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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 24726/2023

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[OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 maggio 1958 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1949, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 febbraio 1976 avverso la sentenza n. 4399/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 7 luglio 2021 Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita nell'udienza del 15 marzo 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di Terre del Reno, che si è associato alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto raccoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 luglio 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara il 10 settembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per una tentata truffa ai danni del Comune di Terre del Reno.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 inosservanza o erronea applicazione della normativa in concreto applicabile al fatto contestato.

L'ordinanza regionale n. 86 del 6/12/2021 non sarebbe pertinente al tema del contributo post sisma dell'[OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stata erroneamente interpretata anche l'ordinanza n. 86 del 2012, che richiederebbe - per l'erogazione del contributo - solo il requisito della destinazione ad abitazione dell'immobile e non anche la concreta utilizzazione come abitazione e l'agibilità al giorno del sisma; 3.2 vizi della motivazione in relazione all'asserita irricevibilità della domanda di contributo.

La Corte territoriale, per un verso, avrebbe considerato la perizia come decisiva per quanto attiene alle condizioni del compendio immobiliare mentre, per altro verso, l'avrebbe ignorata per ciò che riguarda le caratteristiche di "ricevibilità" della domanda di contributo su piattaforma MUDE.

Se il Comune non avesse protocollato la domanda, non vi sarebbe stata l'iscrizione del procedimento a carico dell'imputato; 3.3 vizi della motivazione in ordine alla ritenuta riferibilità della condotta anche all'imputato.

Dopo avere premesso che l'unità immobiliare era destinata ad uso abitativo, il ricorrente ha affermato di essere estraneo sia rispetto a quanto elaborato dai tecnici, portatori di interessi propri, venendo pagati solo al buon fine della pratica, sia a quanto compiuto da [OSCURATO:PERSONA], da lui delegato; 3.4 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, basata "su mere supposizioni in contraddizione palese con le risultanze processuali"; 3.5 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., in quanto, pur essendo il reato tentato, si sarebbe fatto riferimento alla rilevanza dello stesso, raffrontata con la sua forma consumata;3.6 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento del risarcimento del danno e delle spese di costituzione in favore della parte civile.

La motivazione sul punto sarebbe soltanto apparente o "in ogni caso contraddittoria ovvero manifestamente inconferente nel relativo percorso argomentativo".

4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo agli imputati, che, privi di conoscenze tecniche, si sarebbero affidati a tecnici esperti e non avrebbero avuto la capacità di rendersi conto di aver indotto in errore l'Amministrazione comunale con la presentazione di una domanda da parte di professionisti da loro incaricati, rivelatasi inadeguata a seguito di controlli effettuati da un consulente tecnico di ufficio, nominato nel corso del giudizio.

Peraltro, anche la circostanza che i ricorrenti avevano continuato a pagare le imposte regolarmente, senza beneficiare dei vantaggi legati all'inabitabilità, dimostrerebbe la totale mancanza di consapevolezza in capo ad essi.

Le fotografie, allegate alla domanda, dimostrerebbero a maggior ragione l'assoluta mancanza di dolo degli imputati, poiché, se avessero voluto ingannare o raggirare la Pubblica amministrazione interessata, si sarebbero ben guardati dal produrle.

5. E' pervenuta memoria nell'interesse della parte civile, con cui sono state formulate argomentazioni tese a ottenere il mancato accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Il primo motivo del ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha precisato che "la normativa da applicare era l'ordinanza regionale n. 86/2012 del 6/12/2021" (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata) ed è evidente che l'indicazione dell'anno 2021 anziché 2012 è un refuso, essendo stata identificata l'ordinanza come quella n. 86/2012.

La Corte territoriale, premesso che l'art. 2 di tale ordinanza richiede, quale requisito per la concessione del contributo per la ricostruzione, la presenza, al momento del sisma, di almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione, ha rilevato che le unità immobiliari, riferibili ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quel momento, non erano adibite ad abitazione e non erano nemmeno suscettibili di ricevere detta destinazione se non a seguito di un'importante attività di ristrutturazione.Con riguardo all'immobile del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha precisato che i testimoni avevano descritto la casa come "disabitata, priva di servizi, di utenze, piena di umidità con i muri imbibiti di acqua per problemi di igroscopicità dei materiali e con infiltrazioni ovunque, a causa della mancanza di parte del tetto e dell'altra parte danneggiata".

Lo stato di abbandono era stato confermato dal perito nominato, che aveva accertato che gli immobili erano privi di servizi e di utenze e avevano porzioni di solaio interne crollate per vetustà e marcescenza.

Sulla base di tali risultanze il Collegio del merito ha correttamente escluso che ricorressero i presupposti per l'ammissione al contributo di ricostruzione, richiesti dall'ordinanza regionale 86/2012, la cui sussistenza era stata invece falsamente attestata dagli imputati.

3. Anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha precisato che la domanda di contributo, così come proposta dal ricorrente, era ricevibile, indicando, quali allegati, i documenti necessari, il cui contenuto non era però corrispondente a quello richiesto.

Siffatta conclusione non può essere scalfita dalle dichiarazioni del perito in merito alla irricevibilità della domanda di contributo, atteso che trattasi di valutazione riservata al giudice di merito, non rientrante nei compiti del perito, chiamato ad accertare le condizioni dell'immobile.

4. Il terzo e il quarto motivo, relativi all'affermazione della responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], sono privi di specificità, risolvendosi nella reiterazione di doglianze che hanno trovato adeguata risposta da parte della Corte di appello alle pagine 17 e 18 della sentenza impugnata, in cui si è affermato, tra l'altro, che, anche se effettuata per il tramite del delegato, la domanda restava riferibile al proprietario, unico soggetto avente interesse a conseguire il contributo.

La menzionata Corte ha avuto cura di rimarcare che "anche qualora il [OSCURATO:PERSONA] si sia disinteressato di conoscere quali fossero i requisiti per richiedere ed ottenere il contributo post sisma, non poteva comunque ignorare l'oggetto della domanda per la quale aveva conferito procura al Chierici, e cioè il conseguimento di un importo in denaro per ristrutturare a spese dell'Ente un'unità immobiliare destinata ad uso residenziale prima del sisma e fortemente lesionata dal terremoto".

Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo, stante l'assenza di lacune motivazionali ovvero di incongruenze logiche o errori di diritto.

5. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità.

Il ricorrente ha trascurato di considerare che la Corte di appello ha sottolineato che il reato tentato aveva prodotto già conseguenze dannose, non ristorate dall'imputato, e la lesione al bene giuridico, tutelato dalla norma incriminatrice, non era certamente di contenuta gravità (v. f. 19 della pronuncia impugnata).

Con tale rilievo il ricorrente non si è confrontato, avendo dedotto che sarebbe erroneo fare riferimento al danno che la consumazione del reato avrebbe arrecato.

6. Anche il sesto motivo, relativo alla condanna al risarcimento del danno, è privo di specificità.

Al riguardo deve rilevarsi che la Corte territoriale ha fatto rinvio alle argomentazioni del giudice di primo grado sul danno funzionale (collegato allo sviamento dell'attività di accertamento e al significativo conseguente aggravio dei costi sostenuti per l'attività istruttoria di natura supplementare rispetto alla normale attività istituzionale) e all'immagine del Comune, aggiungendo che il tentativo di lucrare un contributo ingente, legato al terremoto, per la ristrutturazione di un immobile fatiscente ed inagibile ben prima del sisma, era un comportamento che "era tale da incrinare la fiducia dei cittadini nella regolare distribuzione delle risorse finanziarie da parte dell'Ente territoriale e, quindi, da ledere l'immagine del Comune agli occhi dei consociati" (cfr. f. 19), con conseguente danno per l'Ente territoriale.

7. Anche le censure formulate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] non colgono nel segno.

La Corte territoriale (cfr. f. 16 della sentenza impugnata) ha osservato che l'essersi affidati a tecnici per la redazione della domanda non esimeva la responsabilità, dal momento che la situazione di fatto delle unità immobiliari in epoca antecedente agli eventi sismici era nota ai proprietari, che erano tenuti a rappresentarla fedelmente ai tecnici prima di impostare una domanda di concessione di contributo.

"Irrilevanti erano le condizioni professionali e culturali degli imputati, non incidendo l'eventuale modesto livello di istruzione sulla corretta percezione di dati di fatto di estrema semplicità: se prima degli eventi del maggio 2012 le unità di loro proprietà fossero meno abitate o abitabili e se presentassero già quelle lesioni significative e importanti rappresentate nelle fotografie allegate alla domanda".

Elementi questi immediatamente percepibili e noti a chi esercitava il diritto dominicale sui beni.

A fronte di siffatta motivazione deve rilevarsi che le deduzioni, formulate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], sono prive di specificità, posto che non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838 -01); esse, inoltre, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Pv. 226074 -01).

