Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 07278/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' STEFANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 12 luglio 2023, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 9 luglio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) resa in esito a giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale provvedimento l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per mancata qualificazione dei fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 1990, n. 309.

Considerato che il ricorso è inammissibile.

La Corte territoriale ha disatteso la richiesta riqualificazione del fatto ai sensi della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 1990, n. 309 osservando che il dato ponderale ( grammi 580,00 di marijuana contenuti in 8 involucri), la qualità della sostanza stupefacente e la presenza di materiale idoneo alla suddivisione, pesatura e al confezionamento (due bilancini di precisione, due trincia erba, una macchina per sottovuoto, 1 busta con numerosi elastici) fossero elementi incompatibili con la prospettazione difensiva, considerato che il ricorrente aveva verosimibilmente effettuato una vendita di parte della sostanza stupefacente, in quanto nella cassaforte della stanza d'albergo era stata rinvenuta la somma di euro 140,00, tenuta separata da quella detenuta nel portafoglio, pari a euro 85,00.

Il giudice a quo ha evidenziato, con argomento non illogico, neppure contrastato specificamente, che il ricorrente era incorso in precedente analoga vicenda, e che in definitiva, vi era stata programmazione dell'illecito anche in considerazione del protratto soggiorno alberghiero, pagato in anticipo, al fine di completare lo smercio della sostanza stupefacente (consistente in oltre mezzo chilogrammo lordo di droga cd. leggera).

Vero è, al riguardo, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319).

A questo proposito, ai fini del riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, il giudice è infatti tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (cfr. ad es.

Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572), ed in tal senso la Corte territoriale ha dispiegato un percorso argomentativo non illogico, ed ancor meno manifestamente illogico, col quale tra l'altro il ricorrente neppure si confronta appieno.

L'impugnazione non si è quindi confrontata con i complessivi rilievi della sentenza impugnata, conseguendone pertanto l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' STEFANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del 12 luglio 2023, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza del 9 luglio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]) resa in esito a giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 3.600,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale provvedimento l'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge per mancata qualificazione dei fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 1990, n. 309. Considerato che il ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha disatteso la richiesta riqualificazione del fatto ai sensi della fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 1990, n. 309 osservando che il dato ponderale ( grammi 580,00 di marijuana contenuti in 8 involucri), la qualità della sostanza stupefacente e la presenza di materiale idoneo alla suddivisione, pesatura e al confezionamento (due bilancini di precisione, due trincia erba, una macchina per sottovuoto, 1 busta con numerosi elastici) fossero elementi incompatibili con la prospettazione difensiva, considerato che il ricorrente aveva verosimibilmente effettuato una vendita di parte della sostanza stupefacente, in quanto nella cassaforte della stanza d'albergo era stata rinvenuta la somma di euro 140,00, tenuta separata da quella detenuta nel portafoglio, pari a euro 85,00. Il giudice a quo ha evidenziato, con argomento non illogico, neppure contrastato specificamente, che il ricorrente era incorso in precedente analoga vicenda, e che in definitiva, vi era stata programmazione dell'illecito anche in considerazione del protratto soggiorno alberghiero, pagato in anticipo, al fine di completare lo smercio della sostanza stupefacente (consistente in oltre mezzo chilogrammo lordo di droga cd. leggera). Vero è, al riguardo, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 1990, n. 309, non può effettuarsi in base al solo dato quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della stessa, è necessario fare riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici richiamati dalla norma (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319). A questo proposito, ai fini del riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, il giudice è infatti tenuto a valutare i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione nonché la quantità e la qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (cfr. ad es. Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop, Rv. 281572), ed in tal senso la Corte territoriale ha dispiegato un percorso argomentativo non illogico, ed ancor meno manifestamente illogico, col quale tra l'altro il ricorrente neppure si confronta appieno. L'impugnazione non si è quindi confrontata con i complessivi rilievi della sentenza impugnata, conseguendone pertanto l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07278/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris