CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27628/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato allamemoria depositata e ha concluso per il rigetto del ricorso.udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha esposto i motivi d'impugnazione, si èriportato alle memorie depositate e ha concluso chiedendo l'accoglimento delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 5 febbraio 2026, il Tribunale del riesame di Lecce haconfermato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Lecceha rigettato l’istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcereapplicata a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza in data 5 dicembre 2025 (eseguita il 15dicembre 2025) nell’ambito del procedimento n. 4306/20 per il delitto di cui all’art.416-bis cod. pen. (capo A) e per tre episodi di tentata estorsione aggravatidall’agevolazione mafiosa (capi A4, A5 e A6).L’istanza di revoca avanzata dall’imputato era fondata sulla dedotta inefficaciadella misura per decorso del termine massimo di custodia cautelare ai sensidell’art. 297 comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla precedente ordinanza dicustodia cautelare emessa il 10 ottobre 2024 nell’ambito del diverso procedimenton. 8222/24, concernente il reato di tentata estorsione aggravata dal metodomafioso, commesso nel 2024, per il quale era già intervenuta sentenza dicondanna.Secondo il Tribunale del riesame, le due ordinanze cautelari attenevano a fattidiversi tra i quali non sussisteva connessione qualificata, non essendo possibileritenere che il reato commesso nel 2024 e oggetto della prima ordinanza cautelarefosse legato alle dinamiche del sodalizio mafioso, stante la notevole distanzatemporale dei fatti, l’eterogeneità del contesto soggettivo e l’impiego del metodomafioso, ma non già della finalità di agevolazione dell’associazione mafiosa.Neppure potrebbe ritenersi che il pubblico ministero abbia artificiosamenteeluso la disciplina dell’art. 297 cod. proc. pen. perché la richiesta di misuracautelare nel procedimento n. 4306/20 era stata depositata in data anteriore allacommissione del reato di tentata estorsione contestato nel procedimento piùrecente.2. Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione,prospettando un’unica articolata censura, di seguito riassunta nei limiti di cuiall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 297 in riferimentoagli artt. 12, 303, 299, 310 e 606 lett. b) cod. proc. pen. Secondo il ricorrente,nella specie ricorrerebbe l’ipotesi di “contestazione a catena” delineata dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 408 del 2005, con la conseguenza che sarebbestato necessario verificare se al tempo della emissione della prima misuracautelare il Pubblico ministero avesse già valutato gli elementi del fatto per il qualeaveva chiesto la misura cautelare successiva alla prima. Nella specie ricorrerebbetale presupposto, dal momento che il 25 settembre 2024 il PM aveva chiestol’applicazione della misura cautelare nell’ambito del presente procedimentoconcernente il [OSCURATO:REA]-bis cod. pen., e in data 8 ottobre 2024 aveva avanzatorichiesta di misura nell’ambito del procedimento n. 8222/24. Pertanto, al momentodella richiesta della seconda misura egli era già a conoscenza degli elementi a basedella richiesta della prima misura.Il ricorrente censura, inoltre, l’ordinanza impugnata nella parte in cui haescluso l’esistenza di una connessione qualificata tra i reati-fine contestati nelpresente procedimento rispetto al reato di tentata estorsione contestato neldiverso procedimento. Tra gli stessi sussisterebbe il vincolo della continuazione,rientrando le estorsioni nel programma criminoso dell’associazione mafiosa, inquanto finalizzate al controllo del territorio oltre che al fine di lucro.2.2. Con due successive memorie, il ricorrente ha svolto ulterioriargomentazioni a sostegno delle censure prospettate.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.2. Le censure svolte dal ricorrente impongono alcune considerazionipreliminari in ordine al tema della cd. “contestazione a catena”.L'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. delinea un meccanismo processuale chesi sostanzia nella sostituzione del dies a quo iniziale del termine di durata dellamisura adottata per ultima con quello della prima misura, sicché per calcolare ilrelativo termine di fase sarà sufficiente far riferimento a tale ultimo dies a quo.La retrodatazione mira a "riallineare" le misure cautelari che, pur dovendoessere coeve, sono state adottate separatamente, così da determinare uno"slittamento all'indietro" della data di esecuzione del provvedimento cautelaresuccessivo fino alla data di esecuzione di quello iniziale (Sez. U, n. 23166 del28/05/2020, Mazzitelli).Nel caso in esame, qualora si fosse in presenza di un’ipotesi di cd.