CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2023
Cassazione n. 12947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione L'imputata [OSCURATO:PERSONA] Carla ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Monza di condanna della predetta per il reato di furto aggravato dalla esposizione a pubblica fede del bene sottratto (un computer del valore di euro 800,00), ai danni di un esercizio commerciale (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché la difesa ha reiterato in questa sede doglianze prospettate al giudice del gravame e da questi rigettate con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, oltre che coerenti con i principi di diritto in materia; che, in particolare, quanto al riconoscimento delle immagini del sistema di videosorveglianza e al loro confronto con il documento d'identità dell'imputata, i giudici territoriali hanno evidenziato l'avvenuto riscontro della corrispondenza della donna ritratta nelle immagini del sistema di videoripresa con l'imputata presente in aula, motivando la sussistenza dell'aggravante alla stregua della non continuità del controllo all'interno dell'esercizio commerciale, negando le generiche alla luce dei due precedenti specifici, nonché delle concrete modalità del fatto, denotanti l'intensità del dolo e la professionalità dell'agire (la condotta essendo stata ampiamente descritta, con riferimento alle modalità della sottrazione preceduta da manovre poste in essere da più soggetti che hanno agito in maniera sincronizzata); rilevato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, sono propositivi delle stesse doglianze che attengono al merito, viceversa giustificato dai giudici territoriali con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, pertanto sottratte al sindacato di legittimità, quanto ai profili in diritto, rilevandosi la coerenza della decisione con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità; infatti, quanto all'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., essa non é esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escluderla (sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016, Scalmbrieri, RV. 265808), atteso che il sistema di videosorveglianza costituisce uno strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa (sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157; n. 6351 del 8/1/2021, Esposito, Rv. 280493-01), determinandosi pertanto in tali situazioni un affidamento del bene alla altrui buona fede (sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini, Rv. 280913); laddove, quanto alle generiche, il loro diniego é stato giustificato sulla scorta dei parametri legali (quanto alla ratio delle generiche, sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, i:3., Rv. 280639; sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 265826; quanto al relativo onere motivazionale del giudice, sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549; quanto alla natura del giudizio sul riconoscimento o il diniego delle stesse, sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 27 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]