CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 13837/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 7 giugno 2022, depositata il 22 giugno 2022, ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di Milano, con cui [OSCURATO:PERSONA], era stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 800,00 di multa, per il delitto di rapina aggravata in concorso. 2. Ricorre avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a Mezzo del proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la difesa lamenta la erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62, comma 1, n. 4, e 628 cod. pen., e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione e della valutazione della prova, in relazione agli artt. 125, 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In particolare, il giudice di appello avrebbe escluso la applicabilità della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sul doppio erroneo presupposto che essa sarebbe incompatibile con il delitto d rapina, offensivo di interessi non meramente patrimoniali, e che in ogni caso il valore intrinseco della refurtiva (una collanina d'oro) avrebbe impedito di ritenere Ma tenuità del danno. Al contrario, il ricorrente evidenzia molteplici emergenze processuali, a suo dire trascurate dai giudici di merito, da cui trarre la fondata conclusione dello scarso valore del monile, un articolo di bigiotteria e non di metallo prezioso. 2.2. Con il secondo motivo, richiamando le precedenti allegazioni in tema di rituale possibilità di valutare sussistente la circostanza di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., si censura il mancato accoglimento della richiesta di applicazione della pena nei termini di cui all'art. 448 cod. proc. pen., dopo la chiusura del dibattimento. Il giudice di primo grado, le cui conclusioni sono state recepite in pieno dalla Corte territoriale, ha escluso la congruità della proposta dell'imputato, sul presupposto che nella dosimetria della pena non avrebbe potuto trovare spazio l'ulteriore diminuzione per la attenuante in questione. 3. All'odierna udienza pubblica, verificata la regolarità degli avvisi di rito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e il Collegio„ riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. L'impugnazione ha per oggetto solo il manc:ato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nei suoi vari effetti procedimentali. La Corte di appello di Milano ha escluso la configurabilità nel caso di specie della suddetta attenuante, sul duplice presupposto del valore intrinseco della cosa (avendo il teste Santoro, operante, confermato che l'oggetto era in oro) e della violenza esercitata sulla persona (affermando che la disposizione premiale in questione atterrebbe soltanto al danno patrimoniale). 2.1. Invero, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto. Laddove queste ultime siano comunque esattamente risolte, anche se in maniera immotivata o con motivazione contraddittoria o illogica, sono inammissibili le relative doglianze, dal momento che l'interesse all'impugnazione deriva solo dalla errata soluzione di una questione giuridica, non già dalla eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, Rossi, Rv. 251495, secondo cui «la soluzione da dare alle questioni di diritto, processuali o sostanziali che siano, non attiene però al contesto della giustificazione, ma al contesto della decisione, sicché quello che importa per la validità della sentenza è soltanto la correttezza di questa»; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173, in motivazione; Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, 268360, in motivazione). Nel caso di specie, l'esclusione della tenuità di valore intrinseco del bene è fondamento di per sé sufficiente a fondare le conclusioni di insussistenza dell'attenuante, illustrata con motivazione congrua, all'esito di una lettura non superficiale delle fonti probatorie al riguardo, di cui è preclusa in questa sede una ricostruzione alternativa, propria del giudizio di merito. D'altra parte, alla luce dell'orientamento sopra richiamato, consente di escludere la complessiva tenuità dell'offesa, oltre e in aggiunta al danno strettamente patrimoniale, anche la descrizione del fatto, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, fatta nella sentenza di appello (che comunque valorizza «la violenza esercitata sulla persona», sottolineando l'aggressione fisica da parte di due persone riunite, con percosse, schiaffi e spintoni, non interrotta dal tentativo di fuga della persona offesa, raggiunta e immobilizzata dalle spalle dall'imputato, mentre la còrrea gli strappava la catenina dal collo, lacerandogli anche la camicia). Quanto precede conferma la correttezza dell'ordinanza di rigetto della richiesta di patteggiamento, in chiusura del dibattimento, per incongruità della pena indicata, la quale postulava per l'appunto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. 2.2. Deve comunque essere corretta l'affermazione della Corte di appello che ha ritenuto non configurabile in astratto l'attenuante in questione al delitto di rapina. È al contrario principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in relazione a delitti contro il patrimonio, occorra far riferimento ad una valutazione il più completa possibile del danno complessivo cagionato alla persona offesa, senza avere riguardo soltanto al valore venale pressoché irrisorio del corpo del reato, occorrendo far riferimento al danno complessivo (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 3576 del 23/10/2013, dep. 2014, Annaro, Rv. 260021). Nello specifico, nei delitti di rapina ed estorsione (di natura plurioffensiva, poiché ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita), non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia. Pertanto, solo ove qualora la valutazione complessiva del pregiudizio subito dalla persona offesa risulti di speciale tenuità, può valutarsi positivamente la sussistenza dell'attenuante sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 7, n. 27653 del 15/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512, in motivazione; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez, 2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 36916 del 28/09/2011, Perchinunno, Rv. 251152; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363). 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M1. Rigetta il