CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 49485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]- rardino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chie- dendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino confermava la pro- nuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena rite- nuta di giustizia per i seguenti reati: art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi della fattura apparentemente emessa dalla AD Hoc n. 1 del 20011, con imponibile di 20.800 euro e iva pari a 4.160 euro, e relativa ad operazione inesistente, indicava nella relative dichiarazioni annuali a dette imposte per l'anno 2012 elementi passivi fittizi di parti importo (capo 1); art. 11 d.l. n. 201 del 2011 perché, nella veste dinanzi indicata, a seguito delle richieste avanzate da appartenenti della G.d.F. di Chivasso in data 26 ottobre e 25 novembre 2016 esibiva loro delle fatture, puntualmente indicate ai capi 2) e 3), inerenti ad operazioni inesistenti. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite i difensori di fiducia, pro- pone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen., 63 e 64 cod. proc. pen. Assumono i difensori che la Corte di merito avrebbe erronea- mente rigettato l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal Borio come riportate nel p.v.c. del 25 ottobre 2016, posto che egli avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie dell'art. 63 cod. proc. pen., in quanto a quella data, secondo quanto risultante dallo stesso p.v.c., in cui si dà atto che erano già emersi indizi di reità in ordine al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 in capo al ricorrente, con conseguente violazione dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. Aggiungono i difensori che la motivazione sarebbe inoltre contraddittoria, perché, per un verso, disconosce la sussistenza di indizi di reità al momento dell'assunzione delle dichia- razioni e, per altro verso, ritiene che abbiano portata indiziante le dichiarazioni rese in precedenza in data 18 ottobre 2016. Illogica, inoltre, sarebbe la motiva- zione laddove conferisce valore indiziante alle dichiarazioni rese dalle società emit- tenti le fatture indicate ai capi 2) e 3), che non riguardano la fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., oggetto d. contestazione al capo 1). 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 11 d.l. n. 201 del 2011. Lamentano i difensori che la Corte avrebbe eluso il motivo di appello, con cui si contestata la sussumibilità della condotta nella previsione dell'art. 11 d.l. n. 201 / del 2011, atteso che la messa a disposizione della documentazione annotata nei registri contabili non integra il reato in esame, mancando la previa richiesta dei verificatori. Si aggiunge che l'imputato si trovava nell'alternativa tra l'esibire fat- ture annotate in contabilità ovvero rifiutarne l'esibizione, che integra l'illecito am- ministrativo di cui all'art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997; in ogni caso, la condotta sa- rebbe scriminata, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., dalla sussistenza di un dovere imposto da una norma giuridica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi ripropongono censure che la Corte di merito ha rigettato con motivazione immune da violazioni di legge e da vizi logici, con la quale il ricorrente, a ben vedere, omette di confrontarsi criticamente. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. E' dirimente osservare che, come osservato dalla Corte di merito e come, del resto, emerge dal p.v.c. datato 25 ottobre 2016 allegato al ricorso, il Borio fu sentito, in quell'occasione, nella veste di legale rappresentante dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; per contro, nel presente processo egli è chiamato a rispondere quale legale rap- presentante della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] merito, quindi, ha correttamente osservato che, a quella data, non solo, ovviamente, il Borio non era indagato, ma nemmeno avrebbe potuto esserlo nell'ambito delle indagini, inerenti al presente procedimento, che non riguarda- vano la [OSCURATO:PERSONA] ma la [OSCURATO:SOCIETA]. 2.2. In ogni caso, si rammenta che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218; Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, dep. 16/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303). Nel caso in esame, come risulta dalla sentenza di primo grado, l'inesistenza delle operazioni riferite alle fatture oggetto di contestazione è stata unicamente desunta dalle dichiarazioni dei titolari delle società emittenti, i quali hanno tutti negato di avere mai avuto rapporti commerciali con la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., senza dun- que alcuna utilizzazione, in chiave probatoria, delle dichiarazioni rese dal Borio. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 3.1. L'art. 11 d.l. n. 201 del 2001 punisce "Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presi- dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del de- creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o tra- smette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero". Ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, "[OSCURATO:PERSONA] di finanza coopera con gli uffici delle imposte per l'acquisizione e il reperimento degli ele- menti utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 32 e al precedente comma"; in particolare, ai sensi dell'art. 32, n. 8, la G.d.F. può "richiedere ai soggetti indicati nell'articolo 13 dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte in un determinato periodo d'imposta, rilevanti ai fini dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo". La norma intende tutelare l'efficacia dei controlli dell'Amministrazione finan- ziaria e delle relative acquisizioni probatorie, essendo finalizzata ad assicurare una leale collaborazione dei soggetti (contribuente o terzi) affinché non esibiscano do- cumenti falsi che creino ostacolo all' attività di accertamento effettuata ai sensi degli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 51 e 52 d.P.R. n. 633 del 1972. Chiara, dunque, la ratio della incriminazione: assicurare un efficace presidio penale alle attività di controllo della posizione dei contribuenti e garantire la veri- dicità dei relativi risultati. 3.2. Nel caso in esame, l'esibizione, da parte del Borio, amministratore della società nei cui confronti si stava operando il controllo, delle fatture per operazioni inesistenti è avvenuta nel corso dell'attività ispettiva e di verifica da parte della G.d.F. in occasione degli accessi del 26 novembre 2013 e del 14 febbraio 2014, come emerge dalla sentenza di primo grado, a cui rinvia la decisione impugnata (p. 4), da cui risulta, appunto, che le diciotto fatture relative ad operazioni inesi- stenti, non inserite nelle dichiarazioni dei redditi, furono esibite alla G.d.F. nell'am- bito della propria attività di accertamento presso la società del Borio nei due ac- cessi sopra indicati. 3.2. Quanto alla ventilata limitazione del diritto al silenzio, si osserva che la disposizione in esame si fonda non su un comando di rendere dichiarazioni autoin- criminanti, ma bensì su un divieto di esibire atti o documenti falsi ovvero di fornire dati o notizie false; in altri termini, oggetto di incriminazione non è il silenzio, ma il produrre documenti falsi o il fornire dati e notizie mendaci. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell