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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 29406/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Premesso che è stata impugnata con atto di appello la sentenza resa dal Tribunale di Pistoia il 20 dicembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di 8.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lett.

A) del d.

Igs. n. 152 del 2006, accertato il 25 novembre 2020 in Pistoia.

Rilevato che, con ordinanza del 15 dicembre 2023, la Corte di appello di Firenze, rimarcata la inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale, sol:to il profilo dell'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., si censura l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, dovendosi considerare, da un lato, che all'imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche, e dall'altro lato, che, a fronte di una contravvenzione punita con pena alternativa, il giudice monocratico ha optato per la sola pena pecuniaria, attestandola peraltro in misura inferiore al medio edittale, per cui il complessivo trattamento sanzionatorio riservato all'imputato non può affatto essere ritenuto ispirato da particolare rigore.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Premesso che è stata impugnata con atto di appello la sentenza resa dal Tribunale di Pistoia il 20 dicembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di 8.000 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 256, comma 1, lett. A) del d. Igs. n. 152 del 2006, accertato il 25 novembre 2020 in Pistoia. Rilevato che, con ordinanza del 15 dicembre 2023, la Corte di appello di Firenze, rimarcata la inappellabilità della sentenza impugnata, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. Considerato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale, sol:to il profilo dell'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., si censura l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, dovendosi considerare, da un lato, che all'imputato sono state riconosciute le attenuanti generiche, e dall'altro lato, che, a fronte di una contravvenzione punita con pena alternativa, il giudice monocratico ha optato per la sola pena pecuniaria, attestandola peraltro in misura inferiore al medio edittale, per cui il complessivo trattamento sanzionatorio riservato all'imputato non può affatto essere ritenuto ispirato da particolare rigore. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.
Sentenza Cassazione n. 29406/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris