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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27191/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per l'estinzione del reato per prescrizione. o [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo con la sentenza del 15 giugno 2021 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Agrigento del 17 novembre 2020 ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 6 di reclusione ed € 1.032,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 73, quinto, comma, T.U. stup.

Reato commesso il 13 giugno 2012.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge, art. 157, 160 e 161, cod. pen. il reato era prescritto alla data della pronuncia della sentenza di appello La data del commesso reato risulta quella del 13 giugno 2012 e anche considerando le sospensioni della prescrizione, il termine massimo di prescrizione è di anni 7 e mesi 6, alla data della decisione della Corte di appello il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione.

Infatti, il rinvio del 2 aprile 2020 (al 31 luglio 2020) ex art. 83 d.

I. 18 del 2020 per 120 giorni non può calcolarsi come sospensione della prescrizione (sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021). 2.

2. Violazione di legge (art. 268 cod. proc. pen.).

La Corte di appello ha ritenuto tardiva l'eccezione di inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni; invece, la possibilità di proporre l'eccezione si è realizzata solo nel corso del dibattimento, non prima 2.

3. Violazione di legge e omessa motivazione (art. 73, quinto comma, T.U. stup.).

La difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità della prova dichiarativa del teste Corvìtto poiché aveva riferito il contenuto delle intercettazioni.

Su questa eccezione la Corte di appello ha omesso di motivare. 2.

4. Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.).

L'imputato risulta incensurato, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado; la qualificazione del reato nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. non esclude in via automatica il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.).

La particolare tenuità del fatto è applicabile anche alla fattispecie del quinto comma dell'art. 73 T.U. stup.

Nel caso lo spaccio risulta di modestissima entità, occasionale e con metodi rudimentali.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il reato in oggetto commesso il 13 giugno 2012, risulta prescritto prima della decisione impugnata.

Alla data del 15 giugno 2021 - data di pronuncia della sentenza di appello -, il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, ex art. 157 e 161 cod. pen., valutando anche le sospensioni, era decorso.

Con il ricorso in cassazione è stata eccepita la prescrizione: "È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen." (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud., dep. 25/03/2016, Rv. 266819 - 01).Il rinvio del 2 aprile 2020 (al 31 luglio 2020) ex art. 83 d.

I. 18 del 2020 non deve considerarsi quale sospensione della prescrizione (Sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2021). 3.

1. Non sussistono ipotesi di assoluzione ictu ocull rilevabili, in considerazione delle due condanne di merito: "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento" (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

La sentenza impugnata quindi deve annullarsi senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per l'estinzione del reato per prescrizione. o [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo con la sentenza del 15 giugno 2021 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Agrigento del 17 novembre 2020 ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 6 di reclusione ed € 1.032,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 73, quinto, comma, T.U. stup. Reato commesso il 13 giugno 2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge, art. 157, 160 e 161, cod. pen. il reato era prescritto alla data della pronuncia della sentenza di appello La data del commesso reato risulta quella del 13 giugno 2012 e anche considerando le sospensioni della prescrizione, il termine massimo di prescrizione è di anni 7 e mesi 6, alla data della decisione della Corte di appello il reato doveva ritenersi estinto per prescrizione. Infatti, il rinvio del 2 aprile 2020 (al 31 luglio 2020) ex art. 83 d. I. 18 del 2020 per 120 giorni non può calcolarsi come sospensione della prescrizione (sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2021). 2. 2. Violazione di legge (art. 268 cod. proc. pen.). La Corte di appello ha ritenuto tardiva l'eccezione di inutilizzabilità delle trascrizioni delle intercettazioni; invece, la possibilità di proporre l'eccezione si è realizzata solo nel corso del dibattimento, non prima 2. 3. Violazione di legge e omessa motivazione (art. 73, quinto comma, T.U. stup.). La difesa aveva eccepito l'inutilizzabilità della prova dichiarativa del teste Corvìtto poiché aveva riferito il contenuto delle intercettazioni. Su questa eccezione la Corte di appello ha omesso di motivare. 2. 4. Violazione di legge (art. 62 bis cod. pen.). L'imputato risulta incensurato, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado; la qualificazione del reato nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. non esclude in via automatica il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.). La particolare tenuità del fatto è applicabile anche alla fattispecie del quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. Nel caso lo spaccio risulta di modestissima entità, occasionale e con metodi rudimentali. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il reato in oggetto commesso il 13 giugno 2012, risulta prescritto prima della decisione impugnata. Alla data del 15 giugno 2021 - data di pronuncia della sentenza di appello -, il termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, ex art. 157 e 161 cod. pen., valutando anche le sospensioni, era decorso. Con il ricorso in cassazione è stata eccepita la prescrizione: "È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen." (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud., dep. 25/03/2016, Rv. 266819 - 01).Il rinvio del 2 aprile 2020 (al 31 luglio 2020) ex art. 83 d. I. 18 del 2020 non deve considerarsi quale sospensione della prescrizione (Sentenza Corte costituzionale n. 140 del 2021). 3. 1. Non sussistono ipotesi di assoluzione ictu ocull rilevabili, in considerazione delle due condanne di merito: "In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento" (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La sentenza impugnata quindi deve annullarsi senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per
Sentenza Cassazione n. 27191/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris