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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 giugno 2021

Cassazione n. 46630/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; Lv visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 28 giugno 2021 con il quale il Giudice per le indagini del Tribunale di Latina aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. per avere, tra l'ottobre 2020 e il maggio 2021, quale dirigente dell'unita' operativa complessa 'reclutamento' della Asl di Latina e presidente della commissione per il concorso pubblico per titolo e esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale presso le Asl di Frosinone, Latina e Viterbo, con condotte adottate in violazione di legge, rivelato gli argomenti che avrebbe proposto alla prova orale dell'8 ottobre 2020 ai candidati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e ritardato l'approvazione della graduatoria finale del concorso in attesa delle sua nomina a direttore amministrativo della Asl di Latina in maniera tale da poter individuare egli stesso le destinazioni dei neo assunti e accontentare anche il Tomao che voleva essere assegnato a Formia: in tal modo favorendo entrambi i candidati segnalatigli da [OSCURATO:PERSONA], segretario provinciale del partito democratico, accettando la promessa che lo stesso Moscardelli gli aveva fatto di intercedere presso politici locali e dirigenti amministrativi per favorire la sua nomina a direttore generale della medesima Asl.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto oggetto della imputazione provvisoria, benché il comportamento del Moscardelli avesse al più integrato gli estremi non di un reato, ma di una mera "raccomandazione" alla quale il pubblico ufficiale sarebbe stato libero o meno di aderire; non vi era prova dell'esistenza di un accordo corruttivo, tenuto conto che l'asserita rivelazione di segreti di ufficio non era stata dimostrata e non vi era stato alcun ritardo nell'approvazione della graduatoria finale del concorso; che la promessa del privato non aveva avuto i caratteri della concretezza e della serietà, né era provato che la stessa fosse stata cronologicamente coeva al compimento degli atti in oggetto ovvero fosse sinallagnnaticamente collegabile all'atto contrario ai doveri di ufficio.

Al contrario, le carte del procedimento avevano comprovato che il Moscardelli, unitamente ad altri esponenti politici locali, si era convinto fin dal 2018 che il Rainone potesse essere un ottimo manager per la Asl e le sue iniziative finalizzate a sostenerne la nomina a direttore amministrativo di quell'ente (peraltro espressione di un potere di scelta assolutamente discrezionale) erano del tutto sganciate dalle segnalazione che aveva fatto per i due candidati di quel concorso, indicazioni rimaste ininfluenti rispetto allo svolgimento e all'esito delle prove concorsuali.2.2.

Violazione di legge, in relazione all'art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Roma confermato la sussistenza delle due indicate esigenze cautelari sulla base di generiche deduzioni e mere petizioni di principio, dunque con motivazione apparente e lacunosa, senza l'indicazione di alcun dato da cui poter desumere la concretezza e attualità di quei rischi processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

2.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale il controllo in sede di legittimità dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multís, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iurís, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare emesso nei riguardi del ricorrente: in particolare, spiegando come le indagini avessero comprovato che il Moscardelli, segretario provinciale del partito pd di Latina, aveva chiesto al Rainone - dirigente della Asl del medesimo comune e presidente della commissione del concorso per l'assunzione di 23 collaboratori amministrativi della stessa Asl - di favorire due candidati partecipanti al concorso, il Tomao e il [OSCURATO:PERSONA] (peraltro stretti congiunti di altri esponenti di quel partito); e che il Rainone, che aveva compiuto un atto contrario ai propri doveri di ufficio, contattando quei candidati il giorno prima della prova orale, in maniera da concordare con gli stessi l'oggetto di una domanda che gli avrebbe rivolto (in sostituzione di altra precedente che era stata data loro), perché aveva accettato la promessa dell'utilità consistente nell'impegno che il Moscardelli aveva preso a sostenerlo politicamente e amministrativamente per la nomina a direttore amministrativo della Asl di Latina.

Da tali circostanze - invero contestate dalla difesa con una versione ricostruttiva meramente alternativa, di certo non più plausibile di quella privilegiata dai giudici del riesame - il Tribunale ha arguito, con un procedimento logico deduttivo nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato a livello indiziario responsabile del reato addebitatogli.

2.2. Né è riconoscibile la denunciata violazione della norma incriminatrice oggetto dell'imputazione provvisoria, poiché i giudici di merito - convincentemente ponendo in stretta connessione causale il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale Rainone, quale presidente della commissione del concorso più volte menzionato, e l'accettazione della considerata utilità promessagli dal 'privato' Moscardelli - hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare il Tribunale del riesame ha puntualizzato come l'esistenza della stretta correlazione temporale e causale tra l'atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale e l'utilità promessagli dal privato - dunque, di quell'accordo sinallagmatico che qualifica il reato in argomento - fosse stata confermata dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini e dal contenuto delle sommarie informazioni rese da vari testi sentiti dagli inquirenti: elementi di conoscenza che, in una lettura complessiva (e non atomistica, quale quella proposta dalla difesa), avevano consentito di appurare che il Moscardelli, già prima dell'avvio della procedura del concorso per l'assunzione dei 23 collaboratori amministrativi e ancora durante lo svolgimento di tale concorso, si era reiteratamente impegnato per favorire la nomina del Rainone come direttore amministrativo della Asl di Latina, anche favorendo lo spostamento ad altra sede di una potenziale 'concorrente' che già occupava il posto promesso (v. pagg. 7 e segg., ord. impugn.); che il 6 ottobre 2020 il Rainone aveva chiesto al Moscardelli quali "novità" ci fossero a proposito di quella sua nomina, che gli avrebbe permesso anche di scegliere la destinazione per i vincitori del considerato concorso, a tal fine sollecitando il Moscardelli ad attivarsi e chiaramente ponendo tale sua richiesta in collegamento con il concorso e con "la forzatura" che egli aveva dovuto fare "per uno dei due", così alludendo proprio ai candidati Tonnao e [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 4-5, ord. impugn.); che il 7 ottobre 2020 il Rainone aveva chiesto proprio al Moscardelli (che, peraltro, avrebbe poi ammesso di avere in precedenza "raccomandato" al pubblico ufficiale proprio il Tomao e il [OSCURATO:PERSONA]) il numero di telefono dei due candidati ai quali aveva domandato di indicargli l'argomento (il "pensierino") sul quale egli, quale presidente della commissione del concorso, avrebbe dovuto fare la domanda nella prova orale che si sarebbe svolta il giorno dopo: argomento che avrebbe dovuto sostituire altro tema che ai candidati era stato già dato dal Rainone, risultato 'comune' anche alla prova orale di altri concorrenti (v. pagg. 5-6, ord. impugn.); e che dopo la conclusione del concorso e l'assunzione dei due predetti candidati, il Moscardelli era tornato a sollecitare il Rainone ad assegnare il Tomao ad una sede più gradita, quella di Formia, anziché a quella meno ambita di Terracina (v. pagg. 6-7, ord. innpugn.); nonché a 'difendere' il Rainone persino dopo che era "scoppiato lo scandalo" per l'andamento di quel concorso (v. pagg. 10-11).

Ciò a conferma della stretta connessione esistente tra le iniziative illecite realizzate dal Rainone per favorire i due concorrenti "segnalati" dal Moscardelli e l'impegno da quest'ultimo profuso in favore del pubblico ufficiale.

Né, in tale ottica, rileva la circostanza che l'attività svolta dal Moscardelli si fosse concretizzata in un'attività politica latannente discrezionale, in quanto essa costituiva il 'corrispettivo' per il compimento dell'atto in violazione di legge da parte del Rainone; ed è pacifico, negli indirizzi interpretativi privilegiati da questa Corte, che, in tema di corruzione, nella nozione di "altra utilità" rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio, materiale o morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (così, tra le molte, Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502).

3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto.

Nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata e con un mero richiamo a massime giurisprudenziali, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della ordinanza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi fattuali (legati essenzialmente all'accertato comportamento dell'indagato teso a condizionare le testimonianze e modificare la documentazione riguardanti un concorso di quella asl, con riferimento al quale egli risulta pure indagato; nonché al verificato comportamento spregiudicato da lui tenuto, approfittando delle sue prerogative e funzioni di pubblico ufficiale, per raggiungere, attraverso una fitta rete di relazioni, un traguardo professionale perseguito anche a scapito di altri colleghi) dai quali era stato possibile fondatamente evincere la sussistenza di concreti e attuali pericoli per l'acquisizione e la genuinità della prova, e per la commissione in futuro di altri gravi delitti della stessa specie di quello per il quale si procede.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; Lv visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 28 giugno 2021 con il quale il Giudice per le indagini del Tribunale di Latina aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di cui agli artt. 319 e 321 cod. pen. per avere, tra l'ottobre 2020 e il maggio 2021, quale dirigente dell'unita' operativa complessa 'reclutamento' della Asl di Latina e presidente della commissione per il concorso pubblico per titolo e esami per la copertura a tempo indeterminato di 23 posti di collaboratore amministrativo professionale presso le Asl di Frosinone, Latina e Viterbo, con condotte adottate in violazione di legge, rivelato gli argomenti che avrebbe proposto alla prova orale dell'8 ottobre 2020 ai candidati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; e ritardato l'approvazione della graduatoria finale del concorso in attesa delle sua nomina a direttore amministrativo della Asl di Latina in maniera tale da poter individuare egli stesso le destinazioni dei neo assunti e accontentare anche il Tomao che voleva essere assegnato a Formia: in tal modo favorendo entrambi i candidati segnalatigli da [OSCURATO:PERSONA], segretario provinciale del partito democratico, accettando la promessa che lo stesso Moscardelli gli aveva fatto di intercedere presso politici locali e dirigenti amministrativi per favorire la sua nomina a direttore generale della medesima Asl. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti due motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame erroneamente ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto oggetto della imputazione provvisoria, benché il comportamento del Moscardelli avesse al più integrato gli estremi non di un reato, ma di una mera "raccomandazione" alla quale il pubblico ufficiale sarebbe stato libero o meno di aderire; non vi era prova dell'esistenza di un accordo corruttivo, tenuto conto che l'asserita rivelazione di segreti di ufficio non era stata dimostrata e non vi era stato alcun ritardo nell'approvazione della graduatoria finale del concorso; che la promessa del privato non aveva avuto i caratteri della concretezza e della serietà, né era provato che la stessa fosse stata cronologicamente coeva al compimento degli atti in oggetto ovvero fosse sinallagnnaticamente collegabile all'atto contrario ai doveri di ufficio. Al contrario, le carte del procedimento avevano comprovato che il Moscardelli, unitamente ad altri esponenti politici locali, si era convinto fin dal 2018 che il Rainone potesse essere un ottimo manager per la Asl e le sue iniziative finalizzate a sostenerne la nomina a direttore amministrativo di quell'ente (peraltro espressione di un potere di scelta assolutamente discrezionale) erano del tutto sganciate dalle segnalazione che aveva fatto per i due candidati di quel concorso, indicazioni rimaste ininfluenti rispetto allo svolgimento e all'esito delle prove concorsuali.2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 274, lett. a) e c), cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale di Roma confermato la sussistenza delle due indicate esigenze cautelari sulla base di generiche deduzioni e mere petizioni di principio, dunque con motivazione apparente e lacunosa, senza l'indicazione di alcun dato da cui poter desumere la concretezza e attualità di quei rischi processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2. Il primo motivo del ricorso è infondato. 2.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale il controllo in sede di legittimità dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale è diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multís, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iurís, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare emesso nei riguardi del ricorrente: in particolare, spiegando come le indagini avessero comprovato che il Moscardelli, segretario provinciale del partito pd di Latina, aveva chiesto al Rainone - dirigente della Asl del medesimo comune e presidente della commissione del concorso per l'assunzione di 23 collaboratori amministrativi della stessa Asl - di favorire due candidati partecipanti al concorso, il Tomao e il [OSCURATO:PERSONA] (peraltro stretti congiunti di altri esponenti di quel partito); e che il Rainone, che aveva compiuto un atto contrario ai propri doveri di ufficio, contattando quei candidati il giorno prima della prova orale, in maniera da concordare con gli stessi l'oggetto di una domanda che gli avrebbe rivolto (in sostituzione di altra precedente che era stata data loro), perché aveva accettato la promessa dell'utilità consistente nell'impegno che il Moscardelli aveva preso a sostenerlo politicamente e amministrativamente per la nomina a direttore amministrativo della Asl di Latina. Da tali circostanze - invero contestate dalla difesa con una versione ricostruttiva meramente alternativa, di certo non più plausibile di quella privilegiata dai giudici del riesame - il Tribunale ha arguito, con un procedimento logico deduttivo nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato a livello indiziario responsabile del reato addebitatogli. 2.2. Né è riconoscibile la denunciata violazione della norma incriminatrice oggetto dell'imputazione provvisoria, poiché i giudici di merito - convincentemente ponendo in stretta connessione causale il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale Rainone, quale presidente della commissione del concorso più volte menzionato, e l'accettazione della considerata utilità promessagli dal 'privato' Moscardelli - hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare il Tribunale del riesame ha puntualizzato come l'esistenza della stretta correlazione temporale e causale tra l'atto contrario ai doveri di ufficio da parte del pubblico ufficiale e l'utilità promessagli dal privato - dunque, di quell'accordo sinallagmatico che qualifica il reato in argomento - fosse stata confermata dal tenore delle conversazioni telefoniche intercettate durante le indagini e dal contenuto delle sommarie informazioni rese da vari testi sentiti dagli inquirenti: elementi di conoscenza che, in una lettura complessiva (e non atomistica, quale quella proposta dalla difesa), avevano consentito di appurare che il Moscardelli, già prima dell'avvio della procedura del concorso per l'assunzione dei 23 collaboratori amministrativi e ancora durante lo svolgimento di tale concorso, si era reiteratamente impegnato per favorire la nomina del Rainone come direttore amministrativo della Asl di Latina, anche favorendo lo spostamento ad altra sede di una potenziale 'concorrente' che già occupava il posto promesso (v. pagg. 7 e segg., ord. impugn.); che il 6 ottobre 2020 il Rainone aveva chiesto al Moscardelli quali "novità" ci fossero a proposito di quella sua nomina, che gli avrebbe permesso anche di scegliere la destinazione per i vincitori del considerato concorso, a tal fine sollecitando il Moscardelli ad attivarsi e chiaramente ponendo tale sua richiesta in collegamento con il concorso e con "la forzatura" che egli aveva dovuto fare "per uno dei due", così alludendo proprio ai candidati Tonnao e [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 4-5, ord. impugn.); che il 7 ottobre 2020 il Rainone aveva chiesto proprio al Moscardelli (che, peraltro, avrebbe poi ammesso di avere in precedenza "raccomandato" al pubblico ufficiale proprio il Tomao e il [OSCURATO:PERSONA]) il numero di telefono dei due candidati ai quali aveva domandato di indicargli l'argomento (il "pensierino") sul quale egli, quale presidente della commissione del concorso, avrebbe dovuto fare la domanda nella prova orale che si sarebbe svolta il giorno dopo: argomento che avrebbe dovuto sostituire altro tema che ai candidati era stato già dato dal Rainone, risultato 'comune' anche alla prova orale di altri concorrenti (v. pagg. 5-6, ord. impugn.); e che dopo la conclusione del concorso e l'assunzione dei due predetti candidati, il Moscardelli era tornato a sollecitare il Rainone ad assegnare il Tomao ad una sede più gradita, quella di Formia, anziché a quella meno ambita di Terracina (v. pagg. 6-7, ord. innpugn.); nonché a 'difendere' il Rainone persino dopo che era "scoppiato lo scandalo" per l'andamento di quel concorso (v. pagg. 10-11). Ciò a conferma della stretta connessione esistente tra le iniziative illecite realizzate dal Rainone per favorire i due concorrenti "segnalati" dal Moscardelli e l'impegno da quest'ultimo profuso in favore del pubblico ufficiale. Né, in tale ottica, rileva la circostanza che l'attività svolta dal Moscardelli si fosse concretizzata in un'attività politica latannente discrezionale, in quanto essa costituiva il 'corrispettivo' per il compimento dell'atto in violazione di legge da parte del Rainone; ed è pacifico, negli indirizzi interpretativi privilegiati da questa Corte, che, in tema di corruzione, nella nozione di "altra utilità" rientrano anche le prestazioni di natura non patrimoniale, assumendo rilievo, quale oggetto della dazione o promessa, qualsiasi vantaggio, materiale o morale, che costituisca la controprestazione posta a base dell'accordo corruttivo e si trovi in un rapporto di proporzionale corrispettività rispetto all'esercizio dei poteri o della funzione, ovvero al compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (così, tra le molte, Sez. 6, n. 10084 del 08/01/2021, Lacchini, Rv. 281502). 3. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata e con un mero richiamo a massime giurisprudenziali, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della ordinanza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicati gli elementi fattuali (legati essenzialmente all'accertato comportamento dell'indagato teso a condizionare le testimonianze e modificare la documentazione riguardanti un concorso di quella asl, con riferimento al quale egli risulta pure indagato; nonché al verificato comportamento spregiudicato da lui tenuto, approfittando delle sue prerogative e funzioni di pubblico ufficiale, per raggiungere, attraverso una fitta rete di relazioni, un traguardo professionale perseguito anche a scapito di altri colleghi) dai quali era stato possibile fondatamente evincere la sussistenza di concreti e attuali pericoli per l'acquisizione e la genuinità della prova, e per la commissione in futuro di altri gravi delitti della stessa specie di quello per il quale si procede. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
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