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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09418/2026

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el legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tomasino-ricorrente-pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amico-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2662/2024depositata il 17/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha convenuto in giudiziol’istituto di credito MPS in ragione di tre rapporti bancari (conto corrente diNumero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/2026corrispondenza nr. 9867.74, aperto il 03/12/1986, in essere alla data diproposizione della domanda; conto anticipi n. 10808.83, aperto nel 1988 echiuso nel 1998; conto corrente revolving n.10900.21 aperto nel 2000, inessere alla data di proposizione della domanda), chiedendo accertarsil’illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, diinteressi ultralegali, di spese ed oneri non pattuiti, della cms, di spese dichiusura, di jus variandi e della data di valuta delle operazioni, sostenendoche BMPS aveva addebitato sul conto corrente n.9867.74 importi nondovuti e chiedendo di dichiarare l’effettivo saldo dei conti suddetti e dicondannare la Banca al pagamento del saldo positivo a seguito dicompensazione con i saldi negativi.[OSCURATO:SOCIETA] ha contestato le domande attoree, ha rivendicato ilproprio credito ed eccepito la prescrizione dei diritti avversari.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto in parte ladomanda della società [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo fallita, rideterminando ilrapporto dare avere tra le parti nella somma di €. 308.987,23,condannando MPS a pagamento di tale somma a favore del Fallimento edichiarando improcedibile la domanda riconvenzionale di condannaproposta dalla Banca.Successivamente la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appelloproposto da BMPS.[OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione con 3 motivi.Resiste il [OSCURATO:SOCIETA]Vi è stato un doppio deposito del ricorso in cassazione di MPS, sonostati formati due fascicoli telematici, n. 18910/24 R.G. e n. 18936/24R.G., e solo nel secondo si è costituito il controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Si dispone la riunione delle due cause.2.

Riguardo al proposto ricorso è stata formulata la seguenteproposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc. civ.:Numero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/2026“Col primo motivo di ricorso di deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2033 c.c.;il mezzo è incentrato sulla circostanza per cui al momentodell’introduzione del giudizio i due conti intestati alla società poi fallitaerano ancora aperti;la Corte di appello ha disatteso l’eccezione basata su tale evenienzaosservando come i predetti rapporti vennero chiusi pochi mesi dopo laproposizione della domanda, nel marzo 2011; secondo il Giudicedistrettuale la sopravvenuta estinzione dei due conti non costituivaostacolo all’accoglimento della domanda proposta dalla societàcorrentista;la decisione impugnata, sul punto, si sottrae a censura: i Giudici delmerito hanno rideterminato il rapporto di dare e avere tra le parti nellasomma di euro 308.987,23, a credito della società poi fallita, e non vi èragione per escludere che potesse essere pronunciata condanna dellabanca al pagamento del detto importo; la chiusura del conto non ècondizione che renda inammissibile la domanda di pagamento del saldoricalcolato; questa Corte ha anzi precisato, di recente, che il correntistapuò esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anchein costanza di rapporto, quindi a «conto aperto», se avente ad oggettoversamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente alsaldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamenteannotate (Cass. 16 maggio 2024, n. 13586; cfr. pure Cass. 15 febbraio2024, n. 4214 e Cass. 24 aprile 2024, n. 11056);vero è, come sostenuto dalla ricorrente, che la mera annotazione inconto di importi a titolo di interessi previsti da clausole contrattualiritenute nulle non è sufficiente a legittimare l'esercizio dell'azione diripetizione: ma nella circostanza viene in questione un saldo finale,depurato delle appostazioni illegittime, che, in base alla compensazioneNumero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/2026delle partite che è tipica del rapporto di conto corrente, risultava esserecol secondo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazionedell’art. 2033 c.c. in relazione all’omesso esame di documentazionedecisiva per la risoluzione della controversia di cui all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.»;il motivo è inammissibile, in quanto non lascia comprendere se laricorrente, con la richiamata formulazione della censura, intendalamentare il vizio di cui all’art. 360, n. 3, o quello di cui all’art. 360, n. 5,c.p.c. (il quale, oltretutto, deve avere ad oggetto fatti storici e nonelementi probatori, quali i documenti: cfr. Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, nn.8053 e 8054);quanto dedotto dalla ricorrente non merita comunque condivisione:la ricorrente assume che sarebbe stato onere della società correntistaallegare e provare la natura delle rimesse «costituenti il presupposto difatto e di diritto dell'azione di ripetizione»; deve rilevarsi, in contrario, cheun tale onere era estraneo all’azione intrapresa e che la società [OSCURATO:SOCIETA]ben poteva articolare la propria domanda nei termini che risultano dallasentenza impugnata, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità degliaddebiti operati in proprio danno, il ricalcolo del saldo e la condanna dellabanca al pagamento dello stesso;col terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 2697, comma 2,degli artt. 2033 e 2935 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116c.p.c., e il difetto assoluto di motivazione, la motivazione inesistente osolamente apparente, in relazione ad ulteriori fatti decisivi per lacontroversia, per avere la Corte territoriale respinto la sollevata eccezionedi prescrizione decennale;la censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui la Cortedi merito ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di appello, vertentesulla prescrizione, osservando che essa non si sostanziava «inNumero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/2026argomentazioni motivate volte a spiegare perché sarebbe stata fondatal’eccezione di prescrizione sollevata da essa appellante, eccezione cheveniva, invece, rigettata dal primo giudice», essendosi la banca «limitata ariportare le due ipotesi prospettate dal c.t.u., una per l’ipotesi di assenzadi fido ed un’altra per l’ipotesi di fido illimitato, senza però aderire all’unao all’altra tesi e, quindi, spiegare le ragioni di tale adesione, ma, anzi,affermando che le valutazioni del c.t.u. sarebbero state superate da unanon meglio precisata ‘voluminosa giurisprudenza successiva’ mentre non[erano] chiaramente comprensibili le allegazioni successive»;poiché la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il motivo digravame, la statuizione avrebbe dovuto essere aggredita denunciandol’error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c.: è pertanto non conferente ladeduzione della violazione di norme che regolano l’onere probatorio, laripetizione dell’indebito, la prescrizione, il principio dispositivo e lavalutazione delle prove; pure non pertinente è la prospettazione del viziomotivazionale, in quanto in tema di errores in procedendo non èconsentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, lacensura di omessa motivazione (tra le tante: Cass. 2 settembre 2019, n.21944; Cass. 10 novembre 2015, n. 22952; Cass. 16 dicembre 2005, n.27728; 24 novembre 2004, n. 22130);la decisione resa dalla Corte territoriale è, del resto, pienamentecomprensibile: essa si fonda, difatti, su di una condotta processuale pocochiara, segnata dalla mancata presa di posizione della ricorrente sulle dueipotesi prospettate dal consulente (assenza di fido e fido illimitato)astrattamente idonee a determinare, rispettivamente, l’operare o il nonoperare della prescrizione;3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la partericorrente ha chiesto la decisione.E’ stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio.Hanno depositato memorie entrambe le parti.Numero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/20264.

All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegioreputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.Né in questo vi è ragione di ripensamento alla luce delleconsiderazioni esternate nelle memorie depositate dalle parti.In particolare, la ricorrente ha insistito nell’eccezione diinammissibilità della domanda avversaria di pagamento in caso di conticorrenti ancora aperti.Ma tale situazione, come precisato nella proposta su esposta, nondetermina l’inammissibilità della domanda di saldo ricalcolato: “In tema dioperazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista puòesercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche incostanza di rapporto (c.d.

"conto aperto"), se avente ad oggettoversamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente alsaldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamenteannotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza dirimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia statoancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgatodelle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in dannodella banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità deisingoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito puòdeterminare l'obbligo per la banca di rimborsare le sommeillegittimamente incamerate” (Cass. civ., sez.

