CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 46875/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati rubricati, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 648- bis, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato. La Corte di merito ha correttamente rigettato la richiesta di applicazione della diminuente (vedi pag. 8 della sentenza impugnata) alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto sia inferiore a cinque anni di reclusione (Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285438), requisito non sussistente nel caso di specie in considerazione della pena edittale prevista per il reato presupposto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (vedi pag. 8 della sentenza impugnata); osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura violazione dell'art. 20-bis cod. pen. conseguente al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa, non è consentito. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 20-bis cod. pen. in considerazione della gravità della condotta, dei plurimi precedenti penali di cui l'imputato è gravato e dell'insensibilità del ricorrente alla sanzione penale desumibile dalle ricadute nel reato conseguenti alle pregresse carcerazioni, circostanze che hanno indotto i giudici di appello ad escludere l'idoneità delle sanzioni sostitutive ad elidere il rischio di reiterazione di reati della medesima indole (vedi pag. 8 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]