CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 23947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 12/01/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo condannava l'imputato in ordine al reato di cui all'articolo 17, in relazione all'articolo 110, del r.d. n. 773/1931, per avere omesso di esporre all'interno del proprio locale, in qualità di esercente sala giochi, la prevista tabella nella quale sono indicati i giochi proibiti. [OSCURATO:PERSONA], 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con la recidiva reiterata specifica. CM 4•4.4*-- 2. Avverso tale giattlai:213 l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. Con rimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione dell'articolo 192 co<proc. pen. con riferimento alla prova della qualifica soggettiva del Costantino quale «titolare e gestore» del locale, anziché di mero dipendente; tale qualifica sarebbe stata indotta solo dalla deposizione degli operanti di polizia giudiziaria in violazione del divieto di testimonianza di cui all'articolo 62 del codice di rito, nonché del successivo articolo 63, dovendo l'imputato essere subito avvisato della sua qualifica di persona sottoposta a indagini; sarebbe stato altresì violato l'articolo 220 disp. att. aod. proc. pen., in quanto, pur avendo avuto inizialmente il controllo operato congiuntamente da Carabinieri e polizia locale carattere amministrativo, in presenza di indizi di reato esse avrebbero dovuto proseguire nel rispetto delle norme del codice di rito; 2.2. con il secondo motivo, lamenta l'omessa motivazione e/o la nullità della sentenza per violazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, l'inosservanza delle norme processuali in relazione all'articolo 110 r.d. n. 773/1931. Sostiene infatti il ricorrente che poiché ciò che deve essere esposta è la tabella dei giochi proibiti, e gli unici giochi rinvenuti sul posto erano due tavoli da biliardo, occorreva dimostrare che i giochi rinvenuti, ossia i tavoli da biliardo, fossero giochi proibiti o almeno giochi d'azzardo, prova che in concreto non è stata raggiunta; 2.3. con il terzo motivo lamenta che la norma di cui all'articolo 110 t.u.II.p.s. si applica esclusivamente alle sale da gioco «autorizzate» e non anche a quelle sprovviste di autorizzazione, quale quella in esame, alle quali si applicherebbe solo l'obbligo di affissione del costo delle singole giocate, violazione tuttavia non contestata. In concreto, allo stesso andava contestata esclusivamente la sanzione amministrativa di cui all'articolo 86 t.u.II.p.s., che avrebbe valenza assorbente rispetto alla violazione di cui all'articolo 110; conferma di tale assunto si rinverrebbe nell'articolo 17, il quale stabilisce che la pena ivi prevista si applica solo laddove altre disposizioni del testo unico non prevedano una pena ovvero una sanzione amministrativa; 2.4. Con il quarto motivo sottolinea il ricorrente l'assenza di prova in ordine alla «finalità di lucro», elemento costitutivo della fattispecie di reato, essendosi dimostrata solo la presenza di avventori, e non che gli stessi fossero intenti a giocare; 2.5. con il quinto motivo di ricorso, si duole l'imputato della violazione dell'articolo 221 t.u.II.p.s. in riferimento all'articolo 195 del regolamento di attuazione (r.d. n. 635/1940), a mente del quale «La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della Legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio. In deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma, della Legge, la vidimazione è effettuata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno. Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa». Sostiene il ricorrente che la disposizione contestabile sarebbe quella prevista dal regolamento di attuazione del testo unico, la cui violazione sarebbe sanzionata dall'articolo 221 t.u.II.p.s, secondo cui le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento sono punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a 103 euro; 2.6. con il sesto motivo invoca il ricorrente la avvenuta depenalizzazione e comunque abrogazione della norma incriminatrice contestata ai sensi dell'articolo 32 della legge 689/1981 («Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda»); in ogni caso, la fattispecie andrebbe ricondotta all'articolo 665 del codice penale, abrogato dall'art. 13, del D.Igs. 13 luglio 1994, n. 480; 2.7. con il settimo motivo il ricorrente lamenta l'assenza grafica di motivazione in riferimento alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La doglianza si appunterebbe sul divieto di testimonianza da parte degli operanti di polizia giudiziaria in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato. In realtà la qualifica del Costantino quale titolare e gestore del locale veniva desunta, come emerge anche dagli stralci di deposizione allegati al ricorso, non già da dichiarazioni, ma dalla circostanza che il medesimo si fosse «presentato» quale titolare del locale, abbia in tale veste interloquito con gli operanti anche di polizia locale, abbia ricevuto i verbali senza addurre nulla. Del resto, essendo l'imputato l'unico soggetto presente sul posto, del tutto irrilevante appare la circostanza che il locale sia - in ipotesi - formalmente intestato ad altri, ciò che rileva essendo la signoria di fatto sul bene al momento del fatto, come occorso nel caso di specie. Tale considerazione assorbe quella relativa al mancato rispetto della disposizione prevista dall'articolo 220 disp. att. Cod. proc. pen.. 2. Il secondo e il quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente per l'analogia delle censure. Essi sono entrambi manifestamente infondati.2.1. Come evidenziato da Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01, «il discrinnine tra manifesta infondatezza e (semplice) infondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile», che diventa assai impegnativa, proprio perché l'inammissibilità per manifesta infondatezza, secondo l'orientamento in atto dominante, risulta preclusiva del proscioglimento dell'imputato a norma dell'art. 129 c.p.p.». La Corte, secondo giurisprudenza ormai consolidata (cfr., fra le tante, Corte cost. n. 32 del 1963, n. 37 del 1970 e n. 8 del 1971) ritiene che sia manifestamente infondata la questione che si riveli «ictu ocuii priva di ogni consistenza», ovvero che riproponga pedissequamente una questione già dichiarata non fondata in difetto «di nuovi motivi che possano indurre a modificare la precedente decisione». Analogo riferimento, e sempre come causa d'inammissibilità del ricorso, figurava nell'art. 524, comma 3, c.p.p. abr., e la giurisprudenza dell'epoca era ferma nel ritenere che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, comportando l'inammissibilità del gravame, ex art. 524, ultimo comma, cit., «non solo quando sia palesemente erroneo in diritto, ma anche quando affermi, sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali. Tale è il caso, in particolare, del motivo di ricorso che attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso dal contenuto reale» (Sez. II, n. 1828 del 21/03/1973, dep. 1974, Rv. 126313), o, comunque, che è inammissibile, perché manifestamente infondato, «il motivo di ricorso per cassazione con cui si propone ancora una volta una questione già costantemente decisa dal Supremo collegio in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente» (Sez. IL n. 10871 del 04/07/1975, Rv. 131225). Nella vigenza del codice di rito del 1988, il tema risulta compiutamente esaminato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32 del 22/11/2000, D.L., in motivazione. In quella occasione si chiarì che l'attributo «manifesta» evoca «la significazione di palese inconsistenza delle censure»; e che la «manifesta infondatezza» si traduce nella «proposizione di censure caratterizzate da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, il più delle volte contrastata da una giurisprudenza costante e senza addurre motivi nuovi o diversi per sostenere l'opposta tesi, ovvero invocando una norma inesistente nell'ordinamento, solo per indicare le più frequenti ipotesi di applicazione dell'art. 606, comma 3, secondo periodo. Fino a profilare - sul piano funzionale - come costante la pretestuosità del gravame, non importa se conosciuta o no dallo stesso ricorrente». 9.5. D'altro canto, la Relazione al Progetto preliminare del c.p.p. (n. 171) aveva, in proposito, evocato la nozione di «motivi che, pur essendo esposti in forma specifica, sono nondimeno manifestamente privi di qualsiasi base giuridica, come quando, ad esempio, si pretendesse di disconoscere l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge». L'orientamento è stato ribadito da Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01, secondo cui «il ricorso per cassazione che deduca inosservanza od erronea applicazione di legge è inammissibile per manifesta infondatezza ove sia connotato da evidenti errori di diritto nell'interpretazione della norma posta a sostegno del ricorso, come accade allorché si invochi una norma inesistente nell'ordinamento o si disconosca l'esistenza o il senso assolutamente univoco di una determinata disposizione di legge, ovvero ancora si riproponga una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; mentre il ricorso che deduca vizi di motivazione - ove consentiti e dotati della necessaria specificità ex art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. - è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale». 2.2. Scendendo in concreto, la norma contestata al ricorrente costituisce una violazione «formale», ossia la mera mancata affissione della tabella dei giochi proibiti. Sono al contrario, come di solare evidenza, estranei alla fattispecie sia elementi relativi al coefficiente psicologico (fine di lucro), sia elementi che afferiscono alla effettiva presenza di giochi proibiti nella sala. Quanto al secondo aspetto, in particolare, la Corte (Sez. 3, Sentenza n. 48586 del 20/10/2016, Castelletto) ritiene che la configurabilità del reato in esame prescinde del tutto dal fatto che all'interno del locale si pratichino o meno detti giochi, in quanto l'articolo 110 del testo unico «non va interpretato in senso letterale, ma in senso logico-giuridico per cui tutti i pubblici esercizi hanno l'obbligo di esporre la tabella sopra indicata: infatti, la terminologia "sale da biliardo o da gioco" va intesa in senso comune e cioè come luogo ove, oltre alle varie attività consentite, possa giocarsi anche al biliardo o ad altri giochi leciti e non già, in senso specifico, e cioè esercizio pubblico destinato esclusivamente allo svolgimento di quei giochi. Ne deriva che i due precetti - della esposizione della tabella e della visibilità della stessa nell'esercizio - vanno rispettati in tutti i pubblici esercizi autorizzati allo svolgimento dei giuochi (Sez. 1, n. 7448 del 28/05/1984 - dep. 26/09/1984, PETTINOTTI, Rv. 165701)». Il ricorrente, adducendo la presenza di elementi costituitivi della fattispecie di reato che sono ad essa estranei, propone una interpretazione difforme al senso assolutamente univoco della norma incriminatrice.3. Il terzo motivo è parimenti infondato. La doglianza in questo caso si appunta sul fatto che la norma si rivolgerebbe solo agli esercizi «autorizzati» e non anche, come in questo caso, a quelli sprovvisti di autorizzazione. Tale assunto non può essere condiviso. Ed infatti, la norma è chiaramente intesa a sottoporre a controllo di pubblica sicurezza un settore, quello del gioco d'azzardo, da sempre particolarmente «sensibile» agli interessi della malavita. A tal fine si è disposta - tra le altre cose - la previsione dell'obbligo di affissione della tabella dei giochi proibiti come condizione per il regolare esercizio dell'attività (nel caso in esame, delle sale da biliardo). Non a caso, la norma prevede che l'autorità di pubblica sicurezza possa, in riferimento al singolo caso concreto, indicare «oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre». E' pertanto evidente che il legislatore ha inteso prevedere un ficcante e individualizzato controllo della pubblica autorità nell'esercizio di tale delicato settore. L'interpretazione sostenuta dal ricorrente determinerebbe l'aberrante conclusione secondo cui il soggetto che esercita nel proprio locale l'attività regolata dal testo unico in modo totalmente abusivo (o «clandestino»), sarebbe soggetto ad un trattamento sanzionatorio potiore rispetto a quello in possesso di autorizzazione e responsabile di una violazione meramente formale, essendo, il primo, soggetto alla sola sanzione amministrativa per la violazione dell'articolo 86 t.u.l.p.s. («non possono esercitarsi, senza licenza del questore ... sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti»), mentre, il secondo, alla sanzione penale. In tal senso, una risalente giurisprudenza (Sez. 1 n. 7448 del 28 maggio 1984, Pettinotti, Rv. 165701 - 01) ha affermato che «nel caso di omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti nei pubblici esercizi diversi dalle sale di biliardo o da giuoco, come un "bar-ristorante", non si applica l'art. 195 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ma l'art. 110 del testo unico, che non va interpretato in senso letterale, ma in senso logico-giuridico per cui tutti [il corsivo è di chi scrive] i pubblici esercizi hanno l'obbligo di esporre la tabella sopra indicata». Ancor più precisamente, Sez. 3, n. 6918 del 14/11/2017, dep 2018, Vondy, Rv. 272390 - 01, ha affermato che «l'obbligo di esporre la tabella dei giochi proibiti dal Questore in un luogo visibile dell'esercizio commerciale è funzionale ad assicurare una tutela informativa dell'utenza che prescinde dal corretto inquadramento giuridico della posizione dell'allibratore straniero, per cui l'inosservanza dell'obbligo sancito dall'art. 195 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635) è destinata ad assumere rilievo penale anche nel caso in cui l'attività di raccolta delle scommesse venga esercitata per conto di un soggetto straniero illegittimamente escluso dalle procedure di gara, fermo restando che nel caso di specie, come si è detto, il disvalore della condotta del ricorrente era insito nell'avere egli iniziato l'attività senza mai ottenere e addirittura richiedere la necessaria autorizzazione di polizia [il corsivo è di chi scrive]». L'interpretazione proposta trova conforto anche dalla lettura delle modifiche normative che hanno interessato la disposizione in esame. Il testo originario, infatti, prevedeva semplicemente che «In tutte le sale da bigliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre i giuochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse»; con la legge 23/12/2000, n. 388, articolo 37, l'intero comma è stato riscritto nella sua attuale formulazione: «In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse». La semplice lettura del dato testuale consente alla Corte di enunciare il seguente principio: l'obbligo di esporre la tabella dei giochi proibiti si applica a «tutte le sale da biliardo o da gioco», mentre, per gli «altri esercizi», compresi i circoli privati, l'obbligo scatta solo per quelli muniti di autorizzazione ai sensi dell'articolo 86 del r.d. n. 773/1931. Nel caso di specie non vi è dubbio che, stante la presenza di tavoli da biliardo all'interno del locale, lo stesso vada qualificato come «sala da biliardo» e sia, pertanto, tenuto, ad esporre la tabella. 4. Il quinto motivo di ricorso, relativo al profilo sanzionatorio, è infondato. La sua valutazione, tuttavia, richiede una puntuale ricostruzione della disciplina applicabile. Come noto, la norma penale si costruisce sulla base di due elementi: precetto e sanzione. 4.1. Quanto al «precetto», l'articolo 110 t.u.II.p.s. («In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre») è # integrato dall'articolo 195 del relativo regolamento di esecuzione («La tabella dei giochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della Legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio. In deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma, della Legge, la vidimazione è effettuata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno. Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la relativa tariffa»). Come appare evidente, mentre la legge impone l'«obbligo» (l'affissione della tabella), il regolamento stabilisce le «modalità» attraverso cui esso va ottemperato (vidimazione e affissione in luogo visibile). 4.2. Sotto il profilo della «sanzione», l'articolo 17, primo comma, del testo unico stabilisce che (salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, che non ricorre nel caso di specie in quanto tale disposizione non richiama l'articolo 110) «le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a C 206,00». Tuttavia, l'articolo 221 dello stesso testo unico stabilisce, al secondo comma, che le contravvenzioni alle disposizioni dell'emanando «regolamento genérale per l'esecuzione di questo testo unico», saranno «punite con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a C 103,00», stabilendo poi che «fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute». Si pone quindi il problema di verificare se, nel caso di specie, la sanzione applicabile sia quella di cui all'articolo 221 (arresto fino a due mesi o ammenda fino a C 103), connessa alla violazione del regolamento, ovvero quella di cui all'articolo 17 del testo unico (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a C 206), connessa alla violazione del testo unico. La prevalente giurisprudenza della Corte ha ritenuto applicabile (come si vedrà dettagliatamente in riferimento al sesto motivo di ricorso) la prima delle due disposizioni, mentre solo una giurisprudenza minoritaria ritiene applicabile l'articolo 17 (Sez. 3, n. 42719 del 19.9.2008, Castaldi, Rv. 241615). La questione merita di essere riesaminata e precisata alla luce delle considerazioni che seguono. La clausola di riserva determinata contenuta nell'articolo 221, dianzi evidenziata, non opera in riferimento al profilo sanzionatorio, ma ha esclusivamente una valenza «sostanziale», parlando, esplicitamente, di «materie». Restano quindi esclusi dall'ambito operativo della disposizione i profili sanzionatori.Nel caso di specie ci si trova pertanto di fronte a due distinte sanzioni, una prevista per le violazioni del testo unico, l'altra per le violazioni del regolamento generale di attuazione. Occorre quindi analizzare se ci si trovi di fronte ad un concorso di norme ovvero se le due disposizioni sanzionatorie disciplinino aspetti diversi. Ritiene la Corte che, correttamente, nel caso di specie sia stata applicata la disciplina sanzionatoria contenuta nell'articolo 17 del testo unico e non anche quella di cui all'articolo 221, in ragione della differenza tra i due precetti. Ed infatti, la «mancata affissione» costituisce violazione del generico obbligo di affissione della tabella dei giochi vietati stabilito dall'articolo 110 del testo unico ed è sanzionata dall'articolo 17, mentre l'articolo 221 trova applicazione nel caso in cui la tabella, debitamente affissa, non sia tenuta esposta in luogo visibile ovvero non sia correttamente vidimata ai sensi dell'articolo 195 reg. t.u.11.p.s.. Ai due distinti precetti penali corrispondono, pertanto, due altrettanto distinte sanzioni. Tale soluzione ermeneutica rende giustizia anche al differente trattamento sanzionatorio, più grave nel caso della prima violazione, leviore nel secondo caso. 5. Il sesto motivo di ricorso è infondato. Come chiarito dalla Corte (Sez. 3, n. 38682 del 26/04/2017, Marte), la mancata esposizione della tabella con l'indicazione dei giochi proibiti, prescritta dall'art. 110, comma primo, del testo unico di pubblica sicurezza e disciplinata dall'art. 195 del relativo regolamento d'esecuzione, continua a essere penalmente sanzionata (Sez. 3, n. 48586 del 20/10/2016, Castelletto, Rv. 268194; Sez. 3, n. 24789 del 6/06/2013, Aprea, Rv. 257135). Infatti, la mancata esposizione in luogo visibile, da parte del gestore di un esercizio pubblico, della tabella dei giuochi proibiti conserva rilevanza penale anche dopo la abrogazione dell'art. 665 cod. pen, atteso che la fattispecie, prevista nell'art. 195 del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., r.d. 6 maggio 1940 n. 635, e disciplinata dall'art. 221, comma secondo, del citato T.U. (Legge 18 giugno 1931 n. 773), è esclusa dalla depenalizzazione operata con l'art. 221 bis dello stesso T.U. introdotto dal d.lgs. 13 luglio 1994 n. 480 (Sez. 3, n. 47721 del 28/10/2003, Rv. 226826). Né la fattispecie potrebbe essere ricondotta all'abrogato articolo 665 cod. pen., che sanzionava la condotta di chi «senza la licenza dell'Autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici», che semmai potrebbe presentare profili di interferenza con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 86 t.u.II.p.s, e non anche con la condotta, totalmente differente, dell'omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti.6. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'obbligo della motivazione posto dall'art. 125 comma terzo cod. proc. pen. è circoscritto alle questioni che, anche per effetto di istanza di parte, devono essere decise o che lo siano effettivamente state. Come evidenziato nello stesso ricorso, le conclusioni rimesse dalla difesa dell'imputato erano, subordinate rispetto all'assoluzione, la concessione del «minimo della pena e benefici di legge». Tale locuzione si riferisce, tipicamente, alla concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (Sez. 3, n. 8617 del 17/92/2022, Angileri, Sez. 4, n. 1663 del 07/10/1975, dep. 1976, Sequeo, Rv. 089016), e non anche alle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62-bis cod. pen. né, tanto me