CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18220-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale sito in [OSCURATO:PERSONA]Aquino, al viale Olimpico n. 4, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 365/01/2020 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata in data 22/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'anno d'imposta 2014, che [OSCURATO:PERSONA] sosteneva non esserle mai stata notificata e di cui era venuta a conoscenza in data 15/10/2015 a seguito di rilascio da parte del concessionario alla riscossione del relativo estratto di ruolo, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Calabria rigettava l'appello della contribuente ritenendo regolarmente e correttamente notificata la cartella di pagamento impugnata. 2. Avverso tale statuizione la Mercurio ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha replicato l'Agenzia delle entrate - Riscossione con controricorso. 3. A seguito di proposta del relatore ex art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. 2. Sostiene di aver prodotto in grado di appello documentazione anagrafica da cui risultava essere residente fin dal 24 ottobre 2013 nel Comune di Falerna, alla via [OSCURATO:PERSONA], IV Traversa, sicché la CTR avrebbe dovuto ritenere invalida la notifica della cartella di pagamento impugnata che l'amministrazione finanziaria aveva effettuato in Catanzaro, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 19/A. Sostiene inoltre che la notifica era nulla perché effettuata ai sensi dell'ad. 140 cod. proc. civ. ma l'agente della riscossione non aveva fornito prova della spedizione e ricezione della c.d. raccomandata informativa. 3. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 4. Invero, per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 13625 del 2019) «il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative. In proposito va ribadito l'orientamento di questa Corte secondo il quale «Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione» (Cass. Sez. III n. 18506 del 25.08.2006)». 5. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata a indicare i documenti non considerati dal giudice del merito, senza alcuna specifica trascrizione del contenuto di essi, che neppure ha allegato al ricorso in esame, come avrebbe potuto fare in ossequio al Protocollo d'intesa tra questa Corte e il CNF del 17/12/2015. In tal modo la censura si risolve in un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del principio di autosufficienza, che mira ad assicurare che il ricorso per Cassazione consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere. Inoltre va ribadito che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. 6. Nella medesima inammissibilità incorre anche la censura formulata con riferimento all'irregolarità della notifica della cartella di pagamento perché effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. ma senza che l'agente della riscossione avesse fornito prova della spedizione e ricezione della c.d. raccomandata informativa. 7. Al riguardo va ricordato e ribadito il principio affermato da questa Corte (Cass., Sez. 5, sent. n. 18472 del 21/09/2016) in base al quale, nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, dell'estratto di ruolo per l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, e non di nullità del procedimento, in quanto la notificazione della cartella di pagamento non costituisce atto del processo tributario, potendo l'iscrizione a ruolo del tributo essere impugnata solo in caso di mancata o invalida notifica al contribuente della relativa cartella. 8. Pertanto, in assenza di un potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla Corte di Cassazione solo nel caso, qui non ricorrente, di deduzione di un error in procedendo ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la parte, ove contesti, come nel motivo in esame, la rituale notifica della cartella di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, deve necessariamente provvedere alla trascrizione integrale degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018; conf. Cass. n. 5185/2017, richiamata da Cass. n. 1150 del 2019, secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo"). 9. A tali arresti giurisprudenziali non si è attenuta la ricorrente che non ha avuto cura né di riprodurre nel ricorso il contenuto di quegli atti, né di allegarli allo stesso, come avrebbe potuto fare in ossequio alle "raccomandazioni" contenute nel citato Protocollo. Adempimento, questo, nel caso in esame assolutamente necessario per consentire a questa Corte la verifica della fondatezza del motivo di ricorso, in quanto, pur essendo incontroverso tra le parti che la contribuente era risultata irreperibile, vi è assoluta incertezza in ordine alla circostanza che l'irreperibilità fosse relativa, come sostiene la ricorrente, o assoluta, come invece sostiene la controricorrente. 10. Alla stregua dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art.111, comma 2, Cost. (Cass. n. 16171 del 2017; Cass. n. 9693 del 2018), la manifesta inammissibilità del ricorso, che consente l'immediata definizione del giudizio, rende superfluo il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte sulla questione, che pure viene in rilievo nel presente giudizio, in cui il contribuente assume di non aver ricevuto la rituale notifica della cartella di pagamento, di cui era venuta a conoscenza solo occasionalmente, attraverso il rilascio da parte dell'agente della riscossione dell'estratto di ruolo, dell'impugnabilità "in via diretta" di tale atto, con tutela "anticipata" e sulla base della conoscenza dell'estratto di ruolo che è atto non impugnabile. Questione che la Sezione Quinta di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 4526 del 2022, ha, appunto, rimesso alle Sezioni unite per una pronuncia nomofilattica sull'efficacia, retroattiva o meno, dell'art. 3-bis del di. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, dettato in materia di "non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo". 11. In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.