8. I ricorsi sono, dunque, inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma, equitativamente determinata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

9. L'esito dei ricorsi comporta, inoltre, la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Terre del Reno, in persona del Sindaco p.t., che liquida in complessivi euro 4.423/00, oltre accessori di legge, tenuto conto anche del richiesto aumento ex art. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Terre del Reno, in persona del Sindaco p.t., che liquida in complessivi euro 4.423/00, olt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 maggio 1958 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 settembre 1949, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 febbraio 1976 avverso la sentenza n. 4399/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna il 7 luglio 2021 Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita nell'udienza del 15 marzo 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di Terre del Reno, che si è associato alle richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; uditi l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto raccoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 luglio 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara il 10 settembre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per una tentata truffa ai danni del Comune di Terre del Reno. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 inosservanza o erronea applicazione della normativa in concreto applicabile al fatto contestato. L'ordinanza regionale n. 86 del 6/12/2021 non sarebbe pertinente al tema del contributo post sisma dell'[OSCURATO:PERSONA] e sarebbe stata erroneamente interpretata anche l'ordinanza n. 86 del 2012, che richiederebbe - per l'erogazione del contributo - solo il requisito della destinazione ad abitazione dell'immobile e non anche la concreta utilizzazione come abitazione e l'agibilità al giorno del sisma; 3.2 vizi della motivazione in relazione all'asserita irricevibilità della domanda di contributo. La Corte territoriale, per un verso, avrebbe considerato la perizia come decisiva per quanto attiene alle condizioni del compendio immobiliare mentre, per altro verso, l'avrebbe ignorata per ciò che riguarda le caratteristiche di "ricevibilità" della domanda di contributo su piattaforma MUDE. Se il Comune non avesse protocollato la domanda, non vi sarebbe stata l'iscrizione del procedimento a carico dell'imputato; 3.3 vizi della motivazione in ordine alla ritenuta riferibilità della condotta anche all'imputato. Dopo avere premesso che l'unità immobiliare era destinata ad uso abitativo, il ricorrente ha affermato di essere estraneo sia rispetto a quanto elaborato dai tecnici, portatori di interessi propri, venendo pagati solo al buon fine della pratica, sia a quanto compiuto da [OSCURATO:PERSONA], da lui delegato; 3.4 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, basata "su mere supposizioni in contraddizione palese con le risultanze processuali"; 3.5 contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., in quanto, pur essendo il reato tentato, si sarebbe fatto riferimento alla rilevanza dello stesso, raffrontata con la sua forma consumata;3.6 mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al riconoscimento del risarcimento del danno e delle spese di costituzione in favore della parte civile. La motivazione sul punto sarebbe soltanto apparente o "in ogni caso contraddittoria ovvero manifestamente inconferente nel relativo percorso argomentativo". 4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo agli imputati, che, privi di conoscenze tecniche, si sarebbero affidati a tecnici esperti e non avrebbero avuto la capacità di rendersi conto di aver indotto in errore l'Amministrazione comunale con la presentazione di una domanda da parte di professionisti da loro incaricati, rivelatasi inadeguata a seguito di controlli effettuati da un consulente tecnico di ufficio, nominato nel corso del giudizio. Peraltro, anche la circostanza che i ricorrenti avevano continuato a pagare le imposte regolarmente, senza beneficiare dei vantaggi legati all'inabitabilità, dimostrerebbe la totale mancanza di consapevolezza in capo ad essi. Le fotografie, allegate alla domanda, dimostrerebbero a maggior ragione l'assoluta mancanza di dolo degli imputati, poiché, se avessero voluto ingannare o raggirare la Pubblica amministrazione interessata, si sarebbero ben guardati dal produrle. 5. E' pervenuta memoria nell'interesse della parte civile, con cui sono state formulate argomentazioni tese a ottenere il mancato accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo del ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. La Corte di appello ha precisato che "la normativa da applicare era l'ordinanza regionale n. 86/2012 del 6/12/2021" (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata) ed è evidente che l'indicazione dell'anno 2021 anziché 2012 è un refuso, essendo stata identificata l'ordinanza come quella n. 86/2012. La Corte territoriale, premesso che l'art. 2 di tale ordinanza richiede, quale requisito per la concessione del contributo per la ricostruzione, la presenza, al momento del sisma, di almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione, ha rilevato che le unità immobiliari, riferibili ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quel momento, non erano adibite ad abitazione e non erano nemmeno suscettibili di ricevere detta destinazione se non a seguito di un'importante attività di ristrutturazione.Con riguardo all'immobile del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha precisato che i testimoni avevano descritto la casa come "disabitata, priva di servizi, di utenze, piena di umidità con i muri imbibiti di acqua per problemi di igroscopicità dei materiali e con infiltrazioni ovunque, a causa della mancanza di parte del tetto e dell'altra parte danneggiata". Lo stato di abbandono era stato confermato dal perito nominato, che aveva accertato che gli immobili erano privi di servizi e di utenze e avevano porzioni di solaio interne crollate per vetustà e marcescenza. Sulla base di tali risultanze il Collegio del merito ha correttamente escluso che ricorressero i presupposti per l'ammissione al contributo di ricostruzione, richiesti dall'ordinanza regionale 86/2012, la cui sussistenza era stata invece falsamente attestata dagli imputati. 3. Anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte di appello ha precisato che la domanda di contributo, così come proposta dal ricorrente, era ricevibile, indicando, quali allegati, i documenti necessari, il cui contenuto non era però corrispondente a quello richiesto. Siffatta conclusione non può essere scalfita dalle dichiarazioni del perito in merito alla irricevibilità della domanda di contributo, atteso che trattasi di valutazione riservata al giudice di merito, non rientrante nei compiti del perito, chiamato ad accertare le condizioni dell'immobile. 4. Il terzo e il quarto motivo, relativi all'affermazione della responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], sono privi di specificità, risolvendosi nella reiterazione di doglianze che hanno trovato adeguata risposta da parte della Corte di appello alle pagine 17 e 18 della sentenza impugnata, in cui si è affermato, tra l'altro, che, anche se effettuata per il tramite del delegato, la domanda restava riferibile al proprietario, unico soggetto avente interesse a conseguire il contributo. La menzionata Corte ha avuto cura di rimarcare che "anche qualora il [OSCURATO:PERSONA] si sia disinteressato di conoscere quali fossero i requisiti per richiedere ed ottenere il contributo post sisma, non poteva comunque ignorare l'oggetto della domanda per la quale aveva conferito procura al Chierici, e cioè il conseguimento di un importo in denaro per ristrutturare a spese dell'Ente un'unità immobiliare destinata ad uso residenziale prima del sisma e fortemente lesionata dal terremoto". Trattasi di argomentazioni che sfuggono ad ogni rilievo, stante l'assenza di lacune motivazionali ovvero di incongruenze logiche o errori di diritto. 5. Il quinto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità. Il ricorrente ha trascurato di considerare che la Corte di appello ha sottolineato che il reato tentato aveva prodotto già conseguenze dannose, non ristorate dall'imputato, e la lesione al bene giuridico, tutelato dalla norma incriminatrice, non era certamente di contenuta gravità (v. f. 19 della pronuncia impugnata). Con tale rilievo il ricorrente non si è confrontato, avendo dedotto che sarebbe erroneo fare riferimento al danno che la consumazione del reato avrebbe arrecato. 6. Anche il sesto motivo, relativo alla condanna al risarcimento del danno, è privo di specificità. Al riguardo deve rilevarsi che la Corte territoriale ha fatto rinvio alle argomentazioni del giudice di primo grado sul danno funzionale (collegato allo sviamento dell'attività di accertamento e al significativo conseguente aggravio dei costi sostenuti per l'attività istruttoria di natura supplementare rispetto alla normale attività istituzionale) e all'immagine del Comune, aggiungendo che il tentativo di lucrare un contributo ingente, legato al terremoto, per la ristrutturazione di un immobile fatiscente ed inagibile ben prima del sisma, era un comportamento che "era tale da incrinare la fiducia dei cittadini nella regolare distribuzione delle risorse finanziarie da parte dell'Ente territoriale e, quindi, da ledere l'immagine del Comune agli occhi dei consociati" (cfr. f. 19), con conseguente danno per l'Ente territoriale. 7. Anche le censure formulate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] non colgono nel segno. La Corte territoriale (cfr. f. 16 della sentenza impugnata) ha osservato che l'essersi affidati a tecnici per la redazione della domanda non esimeva la responsabilità, dal momento che la situazione di fatto delle unità immobiliari in epoca antecedente agli eventi sismici era nota ai proprietari, che erano tenuti a rappresentarla fedelmente ai tecnici prima di impostare una domanda di concessione di contributo. "Irrilevanti erano le condizioni professionali e culturali degli imputati, non incidendo l'eventuale modesto livello di istruzione sulla corretta percezione di dati di fatto di estrema semplicità: se prima degli eventi del maggio 2012 le unità di loro proprietà fossero meno abitate o abitabili e se presentassero già quelle lesioni significative e importanti rappresentate nelle fotografie allegate alla domanda". Elementi questi immediatamente percepibili e noti a chi esercitava il diritto dominicale sui beni. A fronte di siffatta motivazione deve rilevarsi che le deduzioni, formulate dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], sono prive di specificità, posto che non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838 -01); esse, inoltre, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Pv. 226074 -01). 8. I ricorsi sono, dunque, inammissibili e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma, equitativamente determinata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. 9. L'esito dei ricorsi comporta, inoltre, la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Terre del Reno, in persona del Sindaco p.t., che liquida in complessivi euro 4.423/00, oltre accessori di legge, tenuto conto anche del richiesto aumento ex art. 12, comma 2, D.M. n. 55/2014. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Terre del Reno, in persona del Sindaco p.t., che liquida in complessivi euro 4.423/00, olt
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