CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 1962
Cassazione n. 16988/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
INO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1962 [OSCURATO:PERSONA] nato il 22/05/1972 avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che DELLO RUSSO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Aria - imputati del delitto di detenzione di cocaina, loro ascritto in concorso con le modalità specificate in rubrica - hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27/06/2025, con cui la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei loro confronti dal Tribunale di Fermo; rilevato che i difensori hanno censurato la sentenza per la mancata riconduzione della fattispecie nell'alveo della detenzione per uso personale; ritenuto di dover richiamare il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (così, tra le altre, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01); ritenuto che, in tale condivisibile prospettiva ermeneutica, le censure difensive non superino lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in non consentiti rilievi critici sul merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia con le argomentazioni svolte dal primo giudice) in ordine alle risultanze acquisite, e nella prospettazione - parimenti non consentita, in questa sede - di una diversa lettura delle risultanze medesime rispetto a quella motivatamente accolta dalla Corte territoriale; ritenuto in particolare che quest'ultima - senza limitarsi a richiamare le motivazioni del primo giudice - abbia espresso valutazioni immuni da censure qui deducibili, avendo valorizzato non solo il quantitativo ben superiore al valore soglia, ma anche la disponibilità di sostanza da taglio (tre panetti integri di mannite), di un bilancino di precisione, di una consistente somma in banconote di piccolo taglio (1.000 Euro), nonché della condotta tenuta dal DELLO RUSSO che, avvedutosi dell'arrivo degli operanti, aveva preso ad urlare per avvertire la [OSCURATO:PERSONA]; tenendo al contempo strette le chiavi per non consentire l'accesso agli operanti (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata);ritenuto che tale compendio argomentativo abbia dato adeguatamente conto delle conclusioni della Corte (del tutto in linea con quello del primo giudice), e che non siano individuabili, al suo interno, profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M