CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26518/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mirano nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 08/06/2023 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Venezia del 7.11.2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] e Gino erano stati condannati in relazione al reato di cui all'art. 255 comma 3 del Dlgs. 152/2006, dichiarando non doversi procedere per il reato loro ascritto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la predetta or,dioarzat [OSCURATO:PERSONA] , tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo un motivo di impugnazione. 3. Deduce i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., rappresentando l'esclusione della responsabilità, atteso che al momento in cui l'imputato ebbe conoscenza dell'ordinanza comunale di rimozione dei rifiuti non era più proprietario dell'area interessata siccome confiscata (a far data dal 27.6.2012, data di passaggio in giudicato di sentenza n. 753/2011 del tribunale di Venezia). Nella stessa contestazione si fa riferimento, al riguardo, ad una notifica a mani del provvedimento, effettuata in data 31.3.2013 e non il 31.1.2013 come sostenuto dal giudice di appello. Si contesta, in tale quadro, la pertinenza, ai fini in esame, del rilievo della Corte per cui l'ordinanza non sarebbe stata impugnata, e l'osservazione della Corte per cui in primo grado non si sarebbe limitata la responsabilità al solo periodo compreso tra la notificazione del provvedimento per compiuta giacenza e l'intervenuta confisca. Si aggiunge infine, per quanto sopra riportato, che non vi sarebbe correlazione tra la contestazione riferita alla successiva notifica effettuata a mani del provvedimento e la condanna intervenuta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Si deve premettere che con la dedotta inesigibilità della condotta, quantomeno a partire dalla intervenuta confisca dell'area interessata, si introduce una questione giuridica, rispetto alla quale vige il principio per cui il vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate, diversamente dal caso di specie, come appresso illustrato, e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). Nel caso in esame, la corte ha correttamente osservato come non fosse impeditiva dell'obbligo di rimozione la intervenuta confisca, facendo corretta applicazione del principio per cui, la sopravvenuta indisponibilità dell'area di interesse, nel quadro della tematica della gestione dei rifiuti, non è ostativa all'adempimento di obblighi di rimozione degli stessi. In tal senso si è già espressa questa Corte, con riferimento ad un caso di intervenuto sequestro dell'area di riferimento, perfettamente sovrapponibile, per l'identità di ratio, con il presente caso inerente una sopraggiunta confisca. E' stato infatti precisato che in tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui l'area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di (- , abbandono sia sottoposta a sequestro, il proprietario (od il possessore) della medesima, che sia destinatario dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, deve richiedere al giudice l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione, diversamente configurandosi la contravvenzione prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192, comma 3 (rectius, attualmente ex art. 255 comma 3 del Dlgs. 152/06); con la conseguenza che il sequestro non può costituire una causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta (Sez. 3, n. 33585 del 08/04/2015 Rv. 264440 - 01; Sez. 3^, n. 14747 del 11/03/2008, Rv. 239974). Va quindi ribadito che nessuna efficacia scriminante può avere la circostanza che l'area fosse stata ad un certo punto della vicenda confiscata; il ricorrente, piuttosto, in tale contesto giuridico nessuna prova ha offerto per dimostrare che si fosse inutilmente attivato per ottenere l'accesso finalizzato alla disposta rimozione. Quanto alla tesi della mancanza di correlazione tra contestazione e condanna, va preliminarmente esaminato il capo di imputazione, con il quale, per vero, si contesta una complessiva vicenda che si dipana dalla emissione della ordinanza di rimozione del 10.2.2011, con successive notifiche agli interessati e con permanenza in atto. Deve poi tenersi conto del principio secondo il quale, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Ud. Rv. 248051 - 01). Inoltre, l'accertamento nel corso del processo, di una diversa forma di estrinsecazione della condotta, che integri la medesima figura di reato contestata, non determina alcuna violazione né del contraddittorio, né del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quando l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato sia desumibile dal complessivo contenuto della motivazione della sentenza e dalla contestazione - riferibile al capo di imputazione in senso stretto e a tutti gli atti conosciuti e conoscibili dall'imputato - purché l'imputato sia stato messo nelle condizioni di conoscere l'accusa e di esercitare le proprie difese, ed il fatto accertato sia omogeneo rispetto a quello contestato, ovvero ne costituisca uno sviluppo prevedibile. (cfr. in tema, Sez. 2 - n. 6560 del 08/10/2020 (dep. 19/02/2021 ) Rv. 280654 - 01). 3 e_ In tale quadro, è pienamente condivisibile il rilievo della Corte di appello per cui il fatto è stato compiutamente descritto nel capo di imputazione e le parti hanno compiutamente esercitato i propri diritti di difesa in contraddittorio, come pure emerge dai motivi di gravame riepilogati in sentenza, con cui è stata sollevata anche la questione, invero infondata, secondo la quale la contestazione non avrebbe incluso anche il periodo - già contemplato dal primo giudice -compreso tra la formale notifica del provvedimento e la sopraggiunta confisca; periodo, quest'ultimo, giova evidenziarlo alla luce della censura sul punto proposta, per vero contemplato dal primo giudice non in via esclusiva rispetto a quello successivo alla confisca, ma solo in una prospettiva per così dire "minimale"; laddove, rispetto alla scansione temporale susseguente alla confisca dell'area, va ribadito che la corte di appello ha correttamente evidenziato la legittima inclusione dello stesso nell'elaborazione del giudizio di responsabilità, ben potendo essere esigibile la condotta omissiva a carico dei destinatari dell'ordinanza, pur non più titolari dell'area di riferimento dei rifiuti. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che lo stesso versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese