CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14555/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e PEC [OSCURATO:EMAIL]),presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamentedomiciliata.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesogiusta procura speciale in atti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) presso ilcui studio in Isernia alla [OSCURATO:PERSONA] n 148 elettivamente domicilia.- controricorrente -Numero registro generale 9046/2025Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14555/2026Data pubblicazione 16/05/2026avverso la sentenza n. 103/2025 della Corte di Appello di Campobasso, del1°/04/2025, emessa nell’ambito del procedimento R.G. n. 262/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/4/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] BattistaNardecchia, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;udita, per la ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersiil proprio ricorso;1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Campobasso - decidendosul reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di rigettodella richiesta omologazione del concordato minore emesso dal Tribunale diIsernia in data 02/07/2024 - ha, in accoglimento del reclamo così proposto,omologato il concordato minore e ha adottato i provvedimenti conseguenti.2. Con ricorso depositato il 9.3.2024 dinanzi al Tribunale di Isernia, GabrieleSCARABEO (professionista, esercente attività di perito industriale) aveva,infatti, presentato - dichiarando di versare in condizione disovraindebitamento - una proposta di concordato minore ex art. 74 e s. [OSCURATO:PERSONA],con transazione fiscale (trasmessa il 16.2.2024 all’OCC, con relativo inoltroda parte dell’OCC alla competente [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delleEntrate), con previsione, in caso di omologa, di un pagamento complessivoin favore dell’Agenzia delle Entrate di € 30.690,00, a fronte di un debitocertificato in € 1.660.501,77 e con richiesta al Tribunale, in subordine, diaccesso alla procedura di liquidazione controllata di cui agli art. 268 e s. [OSCURATO:PERSONA].2. La procedura veniva dichiarata aperta, a seguito di verifica circa lacompletezza e regolarità della documentazione prodotta, con decreto del29.3.2024.3. Con successivo decreto del 2.7.2024 il Tribunale, rilevato che l’OCC avevacomunicato che “era pervenuta l’unica manifestazione di voto sfavorevoleNumero registro generale 9046/2025Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14555/2026Data pubblicazione 16/05/2026espresso dalla Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA], titolare di un creditopari ad euro 1.660.501,77” e considerato che - richiamate le disposizioni dicui all’art. 79, comma 1 e comma 3, [OSCURATO:PERSONA] - la proposta non aveva “…ottenutoil voto favorevole –neanche tacito– della maggioranza dei creditori aventidiritto al voto, atteso che, a fronte della maggioranza legale richiesta pari al50% più uno del montante dei crediti ammessi al voto, pari a € 1.669.501,77,[era] pervenuta l’unica dichiarazione di voto sfavorevole del creditore [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’intero montante creditorio”, avevaritenuto che non vi fosse “… spazio per una valutazione di convenienza dellaproposta di soddisfacimento del credito fiscale/contributivo secondo i terminiformulati rispetto alla alternativa liquidatoria a mente dell’art. 80 c.3 [OSCURATO:PERSONA](cram down fiscale), in mancanza di specifici elementi di valutazione offertinella relazione dell’OCC”, con conseguente rigetto della proposta.4. Con reclamo ex art. 50 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] contestava il provvedimento dirigetto sostenendo l’avvenuto raggiungimento della maggioranza di cui all’art.79 [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di valida manifestazione di voto da parte del soggettotitolare del credito, cioè l’Agenzia delle Entrate; e richiamava l’espressavalutazione ad opera dell’OCC nella sua relazione circa la convenienza dellaproposta rispetto all’alternativa liquidatoria, ai sensi dell’art. 80 comma 3CCII (con riproposizione della richiesta subordinata di