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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26391/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Potenza, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi due di arresto pronunciata dal Tribunale di Potenza il 16/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1 D.Lvo 159/2011; Rilevato che con il ricorso in due motivi si denuncia: 1) il vizio motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento all'omessa risposta quanto all'identificazione del ricorrente quale autore della violazione; 2) la prescrizione che sarebbe maturata nelle more, prima della sentenza di appello del 11/3/2022, cioè il 4/11/2021, calcolata la sospensione per astensione dalle udienze dal 21/3/2017 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella di primo grado, con riferimento anche a quanto dichiarato dal mar.

Belmondo circa la giustificazione fornita durante l'accertamento, ha adeguatamente risposto all'analoga censura dedotta con l'atto di appello; Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la prescrizione, diversamente da quanto indicato nel ricorso, calcolata la sospensione dal 25/6/2021 al 11/3/2022 determinato, dal rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze, è maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello e ora, attesa la mancata corretta istaurazione del rapporto processuale, non può essere dichiarata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Potenza, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi due di arresto pronunciata dal Tribunale di Potenza il 16/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1 D.Lvo 159/2011; Rilevato che con il ricorso in due motivi si denuncia: 1) il vizio motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento all'omessa risposta quanto all'identificazione del ricorrente quale autore della violazione; 2) la prescrizione che sarebbe maturata nelle more, prima della sentenza di appello del 11/3/2022, cioè il 4/11/2021, calcolata la sospensione per astensione dalle udienze dal 21/3/2017 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella di primo grado, con riferimento anche a quanto dichiarato dal mar. Belmondo circa la giustificazione fornita durante l'accertamento, ha adeguatamente risposto all'analoga censura dedotta con l'atto di appello; Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto la prescrizione, diversamente da quanto indicato nel ricorso, calcolata la sospensione dal 25/6/2021 al 11/3/2022 determinato, dal rinvio per adesione del difensore all'astensione dalle udienze, è maturata in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello e ora, attesa la mancata corretta istaurazione del rapporto processuale, non può essere dichiarata; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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