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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 19441/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dei difensori della ricorrente, AVV. [OSCURATO:PERSONA] e AVV. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, ritenuta nei suoi confronti la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'importo di euro 147.897,64, corrispondente al profitto del reato. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione di legge in relazione alla quantificazione del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti che non può corrispondere all'imposta evasa dall'utilizzatore delle fatture stesse. 2.Con memoria trasmessa via pec il 28/01/2022, i difensori della ricorrente hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso ribadendone la fondatezza) 3.11 ricorso è ammissibile (siccome proposto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 2, cod. proc. pen.) e fondato. 3.Costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione quello secondo il quale, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Rv. 267925 - 01; Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016, Rv. 266832 - 01; Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013, Rv. 257419 - 01);

3.1. ne consegue che, come condivisibilmente affermato da Sez. 3, n. 43592 del 2016, cit., il vincolo nei confronti dell'emittente può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, da individuare - in sede di sequestro - con riferimento a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato; 3.2.nel caso di specie, invece, il profitto confiscabile è stato determinato nei confronti della ricorrente in misura (euro 147.897,64) corrispondente all'imposta evasa dall'utilizzatrice, la società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», nei cui confronti la società legalmente rappresentata dalla Schipani aveva emesso, in provvisoria tesi accusatoria, diciotto fatture per operazioni soggettivamente inesistenti dell'importo (imponibile) complessivo di euro 672.262,00 oltre IVA, appunto, pari ad euro 147.897,64; 3.3.I'ordinanza deve pertanto essere annullata in parte qua con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che si uniformerà ai principi di diritto enunciati ai §§ 3 e

3.1. P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria dei difensori della ricorrente, AVV. [OSCURATO:PERSONA] e AVV. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, ritenuta nei suoi confronti la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000, ha ordinato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, dell'importo di euro 147.897,64, corrispondente al profitto del reato. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione di legge in relazione alla quantificazione del profitto del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti che non può corrispondere all'imposta evasa dall'utilizzatore delle fatture stesse. 2.Con memoria trasmessa via pec il 28/01/2022, i difensori della ricorrente hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso ribadendone la fondatezza) 3.11 ricorso è ammissibile (siccome proposto per violazione di legge ai sensi dell'art. 325, comma 2, cod. proc. pen.) e fondato. 3.Costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione quello secondo il quale, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, non può essere disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, sui beni dell'emittente per il valore corrispondente al profitto conseguito dall'utilizzatore delle fatture medesime, in quanto il regime derogatorio previsto dall'art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 - escludendo la configurabilità del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale - impedisce l'applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n. 43952 del 05/05/2016, Rv. 267925 - 01; Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016, Rv. 266832 - 01; Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013, Rv. 257419 - 01); 3.1. ne consegue che, come condivisibilmente affermato da Sez. 3, n. 43592 del 2016, cit., il vincolo nei confronti dell'emittente può essere imposto in relazione al solo prezzo del delitto di cui all'art. 8 D.Lgs. n.74 del 2000, da individuare - in sede di sequestro - con riferimento a qualsiasi utilità economica valutabile ed immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato; 3.2.nel caso di specie, invece, il profitto confiscabile è stato determinato nei confronti della ricorrente in misura (euro 147.897,64) corrispondente all'imposta evasa dall'utilizzatrice, la società «[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.», nei cui confronti la società legalmente rappresentata dalla Schipani aveva emesso, in provvisoria tesi accusatoria, diciotto fatture per operazioni soggettivamente inesistenti dell'importo (imponibile) complessivo di euro 672.262,00 oltre IVA, appunto, pari ad euro 147.897,64; 3.3.I'ordinanza deve pertanto essere annullata in parte qua con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che si uniformerà ai principi di diritto enunciati ai §§ 3 e 3.1. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]
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