CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23452/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 6306/23 della Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, pubblicata in data 21luglio 2023.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia ha accolto l’appello diNumero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026Carmela Galletta -annullando, per l’effetto, l’atto impugnato-avverso la sentenza n. 174/20 della Commissione TributariaProvinciale di Enna, con la quale era stato rigettato il ricorsodella contribuente avverso l’avviso di pagamento n.120170001810640, avente ad oggetto la somma di euro118,61, pretesa dall’ente consortile a titolo di “tributo 0648-contributo opere irrigue”, anni 2015, 2016 e 2017.2. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 6 Enna ha proposto ricorso percassazione avverso la suddetta sentenza, affidandonel’accoglimento a quattro motivi di impugnazione ed illustrandoulteriormente le sue difese con memoria.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito, depositando controricorsoed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ infondata, innanzi tutto, l’eccezione -sollevata dallacontroricorrente- di inammissibilità del ricorso per difetto divalida procura speciale, in quanto proposto in forza di unaprocura conferita su supporto analogico e notificato tramiteposta elettronica certificata, ma con la mancanza, nellarelazione di notificazione, dell’attestazione di conformità al filedigitale dell’originale cartaceo della procura speciale rilasciataal difensore del Consorzio (cfr. il controricorso, alle pagg. 8, 9,10, 11 e 12).1.1. L’art. 196-novies disp. att. c.p.c. -rubricato “Potere dicertificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti”-così recita: “il difensore, il dipendente di cui si avvale lapubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore, ilcommissario giudiziale ed il liquidatore giudiziale, quandoNumero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026depositano con modalità telematiche la copia informatica,anche per immagine, di un atto processuale di parte o di unprovvedimento del giudice formato su supporto analogico edetenuto in originale o in copia conforme, attestano laconformità della copia al predetto atto; la copia munitadell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copiaconforme dell’atto o del provvedimento”.Gli artt. 369 e 372, secondo comma, c.p.c., prevedono,invece, che, insieme al ricorso, debba essere depositata, apena di improcedibilità, la procura speciale, se conferita conall’ammissibilità” possa avvenire “indipendentemente da quelladel ricorso e del controricorso, fino a quindici giorni primadell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio”.1.2. Invero, prima che fosse consentito -e prima chedivenisse obbligatorio- il deposito del ricorso con modalitàtelematiche, questa Corte aveva già escluso la sanzionedell’improcedibilità nel caso in cui, pur mancando lacertificazione di conformità della copia analogica del ricorsodigitale, il controricorrente avesse depositato copia dell’attoricevuto debitamente autenticata, così come nel caso in cui ilcontroricorrente, ancorché tardivamente costituito, non avessedisconosciuto la conformità della copia semplice depositata dalricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005,o, ancora, nel caso in cui il ricorrente avesse depositatol’attestazione di conformità all’originale della copia analogicaentro l’udienza di discussione o l’adunanza in camera diconsiglio (cfr. Cass., sez. un., n. 22438/18 e, nello stessosenso, Cass., sez. un., n. 8312/19).Numero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026Il tempestivo deposito della sola copia analogica del ricorsonotificato come documento informatico nativo digitale era statoreputato idoneo, dunque, a configurare una “fattispecie aformazione progressiva”, destinata ad esaurirsi in un lassotemporale proporzionato e ragionevole, con la conseguenzache, ove il destinatario della notifica telematica del ricorsofosse rimasto solo intimato (ovvero, nell’ipotesi di piùdestinatari, anche solo uno di loro fosse rimasto intimato), ilricorrente poteva depositare l’attestazione di conformità finoall’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio,così come era tenuto a fare anche nell’ipotesi didisconoscimento della conformità da parte del controricorrente(cfr. Cass., sez. un., n. 22438/18).1.3. E, superando alcune pronunce che avevano reputatoindispensabile l’attestazione di conformità, assumendo che laprocura rilasciata su supporto analogico al difensore, ai sensidell’art. 16-undecies, d.l. n. 179 del 2012, dovesse essere dacostui sottoscritta con firma autografa e successivamentetrasformata in copia informatica di documento analogico, la cuiconformità all’originale