in tema di esecuzione esattoriale la sospensione giudiziale ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire "in executivis" e preclude all'amministrazione finanziaria e all'agente della riscossione la notificazione della cartella di pagamento e il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione, la quale deve "medio tempore" arrestarsi; ne deriva che, qualora l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente a detta sospensione, non va dato corso agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale (vedi Sez. 5- , Sentenza n. 218 24 del 20/07/2023, Rv. 668517 –01, nonchè in senso conforme Sez. 5 - , Sentenza n. 40047 del 14/12/2021, Rv. 663212 -01); 6.1. una volta che la Commissione tributaria provinciale aveva sospeso l’esecuzione dell’avviso di liquidazione ed ir rogazione sanzioni n. 120999000876001 l’Agenzia delle entrate non poteva, dunque, proseguire il procedimento teso all’emissione della cartella di pagamento, a nulla rilevando il richiamo, da parte dell’Ufficio, all’art. 56 del d.P.R. 131/1986 applicabile in tema di imposta di successione sulla scorta del disposto cui all’art. 60 del d.lvo. 346/1990. La previsione di cui al richiamato art. 56 secondo cui, in sé, “il ricorso del contribuente non sospende la riscossione…” non appare dirimente nell’ottica prospettata dall’Ufficio in quanto laddove il contribuente abbia impugnato l’avviso di liquidazione e lo stesso sia stato sospeso dall’autorità giudiziaria è evidente che è inibita all’Agenzia delle entrate la possibilità di iscrizione a ruolo anche a titolo provvisorio, non essendo possibile superare la decisione di sospensione dell’efficacia dell’atto prodromico imposta dal giudice tributario, su richiesta del contribuente ricorrente, ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 546 del 1992, risultando evidente il pregiudizio per il contribuente che, nonostante abbia conseguito la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di liquidazione, subisca il compimentoda parte dell’Agenzia delle entrate di attività successive, del tutto incompatibili con la sospensione giudiziale pronunciata dalla Commissione tributaria; 6.2. questa Collegio intende, quindi, discostarsi, dai precedenti di questa Corte (Cass., sez. 5 n. 20361/2020 nonché Cass sez. 5, n. 30584/2017) in cui si è affermato che la sospensione dell'atto impositivo, concernendo l'esecuzione, non spiega effetti diretti sulla cartella di pagamento che è atto prodromico dell'esecuzione ed ha carattere meramente consequenziale agli avvisi di accertamento, di guisa che la cartella, ove impugnata, deve essere a propria volta oggetto di richiesta di sospensione, qualora la parte ritenga che possa derivarle un danno grave ed irreparabile; 6.3. l’orientamento più recente, sopra richiamato, appare più corretto in quanto altrimenti ragionando non si comprende quale sarebbe la ratiodella tutela cautelare consistente nella sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo presupposto. Il difforme orientamento fa, peraltro, leva sulla natura della cartella di pagamento quale atto prodromico all’esecuzione, e non esecutivo in senso proprio ma la distinzione operata da detto orientamento deve, però, fare i conti con il rilievo che la cartella è atto prodromico perché non si sostanzia (ancora) in un atto di effettiva esecuzione (pignoramento) o di ulteriore cautela (fermo, ipoteca) ma è, comunque, atto indispensabile in difetto del quale non potrebbe procedersi ad esecuzione (in disparte gli atti impositivi anche, ex se, esecutivi). L’orientamento più recente rimarca, condivisibilmente, che con il provvedimento di sospensione non si può provvedere nemmeno alla iscrizione a ruolo e, del resto, proprio l’esistenza di atti impositivi ed esecutivi (cd. impoesattivi) paleserebbe una difformità di trattamento rispetto all’ipotesi della necessaria iscrizione a ruolo per atti non esecutivi (nel primo caso la sospensione dell’atto impoesattivo non pone dilemma, l’atto è sospeso, nel secondo caso sarebbe, invece, legittima l’emissione della cartella sol perché “meramente” prodromica all’esecuzione); 7. il ricorso va, dunque, rigettato dovendosi affermare il seguente principio di diritto: “in materia di imposta di successione, disposta la sospensione cautelare dell’avviso di liquidazione ed ir rogazione sanzioni,non va dato seguito agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale, con la conseguenza che la eventuale cartella di pagamento emessa, ove impugnata, dovrà essere annullata”; 8. le spese processuali vanno compensate in ragione dei contrastanti orientamenti giurisprude
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