ammissione allaprocedura di liquidazione controllata, non esaminata dal Tribunale).5. La Corte di Appello ha accolto il reclamo “in relazione alla contestazionerelativa alla mancanza di valida manifestazione di voto”, rilevando come inDirezione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Isernia”, indirizzata all’OCCe per conoscenza all’Agenzia Entrate [OSCURATO:SOCIETA], e contenente l’“invito” alla“Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] ad esprimere voto sfavorevole”; haevidenziato la Corte territoriale che la predetta comunicazione era stata“generica e proveniente da un soggetto privo di legittimazione, attesa lamancanza del parere conforme della Direzione regionale, in virtù del rinviodell’art. 74 ult.co all’art. 88 co 4 [OSCURATO:PERSONA]., espressamente previsto dalla normaquale presupposto legittimante l’espressione del voto”.Numero registro generale 9046/2025Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14555/2026Data pubblicazione 16/05/20265.1 Con riferimento, più in particolare, a quanto dedotto dall’Agenzia delleEntrate nel giudizio di reclamo - e, cioè, quanto all’affermata espressioneformale, ad opera della stessa Agenzia delle Entrate, del proprio votosfavorevole alla proposta di transazione fiscale contenuta nel piano, mediantela suddetta comunicazione indirizzata all’OCC e per conoscenza all’ADER - laCorte di Appello ha ritenuto determinante la mancata prova, ad operadell’Agenzia, del “previo parere conforme della direzione regionale”(“circostanza espressamente contestata dalla reclamante, e sulla qualel’Agenzia delle Entrate costituita nulla [aveva] dedotto”), secondo quantoespressamente previsto dall’ art. 88, comma 5 [rectius, quarto comma], [OSCURATO:PERSONA].5.2 Da qui la Corte di appello ha rilevato, nel provvedimento impugnato, laformazione di “silenzio-assenso”, ai sensi dell’art. 79, comma 3, [OSCURATO:PERSONA], daparte dell’Agenzia delle Entrate, quale unico creditore e ha osservato, inoltre,“in relazione alle previsioni di cui al co. 3 dell’art. 80 [OSCURATO:PERSONA]”, che “il giudiceomologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da partedell’amministrazione finanziaria” e che “la creditrice non [aveva] maiespresso preventivamente la contestazione della convenienza dellaproposta”; e ha peraltro decretato l’inammissibilità delle contestazioniformulate dall’Agenzia delle Entrate nel giudizio di reclamo - con riguardo allamancata indicazione di diversi immobili intestati al reclamante e allagenericità delle indicazioni dell’OCC relative alle partecipazioni societarie - inquanto attinenti ex art. 74 [OSCURATO:PERSONA] all’ammissibilità della procedura, già superatadalla dichiarazione di apertura della procedura stessa.5.3 Precisava infine la Corte di Appello che, invece, nella relazione dell’OCCera stato espressamente rilevato che “l’ipotesi liquidatoria non appar[iva]conveniente in quanto la somma disponibile sulla proiezione dei dati” inpossesso del medesimo OCC “risulta[va] inferiore all’importo indicato nelconcordato minore”.6. La sentenza, pubblicata il 1°/04/2025, è stata impugnata dalla AGENZIADELLE ENTRATE con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cuiGabriele [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria.Numero registro generale 9046/2025Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14555/2026Data pubblicazione 16/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo (in rubrica, “violazione e falsa applicazione degli artt.74, comma 4, e 88, comma 6, del d.lgs. n. 14 del 2019 ([OSCURATO:PERSONA]), così comenovellato dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 cpc”) si afferma l’erronea interpretazione, da parte del Giudiced’appello, della disposizione dell’art. 74, comma 4, [OSCURATO:PERSONA], di rinvio alleprevisioni del Capo III (in materia di concordato preventivo) comedisposizione recante “un rinvio automatico e assoluto”, con conseguenteerronea conclusione dell’applicabilità in relazione “alla fattispecie in esamedell’art. 88, comma 4 (rectius comma 6) del [OSCURATO:PERSONA]”; secondo l’Agenziaricorrente, la disposizione di rinvio alla disciplina in materia di concordatopreventivo potrebbe invece considerarsi operante solamente “in quantocompatibile con la disciplina in materia di concordato minore” e, sotto questoprofilo, la previsione del citato art. 88, comma 6, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe “incompatibilecon il concordato minore”.1.1 Secondo la ricorrente, la disposizione dell’art. 88, comma 6, [OSCURATO:PERSONA] -recante la previsione di espressione del voto dell’Agenzia stessa sullaproposta, “ai sensi dell'articolo 107” ad opera della “competente Direzione,su parere conforme della relativa Direzione regionale ove competente sia unaDirezione provinciale” - non sarebbe compatibile con la disciplina delconcordato minore in considerazione della sua “… maggiore snellezza einformalità rispetto alla procedura del concordato preventivo”; e,segnatamente, in considerazione - quale “espressione emblematica” di detta“maggiore snellezza” - del meccanismo di “silenzio-assenso” previsto dall’art.79, comma 3, [OSCURATO:PERSONA] per l’approvazione del concordato minore, con specificadisposizione che, ad avviso dell’Agenzia, apparirebbe “del tutto distonica eirriconciliabile” con l’obbligo di acquisire parere conforme della Direzioneregionale dell’Agenzia delle Entrate; con conseguente validità e sufficienza,ai fini dell’espressione del voto negativo, del dissenso manifestato dallaDirezione Provinciale con la comunicazione in atti del giudizio (e conclusioneulteriore secondo cui, in ogni caso, la mancanza del suddetto parere “noninficerebbe l’espressione del voto, comunque resa dalla effettiva titolare delcredito, stante la mancata previsione nel menzionato art. 88 c.6 [OSCURATO:PERSONA] dellaNumero registro generale 9046/2025Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14555/2026Data pubblicazione 16/05/2026sanzione di illegittimità, inefficacia o inesistenza del voto eventualmentemanifestato in assenza di parere della Direzione regionale”).2. Col secondo motivo - recante l’affermata “violazione e falsa applicazionedell’art.74, commi 1 e 3, del [OSCURATO:PERSONA], così come novellato dal D.lgs. 13 settembre2024, n. 136, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc” - la sentenzaimpugnata viene censurata nella parte in cui “ha omologato la proposta diconcordato minore nonostante il debitore non avesse garantito un incrementoapprezzabile dell’attivo”.3. Con il terzo motivo - rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt.80, comma 4, e 76 del [OSCURATO:PERSONA], così come novellato dal D.lgs. 13 settembre2024, n. 136, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cpc” - il provvedimentodella Corte di Appello viene ulteriormente censurato nella parte in cui “haritenuto sussistenti le condizioni per l’applicazione del c.d. cram down fiscale”.3.1 Nel caso di specie non risulterebbero infatti integrate, secondo l’Agenziaricorrente, le condizioni stabilite dal combinato disposto delle normeasseritamente violate dalla Corte di Appello: da un lato, il voto contrariodell’Amministrazione finanziaria non potrebbe ritenersi “determinante” ai finidel raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79 [OSCURATO:PERSONA], in quanto lafunzione del cram down fiscale, che sarebbe quella di evitare che il dissensodell’Amministrazione finanziaria “possa paralizzare lo svolgimento di unaprocedura concorsuale, impedendo così ai creditori consenzienti di soddisfarei propri crediti”, non si realizzerebbe nei casi - quali quello in esame - in cuil’Amministrazione stessa sia unico creditore (alla luce della richiamatapronuncia della Cassazione, n. 35085/2024); dall’altro lato, e con riferimentoalla seconda condizione rappresentata dalla maggior convenienza dellaproposta concordataria rispetto “all’alternativa della liquidazione controllata”,osterebbe comunque all’applicabilità dell’art. 80, comma 4, [OSCURATO:PERSONA] l’affermataimprecisione e incompletezza della relazione particolareggiata redatta dalgestore della crisi nel caso di specie.4. È fondato il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento determinal’assorbimento anche del secondo e terzo, per le ragioni e con le precisazioniqui di seguito illustrate.Numero registro generale 9046/2025Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14555/2026Data pubblicazione 16/05/20264.1 Con il primo motivo si censura, infatti, la sentenza per violazione e falsaapplicazione degli artt. 74, comma 4, e 88, comma 6, del d.lgs. n. 14 del2019 ([OSCURATO:PERSONA]), così come novellato dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la sentenzaimpugnata aveva ritenuto applicabile al caso di specie il predetto art. 88,comma 6, [OSCURATO:PERSONA] a mente del quale “Per i tributi amministrati dall'Agenzia delleentrate il voto sulla proposta è espresso ai sensi dell'articolo 107 dallacompetente Direzione, su parere conforme della relativa Direzione regionaleove competente sia una Direzione provinciale”.4.2 In realtà, i giudici di appello hanno ritenuto che l’assenza di tale parereavesse determinato l’invalidità del voto negativo espresso dalla direzioneprovinciale dell’Agenzia delle entrate, con conseguente accoglimentodell’appello.Sul punto, giova ricordare che la disciplina del concordato minore, nonostantenon preveda l’istituzione di un determinato e apposito procedimento,consente la decurtazione anche del debito tributario e contributivo. Ed invero,ai sensi del comma 3 dell’art. 80 [OSCURATO:PERSONA], il giudice omologa altresì il concordatominore anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazionefinanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoriequando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentualedi cui all’art. 79, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze, sul punto,della specifica relazione dell’OCC, la proposta di soddisfacimentodell’amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenzaobbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazionecontrollata. Norma quest’ultima contenuta nel [OSCURATO:PERSONA] che appare in continuitàcon la precedente disciplina, posto che il comma 3 quater dell'art. 12 l. n.3/2012 prevedeva una regola del tutto analoga a quella dettata dal citato art.80, comma 3, del Codice, nonostante l'assenza di una disposizione ad hoc intema di trattamento dei crediti tributari e contributivi, quale quella contenutainvece nell'art. 182 ter l. fall.4.3 La quaestio iuris sottesa al motivo pone dunque il quesito relativo allapossibile applicazione, attraverso il richiamo contenuto nell’art. 74, 4 comma,Numero registro generale 9046/2025Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14555/2026Data pubblicazione 16/05/2026CCII (con il limite della compatibilità), al concordato minore della disciplinadella transazione fiscale dettata dall’art. 88 [OSCURATO:PERSONA] per il concordato preventivo.Quesito la cui soluzione dipende dall’ambito di applicazione della clausolafinale contenuta nell'art. 74, comma 4 [OSCURATO:PERSONA], in base alla quale, "per quantonon previsto nella presente sezione" (concordato minore), "si applicano ledisposizioni del capo III del presente titolo" (concordato preventivo), "inquanto compatibili".4.4 In realtà, l'applicazione delle disposizioni del concordato preventivo alconcordato minore, prevista dall'articolo 74, comma 4, [OSCURATO:PERSONA], è subordinataalla sussistenza di due presupposti: (i) la mancanza di una specifica disciplinanella sezione dedicata al concordato minore; e (ii) la compatibilità delledisposizioni del concordato preventivo con la disciplina e la ratio dell'istitutodi riferimento (così, anche: Cass. 30.6.2025, n.17721; conf. Cass.28574/2025).Ebbene, la presenza di questo esplicito criterio regolatore supera, invero, ilpiù generale meccanismo integrativo dell’analogia contemplato dall’art. 12,comma 2, preleggi, in base al quale, quando una controversia non può esseredecisa in base ad una specifica disposizione – da interpretarsi, ai sensi delcomma 1, secondo i canoni ermeneutici letterale, sistematico, teleologico estorico – il giudice deve ricorrere innanzitutto alla analogia legis, al fine diestendere al caso non previsto la norma positiva dettata per casi simili omaterie analoghe, e poi, ove permanga il dubbio interpretativo, alla analogiaiuris, attingendo ai principi generali dell’ordinamento giuridico (ex multis,Cass. 15790/2023). Difatti, lo strumento della interpretazione analogicapresuppone l’individuazione di una lacuna nell’ordinamento e la conseguentenecessità di colmarla, ricorrendo all’applicazione di una norma che disciplinaun caso simile, di cui si possa argomentare un’associazione secondo il criteriodella eadem ratio (Cass. 2852/2002, 9549/2025), mentre nella specie è lastessa legge a dettare una norma di raccordo, individuando l’istituto più affinecui attingere per colmare eventuali vuoti normativi, rimettendo in ogni casoall’interprete la valutazione della compatibilità delle norme da importare nelcomparto di riferimento (così, espressamente: Cass. 17721/2025, cit. supra).Numero registro generale 9046/2025Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14555/2026Data pubblicazione 16/05/20264.5 Ciò posto, il dubbio interpretativo può nascere dal rilievo che, nell’ambitodel concordato preventivo, è espressamente e minuziosamente disciplinatosia il procedimento (questione che rileva direttamente ai fini del presentegiudizio, in relazione alla mancanza del previo parere della direzione regionaledell’Agenzia delle entrate) che il trattamento dei crediti fiscali e contributivi.Ciò che pone, a cascata, l’ulteriore questione del se, per quanto non previstodalla disciplina del concordato minore, la decurtazione dei debiti tributari econtributivi possa avvenire esclusivamente con la transazione fiscale di cuiall’art. 88 [OSCURATO:PERSONA].4.6 In termini ancora generali, va detto che l’istituto del concordato minore,pur essendo stato dal legislatore delle riforme differenziato dall’accordo diristrutturazione dei debiti disciplinato dalla l. n. 3 del 2012 sulla composizionedella crisi da sovraindebitamento, e progressivamente assimilato alconcordato preventivo nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza,risulta tuttavia caratterizzato, rispetto a quest’ultimo, da una significativasemplificazione procedurale.4.7 Sul punto risultano del tutto condivisibili, pertanto, le osservazioni e irilievi svolti dalla Procura generale nella requisitoria (di cui la Corte condivideimpostazione e conclusioni), posto che l’integrale richiamo al procedimentodel concordato preventivo trova, in realtà, un ostacolo proprio nella disciplinaspecifica dettata per il concordato minore con riferimento all’acquisizione etrasmissione dei dati e al ruolo assegnato all’OCC, disciplina del tuttoalternativa a quella dettata dall’art. 88 [OSCURATO:PERSONA].Va infatti ricordato che, nel concordato minore, ai sensi dell’art. 76, comma4, [OSCURATO:PERSONA], l'OCC ha l’obbligo di comunicare agli enti l'avvenuto conferimentod'incarico da parte del debitore, "i quali entro quindici giorni debbonocomunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamentipendenti", mentre l'art. 88, comma 3, [OSCURATO:PERSONA] (oggi quinto comma, dopo lamodifica apportata dall’art. 21 del d.lgs. n. 136/2024) prevede che l'agentedella riscossione trasmette al debitore una certificazione del debito iscritto aruolo "non oltre trenta giorni dalla data della presentazione" (che deveavvenire "contestualmente al deposito presso il tribunale"), liquidando nellostesso termine i tributi risultanti dalle dichiarazioni.Numero registro generale 9046/2025Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14555/2026Data pubblicazione 16/05/2026Nel concordato minore, poi, la relazione particolareggiata dell'OCC deveindicare la "convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria",valutazione che riguarda tutti i crediti e, dunque, anche quelli tributari econtributivi fornendo, pertanto, il necessario presupposto per l’omologazioneforzosa, ai sensi dell’art. 80, comma 3, [OSCURATO:PERSONA].Sul punto, va sottolineato che la predetta relazione svolge nel concordatominore, sostanzialmente, il ruolo assegnato, formalmente, nel concordatopreventivo all'attestazione del professionista indipendente, avente ad oggettoai sensi dell’art. 88, comma 2, [OSCURATO:PERSONA], anche la convenienza del trattamentoproposto ai crediti erariali e previdenziali rispetto alla liquidazione giudizialee, nel concordato in continuità aziendale, la “sussistenza di un trattamentonon deteriore".4.8 Occorre, pertanto, concludere nel senso che la definizione dei debititributari e previdenziali nel concordato minore trova una sua disciplinaspecifica (e più semplificata) proprio nella sezione dedicata a questo istitutoconcorsuale. Semplificazione procedurale rispetto al concordato preventivo,giustificata dalla minore entità (e comunque non omogeneità) della crisi chesi prefigge di regolare, essendo dedicato alle imprese minori, alle impreseagricole, alle start-up innovative e ai professionisti (Cass. 17721/2025, cit.supra).Ne deriva, come ulteriore corollario, che, nel concordato minore, avendo illegislatore regolato autonomamente e in modo semplificato il procedimento,la presentazione agli Enti della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCIInon è obbligatoria, non rappresentando una condizione necessaria perfalcidiare o dilazionare tali crediti ed ottenere l’omologazione forzosa, ai sensidell’art. 80 comma 3 [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente, non risulta applicabile alconcordato minore l’intero procedimento previsto e descritto per latransazione fiscale, ai sensi dell’art. 88 [OSCURATO:PERSONA], compreso il comma 6 [OSCURATO:PERSONA], cherichiede il preventivo parere conforme della direzione regionale (ovvero, nelprecedente regime normativo, il comma 5 della medesima norma soprarichiamata, qui peraltro ratione temporis applicabile, essendo stata laproposta di concordato minore presentata, nel caso di specie, in data9.3.2024, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 136/2024).Numero registro generale 9046/2025Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14555/2026Data pubblicazione 16/05/20264.9 Occorre ora evidenziare che la sentenza impugnata, sebbene avesseconcluso nel senso dell’approvazione della proposta concordataria, ai sensidell’art. 79, terzo comma, [OSCURATO:PERSONA], per la procedura, ivi prevista, del silenzio-assenso, si è, poi, dilungata anche in ordine alla sussistenza dellaconvenienza della proposta di soddisfacimento dell’amministrazionefinanziaria rispetto all’alternativa liquidatoria con statuizione che, per unverso, deve essere considerata ultronea rispetto alla ratio decidendi principaleincentrata sulla sussistenza dell’adesione alla proposta da parte dell’Agenziadelle entrate e che, per altro verso, non ha tenuto comunque inconsiderazione l’altro presupposto richiesto dal terzo comma dell’art. 80 CCIIper l’omologabilità del concordato minore anche in mancanza di adesionedell’amministrazione finanziaria, e cioè che l’adesione di quest’ultima sarebbedovuta essere determinante ai fini del raggiungimento della percentuale dicui all’art. 79, comma 1, [OSCURATO:PERSONA], situazione quest’ultima non realizzabile nelcaso di specie per la presenza di un unico creditore “fiscale” (v. Cass. n.32954/2024).Va dunque espresso il seguente principio di diritto:“Ai sensi dell’art. 80, comma 3, [OSCURATO:PERSONA], l’omologazione del concordato minoremediante approvazione forzosa in mancanza di adesione dell’amministrazionefinanziaria (cd. cram down) non è subordinata all’obbligatoria formulazionedi una proposta di transazione fiscale ai sensi dell’art. 88 [OSCURATO:PERSONA], essendoapplicabile, per la transazione fiscale nel concordato minore, un’autonoma epiù semplificata procedura con il necessario intervento dell’OCC, procedurache rende incompatibile, ai sensi dell’art. 74, comma 4, [OSCURATO:PERSONA], l’applicazionedelle diverse (più rigide) modalità di approvazione disposte nell’art. 88,comma 6, medesimo codice, che prevede il previo “parere conforme” dellaDirezione regionale dell’Agenzia delle entrate, ove competente ad esprimereil voto sia una Direzione provinciale”.Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimentodel primo motivo di ricorso, con rinvio alla Corte di appello di Campobassoche dovrà rileggere la vicenda processuale alla luce dei principi sopraenunciati e dovrà anche esaminare le domande subordinate avanzatedall’odierno controricorrente.Numero registro generale 9046/2025Numero sezionale 1707/2026Numero di raccolta generale 14555/2026Data pubblicazione 16/05/2026 P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa allaCorte di appello di Campobasso che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026Il Consigliere estensoreRoberto AmatoreIl PresidenteMassimo Ferro