CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 1978
Cassazione n. 25005/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1978 avverso la sentenza del 24/10/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato ovvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Treccarichi) Rilevato che l'impugnazione è stata proposta in data 16 dicembre 2022 e quindi oltre il termine di legge, nella specie scadente 1'8 novembre 2022 (attesa la contestualità della motivazione rispetto alla pronuncia), per cui va dichiarata inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 5 maggio 2023 Il consigl re [OSCURATO:PERSONA] tanzo D E POSIT A