“contestazione a catena”, il termine di durata massima della misura cautelareoggetto del presente procedimento dovrebbe essere calcolato sostituendo la datainiziale con quella di applicazione della prima ordinanza cautelare (11 ottobre2024).Di conseguenza, essendo il termine di fase pari a un anno, la misura cautelareavrebbe perso efficacia l’11 ottobre 2025.È necessario, pertanto, stabilire se la fattispecie in esame ricada o menonell’ambito precettivo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.A tal fine occorre procedere a un inquadramento generale delle regoleapplicative risultanti dalla norma e dall'intervento additivo della Cortecostituzionale, come elaborate nella giurisprudenza di legittimità.3. Affinché si configuri un caso di “contestazione a catena”, la primacondizione è che i fatti oggetto della seconda ordinanza (di cui si chiede laretrodatazione) devono essere commessi prima della prima ordinanza, perchéquesta non potrebbe valere per fatti successivi: «l'ordinanza cautelare segna ilmomento entro il quale la condotta illecita deve essere cessata, perché ilprovvedimento non può "coprire", attraverso la retrodatazione, fatti o parti di fattisuccessivi alla sua emissione» (così in motivazione Sez. U. n. 14535 del19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235910 - 01).Tale principio assume particolare rilievo nelle ipotesi di reati permanenti e, inparticolare, di reati associativi, come fanno notare le Sezioni Unite Librato: «Se siritenesse il contrario si dovrebbe giungere alla conclusione che, una volta subitala custodia in carcere per il tempo massimo stabilito per un reato permanente e inparticolare per un reato associativo, sarebbe preclusa l'applicazione di una nuovamisura cautelare qualora la condotta illecita, protraendosi senza interruzione,proseguisse anche dopo la scadenza del termine della custodia in carcere. È notoche la permanenza in carcere normalmente non recide legami degli associati, esoprattutto dei capi, con l'associazione mafiosa e se, permanendo il reatoassociativo, fosse preclusa l'adozione di ulteriori misure cautelari l'ordinamentoresterebbe sguarnito nei confronti di fenomeni criminali di grande pericolosità, chesecondo la previsione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. devono di regolaessere contrastati con l'applicazione della custodia in carcere».4. L'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. contempla due casi di retrodatazione:l'applicazione di misura cautelare per il medesimo fatto, benché diversamentecircostanziato o qualificato; l'applicazione di misura cautelare per fatti commessianteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussisteconnessione ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere b) - cioè concorso formale ocontinuazione - e c) limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri(cd. “connessione qualificata”).A tali ipotesi la Corte costituzionale ne ha aggiunto un terzo quello di «fattidiversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuovaordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione dellaprecedente ordinanza».4.1. Per il primo caso (“medesimo fatto”) la retrodatazione opera sempre e inmaniera automatica.4.2. Circa il secondo caso (reati connessi) è la norma stessa a compiere alcunespecificazioni che hanno condotto la giurisprudenza alle seguenti distinzioni.4.2.1. Se si tratta di fatti connessi oggetto del medesimo procedimento, laretrodatazione è automatica (come nel primo caso), quindi opera «conosciuti omeno che fossero all'epoca i fatti oggetto della seconda, esistenti o meno chefossero i relativi elementi giustificativi» (così Sezioni Unite Librato). La norma halo scopo di evitare «la diluizione dei termini in ragione dell'episodico concatenarsidi più fattispecie cautelari» (C. cost. n. 89 del 1996).4.2.2. Quando invece i reati connessi sono oggetto di procedimenti diversi, eanche se pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi (cfr. Sezioni Unite Mazzitelli) laretrodatazione non è automatica ma si applica quando i fatti di cui alla secondaordinanza erano desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per quellioggetto della prima ordinanza.4.2.3. In sostanza nel “secondo caso” (quello cioè dei reati connessi): tutti ifatti, essendo connessi e noti prima del rinvio a giudizio, avrebbero dovuto essereriuniti nello stesso procedimento e si è voluto evitare che la loro trattazioneseparata potesse avere effetti negativi per l'imputato. «I reati tra i quali esisteconnessione sono destinati ad essere riuniti nello stesso procedimento e ladecorrenza delle relative misure cautelari è regolata dalla prima parte del comma3 dell'art. 297 cod. proc. pen., perciò il trattamento non può mutare se per qualcheragione quei reati diventano oggetto di procedimenti diversi, anziché dello stessoprocedimento, a meno che la loro riunione sia risultata impossibile perché almomento del rinvio a giudizio non emergevano dagli atti» (così Sezioni UniteLibrato).4.3. Il terzo caso è quello dei fatti non connessi, interessato dalla pronunciadella Corte costituzionale.Come già anticipato, la Consulta, con la sentenza n. 408 del 2005, hadichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., nellaparte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che glielementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti almomento della emissione della precedente ordinanza.Questa decisione è stata letta e analizzata, nelle sue implicazioni, dalla Cortedi cassazione.In particolare, Sez. U. Librato ha evidenziato che la Corte costituzionale nonha specificato se la “regola aggiunta” valga solo nel caso di reati non connessioggetto dello stesso procedimento o anche di diversi procedimenti.La lettura del dispositivo della decisione unitamente alla motivazione hacondotto poi le Sezioni Unite a svolgere ulteriori considerazioni a loro volta fontedi differenziazioni, di seguito sintetizzate.4.3.1. In presenza di fatti non connessi oggetto dello stesso procedimento, laretrodatazione opera quando risulti che gli elementi per emettere la nuovaordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione dellaprecedente ordinanza.4.3.2. Quando i fatti non connessi formano oggetto di procedimenti diversi, laretrodatazione «non si può escludere» allorché i procedimenti avrebbero potutoessere riuniti e risultano separati per una scelta del pubblico ministero.Le Sezioni Unite svolgono poi una disamina delle fattispecie concrete in cuipossa o meno prospettarsi quest'ultima eventualità.La condizione in parola non si verifica mai nel caso di procedimenti pendentidinanzi ad autorità diverse. Quindi se per fatti non connessi pendono procedimentidiversi dinanzi ad autorità giudiziarie diverse, la retrodatazione va sempre esclusa.Invece, nei procedimenti che appartengono alla competenza del medesimogiudice, la retrodatazione è possibile se per i fatti oggetto del secondoprovvedimento cautelare il procedimento aveva già avuto inizio, o avrebbe dovutoaverlo (con la relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato) e pertanto siritenga che l'adozione della misura cautelare dopo l'emissione del primoprovvedimento sia il frutto di una scelta dell'autorità giudiziaria; tutto questoovviamente sempre che ricorra la condizione iniziale, vale a dire che gli elementiper emettere la nuova ordinanza fossero già desumibili dagli atti.4.3.3. «In conclusione, quando in differenti procedimenti, non legati daconnessione qualificata, vengono emesse più ordinanze cautelari per fatti diversie gli elementi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momentodella emissione della prima, è da ritenere che i termini della seconda ordinanzadebbano decorrere dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima, se i dueprocedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loroseparazione può essere frutto di una scelta del pubblico ministero» (così Sez. U,Librato).5. Applicando i principi sopra richiamati al caso di specie, ritiene il Collegioche le censure svolte con riguardo al reato di cui al capo 416-bis cod. pen. (capoA) sono infondate.La contestazione relativa al reato associativo, invero, è stata effettuata informa “aperta”, e cioè come perdurante al momento dell’applicazione della misuracautelare (15 dicembre 2025).Secondo i principi espressi dalle Sezioni unite Librato (Sez. U, n. 14535 del19/12/2006, dep. 2007, Rv. 235910 – 01, conf.: Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020,Genidoni, Rv. 279222 – 01), il meccanismo della “retrodatazione”, di cui all’art.297, comma 3, cod. proc. pen., nella specie non può operare, atteso che ilprovvedimento cautelare successivo ha avuto ad oggetto il reato di associazionedi tipo mafioso e la condotta di partecipazione alla stessa si è protratta dopol'emissione della prima ordinanza. Tale circostanza non risulta contestata dalricorrente, il quale non ha svolto alcun rilievo in senso contrario, non avendodedotto, in ipotesi, né che l’associazione mafiosa fosse venuta meno, né che lasua partecipazione ad essa si fosse interrotta al momento della carcerazione.Ne consegue che deve escludersi l'acquisizione in atti di elementi idonei adoffrire una diversa ricostruzione del tempo di commissione del reato, ed inparticolare l'intervenuta cessazione ex ante della permanenza del reatoassociativo.Pertanto, non trovando applicazione il meccanismo della “contestazione acatena” delineato dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il termine di fase dellamisura cautelare concernente il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo A) nonrisulta decorso.6. Considerazioni diverse si impongono con riguardo ai reati di tentataestorsione aggravata contestati ai capi A4), A5) e A6).Tali reati risultano rispettivamente commessi il 18 marzo 2022, il 23novembre 2021 e il 18 settembre 2020 e perciò anteriormente alla emissione dellaprima ordinanza cautelare.Il Tribunale del riesame ha ritenuto trattarsi di fatti diversi, oggetto di unprocedimento diverso che non risultano connessi con quello cui si riferisce la primamisura cautelare. Tale valutazione, argomentata in modo non manifestamenteillogico con specifico riguardo alle circostanze del caso di specie, si sottrae allecensure del ricorrente. Secondo i principi in precedenza richiamati, nel caso in cuile ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardano fatti tra i qualinon sussiste connessione qualificata e gli elementi giustificativi della secondaerano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i terminidella seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata laprima, solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autoritàgiudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del pubblicoministero (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909 -01). È necessario, pertanto, verificare se vi è stata una qualchestrumentalizzazione da parte del pubblico ministero, il quale abbia indebitamenteritardato l'inizio del secondo procedimento o lo abbia tenuto separato dal primo,tenendo altresì conto – come precisato dalla più volte richiamata pronuncia delleSezioni unite Librato – che non è di per sé indicativo di una scelta indebita il fattoche l’ordinanza emessa nel secondo procedimento si fondi su elementi già presentinel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestanoimmediatamente e in modo evidente il loro significato.Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, il fatto che lacommissione di tali reati fosse già desumibile dagli atti al momento della emissionedella prima ordinanza non è di per sé sufficiente perché possa operare ilmeccanismo della “retrodatazione”, in quanto occorre una ulteriore verifica circauna qualche strumentalizzazione da parte del pubblico ministero nei terminiappena indicati.È tuttavia necessario che il giudice di merito compia quest’ultima verifica. Nediscende che, nel caso in esame, era onere del Tribunale del riesame accertare,con riguardo ai reati di tentata estorsione aggravata oggetto della secondaordinanza cautelare, se vi fosse stata una tale strumentalizzazione da parte delPubblico ministero alla luce degli specifici elementi dedotti dal ricorrente.Tale valutazione compete al giudice del merito, al quale dunque ilprocedimento deve essere rinviato previo annullamento sul punto dell’ordinanzaimpugnata.7. Discende che il provvedimento impugnato va annullato con rinviolimitatamente ai reati di cui ai capi A4), A5) e A6).Nel resto il ricorso va respinto.Si deve precisare che il disposto annullamento parziale rileva unicamente daun punto di vista formale, ai fini della determinazione del termine di fase dellamisura cautelare concernente il titolo cautelare connesso agli episodi estorsivi,senza incidere sulla persistente validità ed efficacia del titolo cautelare relativo alreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato limitatamente ai reati di cui ai capi A4),A5) e A6) e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. Rigetta nel resto ilricorso. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]