Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1996
ECLI:EU:C:1996:372
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61995CJ0380_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-380/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora [OSCURATO:PERSONA]Durande, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalle signore [OSCURATO:PERSONA]Rantou, consigliere giuridico speciale aggiunto presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, e [OSCURATO:PERSONA], segretaria presso lo stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, [OSCURATO:PERSONA]Croix,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla suddetta direttiva,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore), G.F. Mancini, P.J.G. Kapteyn e H. Regnemalm, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 giugno 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la "direttiva"), la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato CE e dalla suddetta direttiva.
2 Risulta dall' art. 23, n. 1, della direttiva che gli Stati membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi a questa entro due anni a decorrere dalla data della notifica, ossia il 26 luglio 1993.
3 La Repubblica ellenica non contesta che la direttiva non è stata recepita entro il termine impartito. Essa fa cionondimeno presente che un progetto di decreto presidenziale è stato elaborato dal ministero dell' Agricoltura e, dopo la sua definitiva messa a punto, sarà sottoposto al Consiglio di Stato e, successivamente, alla firma del presidente della Repubblica.
4 Dato che il recepimento della direttiva non ha avuto luogo entro il termine fissato dall' art. 23 della stessa, si deve considerare fondato il ricorso proposto in proposito dalla Commissione.
5 Si deve quindi dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 23 della stessa direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
6 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all' immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall' art. 23 della stessa direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.