doveva essere attestata nella relazionedi notificazione (cfr. Cass. n. 12850/19 ed, in termini analoghi,Cass. n. 6318/23), le Sezioni Unite di questa Corte hannorimarcato, avuto riguardo al principio di effettività della tutelagiurisdizionale (cfr. artt. 24 e 111 Cost., art. 47 Carta di Nizza,art. 19 T.U.E., art. 6 CEDU), l’esigenza di assicurare il piùpossibile una decisione di merito, ponderando attentamente edin base a criteri di ragionevolezza e proporzionalità eventualirestrizioni del diritto della parte all’accesso ad un organogiudiziario (cfr. Cass., sez. un., n. 25513/16, Cass., sez. un.,n. 10648/17, Cass., sez. un., n. 8950/22, Cass., sez. un., n.Numero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/202628403/23 e Cass., sez. un., n. 2075/24), con la conseguenzadi valorizzare vieppiù il principio cardine della “strumentalitàdelle forme” degli atti processuali, prescritte non per larealizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di unfine proprio ed autonomo, ma in quanto mezzo più idoneo perla realizzazione degli specifici risultati avuti di mira dalle normeche quelle forme disciplinano (cfr. Cass., sez. un., n. 6477/24,che richiama, tra le altre, Cass. n. 9772/16, Cass., sez. un., n.14916/16, Cass., sez. un., n. 10937/17, Cass. n. 8873/20,Cass. n. 31085/22 e Cass. n. 14692/23).1.4. Orbene, nel caso di specie, non è stata messa in dubbiola conformità della procura allegata al ricorso notificato tramiteposta elettronica certificata all’originale cartaceo, non essendostato, sul punto, eccepito alcunché dalla controricorrente, laquale si è limitata a rilevare, invece, la mancanzadell’attestazione di conformità della copia informatica deldocumento al suo originale analogico.Ed, in applicazione del succitato principio di strumentalitàdelle forme, la mancanza di qualsivoglia disconoscimento dellaconformità della copia semplice depositata dal ricorrenteesclude l’applicazione della radicale sanzionedell’improcedibilità del ricorso, essendo ravvisabile solamenteuna mera irregolarità, in quanto, per effetto dellasummenzionata omissione, avuto riguardo al disposto dell’art.196-novies disp. att. c.p.c., è possibile ritenere esclusivamenteche non sia stata legalmente attestata l’equivalenza dell’atto alsuo originale, con la conseguenza che, in mancanza didisconoscimento ad opera della controparte, la predettairritualità non è destinata a sortire alcun effetto pregiudizievole(cfr. Cass. n. 6610/26).Numero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026Questo approdo ermeneutico, del resto, si pone sulla sciadella giurisprudenza unionale laddove richiama l’arresto diquesta Corte -n. 8312/19- con il quale è stato messo inevidenza come il mancato deposito dell’attestazione diconformità delle copie cartacee agli originali informatici entro iltermine previsto dalla legge non sia suscettibile di determinarel’improcedibilità del ricorso qualora la controparte non abbiacontestato la conformità delle copie cartacee agli originali oqualora il ricorrente abbia depositato l’attestazione diconformità antecedentemente allo svolgimento dell’udienzafissata per la trattazione della causa (cfr. Corte EDU-Patricoloed altri c. Italia).2. Il ricorso -passando al merito della controversia- è, neitermini di seguito specificati, fondato e, per quanto di ragione,merita accoglimento.3. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, nonrientrando l’atto impugnato tra quelli elencati in taledisposizione normativa, sarebbe potuto essere impugnatotutt’al più per contestare la “legittimità sostanziale”dell’obbligazione tributaria, non già per prospettare motivi dicarattere meramente formale, quali erano quelli trattati, inprimo ed secondo grado, dalle corti di merito (inesistenzadell’avviso di pagamento perché adottato da un soggettoinesistente, accolto in secondo grado, difetto di motivazione esottoscrizione).4. Il motivo è inammissibile.4.1. Come è possibile evincere dalla sentenza impugnata, incui sono evocate le ragioni del rigetto del ricorso dellaNumero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026contribuente, in primo grado, e quelle che, invece, deponevanoper la fondatezza dell’appello, la questione pregiudizialedell’impugnabilità dell’avviso di pagamento e dei relativi limiti -correlati alla natura formale o sostanziale delle censure- non èstata trattata, non avendo la corte regionale siciliana adottatoalcuna statuizione sul punto, né risulta -avuto riguardo alcontenuto della decisione e della motivazione che la sorregge-che il tema sia stato sottoposto all’attenzione dei giudici disecondo grado.Ed, in tale contesto, deve essere richiamato il consolidatoorientamento di questa Corte secondo il quale, laddove in sededi legittimità siano prospettate questioni di cui non vi sia cennonella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena diinammissibilità, non solo rappresentare l’avvenuta deduzione diesse davanti ai giudici del merito, ma anche indicare in qualespecifico atto del giudizio sia stato fatto, in ossequio alprincipio di autosufficienza, onde dar modo alla Corte diverificare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima diesaminare nel merito la questione ad essa demandata.E ciò perché i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano giàricomprese nel thema decidendum del giudizio di appello, nonessendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimitàquestioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati neigradi di merito, né rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. n. 5429/23,Cass. n. 18018/24, Cass. n. 3473/25, Cass. n. 11238/25 eCass. n. 25743/25).4.2. Ad ogni modo, è stato evidenziato -e lo si rammenta permera completezza di analisi- che, sebbene l’elencazione degliNumero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026abbia natura perentoria, ogni atto adottato da un enteimpositore che porti a conoscenza del contribuente unaspecifica pretesa tributaria, con l’esplicitazione delle concreteragioni fattuali e giuridiche ad essa sottese, deve reputarsiimpugnabile -in ragione dei principi costituzionali di tutela delcontribuente (cfr. artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamentodella pubblica amministrazione (cfr. art. 97 Cost.)- davanti algiudice tributario, anche se non emesso in forma autoritativa(cfr. Cass. n. 3914/25 e, nello stesso senso, Cass. n.10667/25).E, quindi, non hanno pregio le argomentazioni del ricorrente,secondo il quale l’avviso di pagamento de quo, non ricompresotra gli atti tipicamente impugnabili, elencati dall’art. 19 d.lgs.n. 546 del 1992, sarebbe potuto essere impugnato solo percontestare aspetti sostanziali dell’obbligazione tributaria e nonanche aspetti formali, essendo caratterizzato da unainequivocabile manifestazione di una pretesa tributaria, tale daabilitare la contribuente ad esercitare, in forma anticipata, ilsuo diritto di difesa, al fine di contrastarla per tutte le ragioniad essa afferenti, sia di carattere formale, che di caratteresostanziale, non essendo previsto dalla legge, né in alcunmodo configurabile un limite alle contestazioni articolabili (che,peraltro, se lo fosse -se, cioè, fosse configurabile un limite allecontestazioni articolabili, riconducibili solamente a quellesostanziali- darebbe corpo ad un’esclusione ingiustificata e deltutto irragionevole).5. Con il secondo motivo il ricorrente ha prospettato, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546 del 1992 e 2697 c.c.,ponendo in rilievo come fosse del tutto mancato, sia in primo,Numero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026che in secondo grado, il necessario preliminare scrutinio ditempestività della proposizione del ricorso della contribuente.6. Il motivo è inammissibile.6.1. Esso, infatti, è incentrato su una presunta lacuna cheavrebbe caratterizzato l’operato del giudice di merito -aquest’ultimo addebitata, peraltro, in termini ipotetici- conriferimento alla verifica della regolarità processualedell’impugnazione dell’avviso di pagamento in relazione allasua tempestività e non sulla deduzione -in concreto- di un veroe proprio vizio, censurabile in cassazione, essendo formulato -ilmotivo in esame- in termini sostanzialmente “accademici”,concernenti il mero “dubbio” riguardo al fatto che la suddettaverifica fosse stata o meno effettuata.6.2. E ciò senza considerare che una verifica di tal fatta èstata verosimilmente effettuata, pur senza darne atto inmotivazione, in mancanza di contestazione, non rivelandosi deltutto congruo, oltre tutto, il riferimento all’art. 21 d.lgs. n. 546del 1992, non essendo stato tampoco rappresentato che laproposizione del ricorso fosse avvenuta dopo l’inutile decorsodel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto.7. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione degli artt. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del 2014 e 19,commi 12 e 13, del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato condeliberazione del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 del 2017secondo lo schema-tipo approvato con decreto del Presidentedella Regione n. 468 del 2017), 24, 97, secondo e terzocomma, e 111 Cost., 100 e 323 c.p.c. e 49, 50 e 52 d.lgs. n.546 del 1992. I giudici di secondo grado, infatti, avevanoNumero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026errato nel ritenere che, in seguito all’emanazione dell’art. 13legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, il Consorzio di Bonifica 6 Ennanon esistesse più e che, conseguentemente, l’appello dovesseessere considerato inammissibile, avendo trascurato diconsiderare che tale articolo non aveva stabilito l’estinzione deiconsorzi di bonifica territoriali, bensì, al fine precipuo disoddisfare le nuove esigenze della moderna imprenditoriaagricola siciliana (creando opportune economie di scala eprevedendo interventi improntanti a criteri di efficienza edefficacia), aveva solamente istituito due nuovi macro consorzidi bonifica (Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA]) unificando -sul piano degli ambititerritoriali di operatività- i comprensori dei già esistenticonsorzi territoriali. E ciò era desumibile, tra l’altro, dal fattoche non era stata prevista l’apposita procedura di liquidazionedei suddetti consorzi di bonifica, essendo stati conferiti aimedesimi una nuova connotazione ed una altrettanto nuovamissione, nell’ambito del complessivo impianto delineato dallalegge di riforma, così creando un’articolazione in uffici (centralie periferici) tra il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] ed isingoli consorzi di bonifica territoriali accorpati (tra cui anche ilConsorzio di Bonifica 6 Enna).8. Il motivo è fondato.8.1. Come questa Corte -dopo avere ricapitolato il quadronormativo ed amministrativo di riferimento- ha già avuto mododi affermare, proprio con riferimento, peraltro, ad una vicendache ha visto convolto il Consorzio di Bonifica 6 Enna (cfr. Cass.n. 6610/26 e, nello stesso senso, Cass. n. 6611/26), l’art. 13legge reg. Sicilia n. 5 del 2014, nello stabilire l’accorpamentodei consorzi in esso indicati, non ne ha espressamente previstoNumero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026la soppressione (come è stato evidenziato, d’altronde, anche inun altro precedente di legittimità -Cass. n. 15351/23- sia purein relazione ad una vicenda non del tutto sovrapponibile aquella in esame).La perdurante legittimazione dei precedenti consorzi deveessere affermata, non di meno, in virtù della vigenza,espressamente prevista dall’art. 19, comma 13, delRegolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale, dei piani, regolamenti, ruoli ed affidamenti deiconsorzi accorpati, che continuano a trovare applicazione fino adiversa determinazione del [OSCURATO:PERSONA] e delDirettore Generale, a cui compete l’adozione delle misure,anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari per l’operativitàdel nuovo consorzio, in tal modo intendendosi garantire ilnesso di continuità tra le attività consortili dei precedenti enticon quello di nuova costituzione nel quadro della delineatasuccessione tra gli stessi.8.2. Non è possibile condividere, quindi, la tesi della corteregionale siciliana, che poggia, nel suo nucleo concettualefondante, sull’equiparazione tra l’istituzione dei nuovi consorzi,che accorpano, riunificandoli, le precedenti entità consortili, el’abolizione di queste ultime o, tutt’al più, la loro sostituzione,trattandosi di una ricostruzione meramente assertiva, se nonaddirittura apodittica, che mal si concilia perfino con il sensoletterale della disposizione normativa.Ed, infatti, la previsione dell’art. 13 legge reg. Sicilia n. 5 del2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività deiconsorzi di bonifica territoriali tramite la loro unificazione,istituendo, quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivoNumero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026programmatico, ha pianificato, cioè, sul versante generale, unnuovo assetto organizzativo dei consorzi, senza estinguere,tuttavia, le precedenti entità, concependo tale esito solamentecome momento conclusivo di un processo, come è possibilearguire agevolmente dalla lettera della norma, che noncontempla un effetto estintivo dei precedenti consorziconseguente all’istituzione di un nuovo ente accorpante, nétale conseguenza la si può desumere dalla semplicecostituzione della nuova entità.La riunificazione, che costituisce l’imprescindibile datoprogrammatico e letterale del dato normativo, è operazioneche non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predicando un effetto istantaneodell’operazione: e prova ne è la circostanza secondo la quale èla stessa legge regionale ad avere contemplato termini (nonperentori) per l’approvazione dello statuto e del regolamentoorganizzativo dei nuovi enti, il che accredita l’ordine di ideesecondo il quale la loro operatività è stata concepita comeepilogo del divisato processo di riorganizzazione, solo all’esitodel quale è destinato a realizzarsi l’effetto della riunificazionenella nuova entità dei precedenti enti consortili, conconseguente loro permanenza “in vita” fino al completamentodi tale processo.8.3. In quest’ottica, risulta corrispondente ai riportaticontenuti legislativi e, comunque, si presenta come soluzionenon incompatibile, né contraria all’assetto programmaticonormativamente prefigurato, la previsione di un esercizio nonimmediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio” più volte prorogato (esostanzialmente prolungatosi nel tempo senza un termineNumero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026finale), nell’ambito del quale i precedenti consorzi hannocontinuato a svolgere le proprie attività (e, segnatamente,anche il servizio impositivo e di esazione) nel segno dellapermanenza degli “affidamenti” in atto fino alla conclusione delprocesso di razionalizzazione in itinere.Del resto, sul tema inerente all’individuazione del momentoin cui è possibile reputare estinti i consorzi provinciali accorpatiper effetto di una legge regionale, è stato rimarcato (conriferimento ad una vicenda inerente a consorzi di sviluppoindustriale della Regione Calabria), che deve ricondursi allaconclusione del processo di accorpamento, non discendendo exlege dall’entrata in vigore delle norme che lo regolamentano,conseguendo l’estinzione all’esaurimento di quel processo (cfr.Cass. n. 22104/25), fermo restando che la prosecuzionedell’attività e dei rapporti dei consorzi accorpati è destinata acomprendere tutti i rapporti e le attività anche precedenti alladata di entrata in vigore della norma (cfr. Cass. n. 22104/25) equelle anteriori alla chiusura delle operazioni di accorpamento.8.4. In questa prospettiva, non è configurabile nemmenouna delega -ad opera dal Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio di Bonifica 6Enna le attività ad esso già affidate in attesa della definizionedel processo di riunificazione degli enti, con conseguentesuperfluità dell’iniziativa commissariale volta a ricondurnel’operato nell’ambito dell’istituto del mandato senzarappresentanza, ai sensi dell’art. 1705 c.c., la cui esportabilitàin ambito pubblicistico, peraltro, è oltremodo dubbia, essendol’affidamento di funzioni ivi regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversi dell’amministrazionee che deve essere prevista dalla legge, né un siffatto mandatoNumero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026può essere concepito -come pure ha sostenuto il ricorrente-secondo il modello della delegazione interorganica,considerando il rapporto tra i consorzi in termini di relazionetra articolazione centrale e periferica, stante l’alteritàsoggettiva tra i due enti, postulata dalla previsione di unmandato senza rappresentanza conferito dal nuovo consorzio aquello precedente.E ciò fermo restando che anche nel caso in cui abbia agitoquale mandatario del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] nonè revocabile in dubbio la legittimità degli atti del Consorzio diBonifica 6 Enna, giacché l’enunciazione di un non configurabilerapporto di mandato senza rappresentanza non può aver avutoalcuna incidenza sui preesistenti -e persistenti- poteri, inragione sia della sua sopravvivenza fino al compimento delprocesso di accorpamento, sia della permanenza degli“affidamenti” in atto, né può aver avuto ricadute sul rapportotributario con la contribuente, meno che mai sotto il profilodella titolarità del potere, in capo al ricorrente, di adottarel’atto impugnato, che, in ragione delle considerazioni testésvolte, deve considerarsi sussistente al momentodell’emissione dell’avviso di pagamento, essendo il Consorzio diBonifica 6 Enna ancora operante fino alla conclusione delprocesso di riunificazione dei consorzi siciliani e,conseguentemente, legittimato ad agire in presenza delperdurante affidamento delle relative attività.9. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilterzo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto,rigettati il primo ed il secondo ed assorbito il quarto (con ilquale il ricorrente ha assunto, ai sensi dell’art. 360, primocomma, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degliNumero registro generale 1013/2024Numero sezionale 5365/2026Numero di raccolta generale 23452/2026Data pubblicazione 17/07/2026artt. 1705 c.c., 97, secondo e terzo comma, Cost., nonchédegli artt. 21-septies legge n. 241 del 1990, 13 legge reg.Sicilia n. 5 del 2014, 19, commi 12 e 13, del Regolamento diOrganizzazione del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] edella deliberazione n. 8 del 2017 del CommissarioStraordinario), e, per l’effetto, la sentenza impugnata deveessere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio allaCorte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, indiversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio eprovveda, altresì, alla regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati il primo edil secondo, assorbito il quarto, e, per l’effetto, cassa lasentenza impugnata; rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Sicilia, in diversa composizione, affinchéeffettui un nuovo giudizio e provveda, altresì, allaregolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]