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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 25 giugno 2024

Cassazione n. 20103/2024

Testo disponibile della fonte

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2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30907/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]-DAC -intimata- avverso SENTENZA TRIBUNALE SASSARI n. 347/2020 depositata i l 17/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: §

1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Sassari, in riforma della sentenza del Giudice di Pace (che aveva accolto la domanda), ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale e condannato gli attori alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che: - gli attori avevano proposto avanti al Giudice di Pace una domanda volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo complessivo di euro 517,38, di cui euro 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria forfettizzata ex artt. 5-7 Reg.CE n. 261/04, ed il resto a titolo di rimborso spese di trasferimento, il tutto in conseguenza del prolungato ritardo del volo Alghero/Treviso del 22.12.2015 (FR 9921), dirottato su Venezia; - il fatto che la domanda così proposta facesse inequivoco riferimento (per il suo tenore testuale, la normativa richiamata a suo fondamento, il criterio di quantificazione del dovuto) al Regolamento n.261/04 cit. deponeva per l’applicazione della disciplina comunitaria anche in ordine alla giurisdizione, con esclusione quindi della Convenzione di Montreal 28 maggio 1999, ratificata in Italia con legge n.12/2004; - in particolare, mentre il Regolamento disciplinava appunto la speciale compensazione forfettaria per il ritardo del volo, la Convenzione regolava invece il diritto all'eventuale maggior danno sicché, “a seconda della domanda formulata dal passeggero, si individua una disciplina differente anche in punto di giurisdizione”; - posta dunque la fattispecie nell’ambito della disciplina UE, rilevava in concreto il fatto che gli attori avessero sottoscritto all’atto dell’acquisto del biglietto aereo, con procedura di compilazione onlinein tutto equiparabile alla forma scritta (Cass.n. 21622/17), la clausola 2.4 delle condizioni generali di contratto predisposte dal vettore, secondo la quale: “qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi”; - la pattuizione in oggetto operava in deroga alla competenza prevista in via generale dall'articolo 7 del Regolamento CE n. 1215/12, applicabile ratione temporis. §

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 261/04 sulle regole comuni di compensazione ed assistenza ai passeggeri, del Regolamento UE n. 1215/12 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, nonché della Convenzione di Montreal28 maggio 1999 sulla unificazione di alcune norme del trasporto aereo internazionale.

Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il Regolamento CE n. 261/04 non concerneva la competenza giurisdizionale, quanto soltanto le regole comuni sui criteri di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo, con la conseguenza che la giurisdizione trovava disciplina (prevalente perché speciale) nella Convenzione di Montreal che specificamente prevedeva i criteri di collegamento determinativi della giurisdizione nazionale in caso di danno cagionato ai passeggeri nel trasporto aereo: art.33.1 Conv.

“l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”.

Stante l'inapplicabilità alla giurisdizione della disciplina comunitaria, la clausola di proroga della giurisdizione doveva ritenersi nulla, anche perché in contrasto con l'articolo 49 della Convenzione di Montreal, secondo cui: “sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad eludere le disposizioni della presente convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale”.In base all’art. 33.1 cit., discendeva pertanto l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano; ciò in forza del criterio di collegamento costituito dal luogo nel quale gli acquirenti erano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine di acquisto del biglietto e del pagamento del corrispettivo (così Cass.SU n. 3561/20).

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per omessa ovvero apparente motivazione, posto che il giudice di appello aveva aprioristicamente affermato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, a favore di quello irlandese, “con argomentazioni del tutto disancorate dalla costante giurisprudenza tanto della CGUE quanto della Corte di Cassazione sulla operatività delle clausole di proroga della competenza giurisdizionale”. §

3. Il ricorso, assegnato alla Sezione Terza civile, è stato rimesso alle Sezioni Unite(ord.interlocutoria n.5614 del 1^ marzo 2024) sul presupposto che: “le questioni di giurisdizione possono essere decise dalla sezione semplice solo se su quelle questioni c’è stata una decisione regolatrice delle Sezioni Unite, laddove la decisione regolatrice dalla ricorrente invocata (Cass. Sez.

Un. 3561/2020) è riferita al rapporto che si instaura tra la normativa europea e la Convenzione di Montreal quanto alla disciplina del trasporto internazionale di persone, mentre nella specie la questione posta attiene alla diversa ipotesi se la detta disciplina trovi applicazione anche in caso di trasporto aereo che avviene all’interno di una nazione, dunque non internazionale, su tale questione non risultando che le Sezioni Unite si siano pronunziate in tema di giurisdizione”. §

4. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], né sono state depositate conclusioni scritte del Procuratore Generale. §

5. La novità e significatività delle questioni di diritto sollevate con il ricorso, di particolare importanza e rilievo nomofilattico perché implicanti il coordinamento tra diritto interno, diritto unionale e diritto convenzionale in materia di tutela del viaggiatore aereo con riguardo a volo nazionale fornito da vettore sedente in diverso Stato UE, rendono opportuno il rinvio del ricorso per la trattazione in p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.30907/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]-DAC -intimata- avverso SENTENZA TRIBUNALE SASSARI n. 347/2020 depositata i l 17/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: § 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Sassari, in riforma della sentenza del Giudice di Pace (che aveva accolto la domanda), ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale e condannato gli attori alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio. Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che: - gli attori avevano proposto avanti al Giudice di Pace una domanda volta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo complessivo di euro 517,38, di cui euro 500,00 a titolo di compensazione pecuniaria forfettizzata ex artt. 5-7 Reg.CE n. 261/04, ed il resto a titolo di rimborso spese di trasferimento, il tutto in conseguenza del prolungato ritardo del volo Alghero/Treviso del 22.12.2015 (FR 9921), dirottato su Venezia; - il fatto che la domanda così proposta facesse inequivoco riferimento (per il suo tenore testuale, la normativa richiamata a suo fondamento, il criterio di quantificazione del dovuto) al Regolamento n.261/04 cit. deponeva per l’applicazione della disciplina comunitaria anche in ordine alla giurisdizione, con esclusione quindi della Convenzione di Montreal 28 maggio 1999, ratificata in Italia con legge n.12/2004; - in particolare, mentre il Regolamento disciplinava appunto la speciale compensazione forfettaria per il ritardo del volo, la Convenzione regolava invece il diritto all'eventuale maggior danno sicché, “a seconda della domanda formulata dal passeggero, si individua una disciplina differente anche in punto di giurisdizione”; - posta dunque la fattispecie nell’ambito della disciplina UE, rilevava in concreto il fatto che gli attori avessero sottoscritto all’atto dell’acquisto del biglietto aereo, con procedura di compilazione onlinein tutto equiparabile alla forma scritta (Cass.n. 21622/17), la clausola 2.4 delle condizioni generali di contratto predisposte dal vettore, secondo la quale: “qualunque controversia che dovesse insorgere da o in relazione a questo contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva dei tribunali irlandesi”; - la pattuizione in oggetto operava in deroga alla competenza prevista in via generale dall'articolo 7 del Regolamento CE n. 1215/12, applicabile ratione temporis. § 2. Con il primo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione del Regolamento CE n. 261/04 sulle regole comuni di compensazione ed assistenza ai passeggeri, del Regolamento UE n. 1215/12 sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, nonché della Convenzione di Montreal28 maggio 1999 sulla unificazione di alcune norme del trasporto aereo internazionale. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il Regolamento CE n. 261/04 non concerneva la competenza giurisdizionale, quanto soltanto le regole comuni sui criteri di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo, con la conseguenza che la giurisdizione trovava disciplina (prevalente perché speciale) nella Convenzione di Montreal che specificamente prevedeva i criteri di collegamento determinativi della giurisdizione nazionale in caso di danno cagionato ai passeggeri nel trasporto aereo: art.33.1 Conv. “l'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione”. Stante l'inapplicabilità alla giurisdizione della disciplina comunitaria, la clausola di proroga della giurisdizione doveva ritenersi nulla, anche perché in contrasto con l'articolo 49 della Convenzione di Montreal, secondo cui: “sono nulle tutte le clausole contenute nel contratto di trasporto e tutti gli accordi speciali conclusi prima del verificarsi del danno con i quali le parti mirano ad eludere le disposizioni della presente convenzione sia determinando la legislazione applicabile sia modificando le norme sulla competenza giurisdizionale”.In base all’art. 33.1 cit., discendeva pertanto l’affermazione della giurisdizione del giudice italiano; ciò in forza del criterio di collegamento costituito dal luogo nel quale gli acquirenti erano venuti a conoscenza dell'accettazione della proposta formulata con l'invio telematico dell'ordine di acquisto del biglietto e del pagamento del corrispettivo (così Cass.SU n. 3561/20). Con il secondo motivo di ricorso si lamenta – ex art.360, co. 1^ n.4, cod.proc.civ. – nullità della sentenza per omessa ovvero apparente motivazione, posto che il giudice di appello aveva aprioristicamente affermato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, a favore di quello irlandese, “con argomentazioni del tutto disancorate dalla costante giurisprudenza tanto della CGUE quanto della Corte di Cassazione sulla operatività delle clausole di proroga della competenza giurisdizionale”. § 3. Il ricorso, assegnato alla Sezione Terza civile, è stato rimesso alle Sezioni Unite(ord.interlocutoria n.5614 del 1^ marzo 2024) sul presupposto che: “le questioni di giurisdizione possono essere decise dalla sezione semplice solo se su quelle questioni c’è stata una decisione regolatrice delle Sezioni Unite, laddove la decisione regolatrice dalla ricorrente invocata (Cass. Sez. Un. 3561/2020) è riferita al rapporto che si instaura tra la normativa europea e la Convenzione di Montreal quanto alla disciplina del trasporto internazionale di persone, mentre nella specie la questione posta attiene alla diversa ipotesi se la detta disciplina trovi applicazione anche in caso di trasporto aereo che avviene all’interno di una nazione, dunque non internazionale, su tale questione non risultando che le Sezioni Unite si siano pronunziate in tema di giurisdizione”. § 4. Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], né sono state depositate conclusioni scritte del Procuratore Generale. § 5. La novità e significatività delle questioni di diritto sollevate con il ricorso, di particolare importanza e rilievo nomofilattico perché implicanti il coordinamento tra diritto interno, diritto unionale e diritto convenzionale in materia di tutela del viaggiatore aereo con riguardo a volo nazionale fornito da vettore sedente in diverso Stato UE, rendono opportuno il rinvio del ricorso per la trattazione in p