I, 16/05/2024, n. 13586).L’azione di ripetizione di indebito, dunque, è proponibile anche se ilconto non è stato ancora chiuso e la sopravvenienza della chiusura incorso di causa determina l’insorgenza dell’obbligo della Banca di pagare ilsaldo attivo che è emerso dagli accertamenti peritali.Riguardo al terzo motivo, la ricorrente ha contestato la reiezionedella sua eccezione di prescrizione, rilevando che “La mancata adesioneformale dell’appellante a una delle due ipotesi alternative prospettate dalc.t.u. (assenza di fido ovvero fido illimitato) non integra un vizio diNumero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/2026allegazione né un difetto di specificità del motivo di gravame, trattandosidi ipotesi tecniche formulate dal consulente e rimesse, in ogni caso, allavalutazione del giudice”.Si ribadisce la reiezione della censura, considerato che non puòconfigurarsi una eccezione in re ipsa e che l’atteggiamento processualepoco chiaro della ricorrente rende inaccoglibile tale eccezione.5.

Viene dunque dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al RG18910/2024, con condanna della parte ricorrente al pagamento alla Cassadelle ammende di euro 2500,00, ex art. 380 bis, co. 3, e art. 96, co. 4,c.p.c.Viene poi dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al RG18936/2024, con condanna della parte ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore di parte controricorrente.Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.MProvvedendo sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso iscritto alRG 18910/2024 e condanna parte ricorrente al pagamento alla Cassa delleammende di euro 2500,00 e dichiara inammissibile il ricorso iscritto al RG18936/2024 e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in favore di parte controricorrente in euro 8200,00, oltre euro200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 12.1.2026Il PresidenteNumero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tomasino-ricorrente-pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amico-resistente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2662/2024depositata il 17/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La società [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha convenuto in giudiziol’istituto di credito MPS in ragione di tre rapporti bancari (conto corrente diNumero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/2026corrispondenza nr. 9867.74, aperto il 03/12/1986, in essere alla data diproposizione della domanda; conto anticipi n. 10808.83, aperto nel 1988 echiuso nel 1998; conto corrente revolving n.10900.21 aperto nel 2000, inessere alla data di proposizione della domanda), chiedendo accertarsil’illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, diinteressi ultralegali, di spese ed oneri non pattuiti, della cms, di spese dichiusura, di jus variandi e della data di valuta delle operazioni, sostenendoche BMPS aveva addebitato sul conto corrente n.9867.74 importi nondovuti e chiedendo di dichiarare l’effettivo saldo dei conti suddetti e dicondannare la Banca al pagamento del saldo positivo a seguito dicompensazione con i saldi negativi.[OSCURATO:SOCIETA] ha contestato le domande attoree, ha rivendicato ilproprio credito ed eccepito la prescrizione dei diritti avversari.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto in parte ladomanda della società [OSCURATO:SOCIETA], nel frattempo fallita, rideterminando ilrapporto dare avere tra le parti nella somma di €. 308.987,23,condannando MPS a pagamento di tale somma a favore del Fallimento edichiarando improcedibile la domanda riconvenzionale di condannaproposta dalla Banca.Successivamente la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appelloproposto da BMPS.[OSCURATO:SOCIETA] ricorre in cassazione con 3 motivi.Resiste il [OSCURATO:SOCIETA]Vi è stato un doppio deposito del ricorso in cassazione di MPS, sonostati formati due fascicoli telematici, n. 18910/24 R.G. e n. 18936/24R.G., e solo nel secondo si è costituito il controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Si dispone la riunione delle due cause.2. Riguardo al proposto ricorso è stata formulata la seguenteproposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell'articolo 380-biscod. proc. civ.:Numero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/2026“Col primo motivo di ricorso di deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2033 c.c.;il mezzo è incentrato sulla circostanza per cui al momentodell’introduzione del giudizio i due conti intestati alla società poi fallitaerano ancora aperti;la Corte di appello ha disatteso l’eccezione basata su tale evenienzaosservando come i predetti rapporti vennero chiusi pochi mesi dopo laproposizione della domanda, nel marzo 2011; secondo il Giudicedistrettuale la sopravvenuta estinzione dei due conti non costituivaostacolo all’accoglimento della domanda proposta dalla societàcorrentista;la decisione impugnata, sul punto, si sottrae a censura: i Giudici delmerito hanno rideterminato il rapporto di dare e avere tra le parti nellasomma di euro 308.987,23, a credito della società poi fallita, e non vi èragione per escludere che potesse essere pronunciata condanna dellabanca al pagamento del detto importo; la chiusura del conto non ècondizione che renda inammissibile la domanda di pagamento del saldoricalcolato; questa Corte ha anzi precisato, di recente, che il correntistapuò esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anchein costanza di rapporto, quindi a «conto aperto», se avente ad oggettoversamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente alsaldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamenteannotate (Cass. 16 maggio 2024, n. 13586; cfr. pure Cass. 15 febbraio2024, n. 4214 e Cass. 24 aprile 2024, n. 11056);vero è, come sostenuto dalla ricorrente, che la mera annotazione inconto di importi a titolo di interessi previsti da clausole contrattualiritenute nulle non è sufficiente a legittimare l'esercizio dell'azione diripetizione: ma nella circostanza viene in questione un saldo finale,depurato delle appostazioni illegittime, che, in base alla compensazioneNumero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/2026delle partite che è tipica del rapporto di conto corrente, risultava esserecol secondo motivo si denuncia «violazione e falsa applicazionedell’art. 2033 c.c. in relazione all’omesso esame di documentazionedecisiva per la risoluzione della controversia di cui all’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.»;il motivo è inammissibile, in quanto non lascia comprendere se laricorrente, con la richiamata formulazione della censura, intendalamentare il vizio di cui all’art. 360, n. 3, o quello di cui all’art. 360, n. 5,c.p.c. (il quale, oltretutto, deve avere ad oggetto fatti storici e nonelementi probatori, quali i documenti: cfr. Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn.8053 e 8054);quanto dedotto dalla ricorrente non merita comunque condivisione:la ricorrente assume che sarebbe stato onere della società correntistaallegare e provare la natura delle rimesse «costituenti il presupposto difatto e di diritto dell'azione di ripetizione»; deve rilevarsi, in contrario, cheun tale onere era estraneo all’azione intrapresa e che la società [OSCURATO:SOCIETA]ben poteva articolare la propria domanda nei termini che risultano dallasentenza impugnata, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità degliaddebiti operati in proprio danno, il ricalcolo del saldo e la condanna dellabanca al pagamento dello stesso;col terzo motivo si prospetta la violazione dell'art. 2697, comma 2,degli artt. 2033 e 2935 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 116c.p.c., e il difetto assoluto di motivazione, la motivazione inesistente osolamente apparente, in relazione ad ulteriori fatti decisivi per lacontroversia, per avere la Corte territoriale respinto la sollevata eccezionedi prescrizione decennale;la censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui la Cortedi merito ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di appello, vertentesulla prescrizione, osservando che essa non si sostanziava «inNumero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/2026argomentazioni motivate volte a spiegare perché sarebbe stata fondatal’eccezione di prescrizione sollevata da essa appellante, eccezione cheveniva, invece, rigettata dal primo giudice», essendosi la banca «limitata ariportare le due ipotesi prospettate dal c.t.u., una per l’ipotesi di assenzadi fido ed un’altra per l’ipotesi di fido illimitato, senza però aderire all’unao all’altra tesi e, quindi, spiegare le ragioni di tale adesione, ma, anzi,affermando che le valutazioni del c.t.u. sarebbero state superate da unanon meglio precisata ‘voluminosa giurisprudenza successiva’ mentre non[erano] chiaramente comprensibili le allegazioni successive»;poiché la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il motivo digravame, la statuizione avrebbe dovuto essere aggredita denunciandol’error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c.: è pertanto non conferente ladeduzione della violazione di norme che regolano l’onere probatorio, laripetizione dell’indebito, la prescrizione, il principio dispositivo e lavalutazione delle prove; pure non pertinente è la prospettazione del viziomotivazionale, in quanto in tema di errores in procedendo non èconsentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, lacensura di omessa motivazione (tra le tante: Cass. 2 settembre 2019, n.21944; Cass. 10 novembre 2015, n. 22952; Cass. 16 dicembre 2005, n.27728; 24 novembre 2004, n. 22130);la decisione resa dalla Corte territoriale è, del resto, pienamentecomprensibile: essa si fonda, difatti, su di una condotta processuale pocochiara, segnata dalla mancata presa di posizione della ricorrente sulle dueipotesi prospettate dal consulente (assenza di fido e fido illimitato)astrattamente idonee a determinare, rispettivamente, l’operare o il nonoperare della prescrizione;3. la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e la partericorrente ha chiesto la decisione.E’ stata quindi fissata l'odierna udienza in camera di consiglio.Hanno depositato memorie entrambe le parti.Numero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/20264. All'esito dell'odierna trattazione in camera di consiglio il collegioreputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.Né in questo vi è ragione di ripensamento alla luce delleconsiderazioni esternate nelle memorie depositate dalle parti.In particolare, la ricorrente ha insistito nell’eccezione diinammissibilità della domanda avversaria di pagamento in caso di conticorrenti ancora aperti.Ma tale situazione, come precisato nella proposta su esposta, nondetermina l’inammissibilità della domanda di saldo ricalcolato: “In tema dioperazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista puòesercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche incostanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggettoversamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente alsaldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamenteannotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza dirimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia statoancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgatodelle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in dannodella banca; infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità deisingoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito puòdeterminare l'obbligo per la banca di rimborsare le sommeillegittimamente incamerate” (Cass. civ., sez. I, 16/05/2024, n. 13586).L’azione di ripetizione di indebito, dunque, è proponibile anche se ilconto non è stato ancora chiuso e la sopravvenienza della chiusura incorso di causa determina l’insorgenza dell’obbligo della Banca di pagare ilsaldo attivo che è emerso dagli accertamenti peritali.Riguardo al terzo motivo, la ricorrente ha contestato la reiezionedella sua eccezione di prescrizione, rilevando che “La mancata adesioneformale dell’appellante a una delle due ipotesi alternative prospettate dalc.t.u. (assenza di fido ovvero fido illimitato) non integra un vizio diNumero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/2026allegazione né un difetto di specificità del motivo di gravame, trattandosidi ipotesi tecniche formulate dal consulente e rimesse, in ogni caso, allavalutazione del giudice”.Si ribadisce la reiezione della censura, considerato che non puòconfigurarsi una eccezione in re ipsa e che l’atteggiamento processualepoco chiaro della ricorrente rende inaccoglibile tale eccezione.5. Viene dunque dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al RG18910/2024, con condanna della parte ricorrente al pagamento alla Cassadelle ammende di euro 2500,00, ex art. 380 bis, co. 3, e art. 96, co. 4,c.p.c.Viene poi dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al RG18936/2024, con condanna della parte ricorrente al pagamento dellespese di lite in favore di parte controricorrente.Ove dovuto, sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delricorrente del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MProvvedendo sui ricorsi riuniti, dichiara inammissibile il ricorso iscritto alRG 18910/2024 e condanna parte ricorrente al pagamento alla Cassa delleammende di euro 2500,00 e dichiara inammissibile il ricorso iscritto al RG18936/2024 e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di liteche liquida in favore di parte controricorrente in euro 8200,00, oltre euro200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile ilgiorno 12.1.2026Il PresidenteNumero registro generale 18910/2024Numero sezionale 96/2026Numero di raccolta generale 9418/2026Data pubblicazione 14/04/2026Dott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09418/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris