CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 28816/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna resa in primo grado per il reato previsto dall'art.7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. Rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con il quale è stata operata una generica contestazione inerente alla dedotta carenza di prova in ordine alla effettiva responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto è inammissibile, in quanto del tutto aspecifico e comunque manifestamente infondato. In particolare - in relazione all'argomento già posto alla base del motivo di appello, in forza del quale non sussisterebbe prova adeguata che il ricorrente stesse effettivamente svolgendo un'attività di parcheggiatore abusivo - la Corte di merito ha, con argomentazioni congruenti e logiche, valorizzato plurime circostanze di fatto, desumibili dall'annotazione del personale della Questura di Palermo, dalla quale si desumeva, in modo univoco, la tipologia di attività svolta dal ricorrente ([OSCURATO:PERSONA], il quale stazionava in un'area urbana di parcheggio della città di Palermo, con segnalazioni manuali, invitava gli automobilisti a parcheggiare). Come ha correttamente argomentato la Corte di merito, il mancato rinvenimento di proventi dell'attività esercitata dall'imputato non rileva ai fini della esclusione della responsabilità, essendo configurabile la violazione contestata con il semplice svolgimento dell'attività non autorizzata di parcheggiatore. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il