CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 gennaio 2022
Cassazione n. 06591/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Roma) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di TRIESTE. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Trieste ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato intervenuto in riferimento alla sentenza n. 1167 del 29/03/2020, irrevocabile dal 01/03/2021, con la quale il Tribunale di Trieste aveva dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto e punito dall'art. 641 cod. pen.) deducendo violazione degli artt. 629-bis, 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Il ricorrente lamentava la mancata conoscenza del processo pendente a suo carico, avendo ricevuto in data 13/09/2019 la notificazione a mezzo posta - perfezionata "per compiuta giacenza" - dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso in data 26/08/2019, ed in data 10/03/2020 la notificazione a mezzo posta - ancora una volta perfezionata "per compiuta giacenza" - del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal P.M. in data 04/02/2020, in entrambi i casi presso il luogo di residenza individuato in Ariccia, via Ramo d'oro n. 39, presso il quale non dimorava sin dal 14/08/2015: documentava, infatti, di risiedere stabilmente, a partire dalla predetta data, in Premariacco (UD), via [OSCURATO:PERSONA] n. 38, e dichiarava che il difensore d'ufficio, nominato nel corso delle indagini preliminari, non lo aveva mai contattato. Le argomentazioni della Corte di appello (secondo la quale "il fatto che per ben due volte l'ufficiale postale abbia provveduto a notificare nel medesimo indirizzo di Ariccia atti giudiziari indirizzati al [OSCURATO:PERSONA], in entrambi i casi procedendo con il rito della compiuta giacenza, induce a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ivi ancora almeno un domicilio o, comunque, un valido indirizzo di ricezione degli atti giudiziari a lui inviati, altrimenti l'ufficiale notificatore non avrebbe reiterato per due volte la medesima procedura, portata a regolare compimento senza alcun rilievo sulla mancata reperibilità del prevenuto", e "il fatto che [OSCURATO:PERSONA] abbia una residenza formale in Premariacco non prova ancora che in Ariccia lo stesso non avesse alla data del settembre 2019 e marzo 2020 un valido luogo di ricezione delle predette notifiche"), oltre che manifestamente illogiche, si porrebbero in contrasto con quanto ritenuto in argomento dalla giurisprudenza di legittimità. 2. Questa Corte (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Rv. 277210 - 01) è ormai ferma nel ritenere che, in tema di rescissione del giudicato, l'incolpevole mancata 2. i.-- conoscenza del processo non è esclusa né dalla notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dovendo tale conoscenza essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, né dalla notifica a persona diversa dall'imputato, ma con esso convivente, del decreto di citazione a giudizio, non incidendo il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari sulla conoscenza effettiva del processo. 2.1. Con questo orientamento si pone all'evidenza in contrasto quanto ritenuto dalla Corte di appello a fondamento del rigetto dell'istanza del [OSCURATO:PERSONA], valorizzando il mero dato formale della regolarità delle intervenute notifiche, senza considerare che il [OSCURATO:PERSONA], assistito nell'ambito del procedimento pendente a suo carico da un difensore di ufficio con il quale asserisce non aver avuto contatti, non aveva mai eletto un domicilio per le notifiche, non aveva mai ricevuto personalmente alcuna notifica e risiedeva - a partire dal 14/08/2015, e quindi anche nel periodo in cui gli atti processuali innanzi indicati gli erano stati notificati a mezzo posta per compiuta giacenza - nel comune di Premaricco (UD). Come osservato dal sostituto Procuratore Generale a fondamento della propria richiesta di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, "a fronte di tali oggettive circostanze e delle connesse deduzioni difensive, il dato della regolarità formale delle notifiche non esonerava la Corte territoriale dal verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale d'ufficio ed il ricorrente". 2.2. Si aggiunga che appare all'evidenza manifestamente illogica l'argomentazione principale della Corte di appello, che pretenderebbe di trarre conferma della ritualità della notifica dei predetti atti processuali all'imputato in Ariccia proprio dal fatto che i predetti atti gli erano stati notificati in Ariccia. Né potrebbe in astratto ritenersi che l'imputato versasse in stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio, per il solo fatto di non aver mantenuto i contatti con il difensore d'ufficio (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Rv. 280137 - 01), presso il quale non aveva, peraltro, eletto domicilio. 3. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Trieste, che si conformerà al principio di diritto enunciato nel § 2, e colmerà i vuoti motivazionali evidenziati nei §§ 2.1 e 2.2. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trieste. Così deciso il 21/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] Il